Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 aprile 2017, n. 8611

Inps - Sgravi indebitamente fruiti - Cumulo con altre agevolazioni - Riallineamento contributivo

 

Fatti del processo

 

Con sentenza n. 734 del 6.4.2010 la Corte d'appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da G.D. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per sgravi ex I. n. 448/1998 indebitamente fruiti.

La Corte, in particolare, riteneva che il beneficio degli sgravi ex I. cit. fosse cumulabile con quello delle agevolazioni ex d.l. n. 510/1996 (conv. con in I. n. 608/1996) in materia di riallineamento contributivo e, ritenendo la equiparazione tra gli accordi di riallineamento contributivo e i contratti collettivi di categoria, concludeva per la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio in contestazione.

Contro tali statuizioni ricorre l'INPS, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. con un motivo. G.D. resiste con controricorso. Equitalia ETR s.p.a. è rimasta intimata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Va disattesa l'eccezione di inesistenza ed inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di elemento essenziale sollevata dal contro ricorrente per la mancata apposizione della data in calce al ricorso medesimo. Tale omissione, che riguarda pure il contro ricorso, non vizia l'atto dal momento che essa può presumersi coincidente con la data di avvio del procedimento di notifica mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (6 aprile 2011).

2. Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 5, 6 e 7, e 75, comma 4, I. n. 448/1998, nonché dell'art. 5, d.l. n. 510/1996 (conv. con I. n. 608/1996), ed altresì degli artt. 87 e 88, Trattato CE, in relazione alle decisioni della Commissione europea nn. 701/1998 e 545/1998, per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio degli sgravi di cui alla I. n. 448/1998 fosse cumulabile con quello delle agevolazioni dettate in materia di riallineamento contributivo dall'art. 5, d.l. n. 510/1996.

3. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già fissato il principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi, le agevolazioni previste dall'art. 5, d.l. n. 510/1996 (conv. con I. n. 608/1996), in relazione al recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo, non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi lavoratori, con i benefici stabiliti dall'art. 3, commi 5 e 6, I. n. 448/1998, per la creazione di nuova occupazione, attese le diverse finalità perseguite dalle due normative (rispettivamente, di favorire la regolarizzazione della manodopera esistente e di incrementare effettivamente l’occupazione), il carattere derogatorio della disciplina sui contratti di riallineamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché l'espressa subordinazione - prevista dall'art. 7, comma 4, I. n. 448/1998, e dall'art. 5, comma 1, di. n. 510/1996, cit., per come modificato dall'art. 75, I. n. 448/1998 - dell'attribuzione dei suddetti benefici all'autorizzazione e ai vincoli posti dalla Commissione europea agli aiuti di Stato, le cui decisioni in materia hanno carattere vincolante (Cass. n. 20413 del 2013, il cui dictum è stato ribadito più recentemente da Cass. n. 13966 del 2015 e da Cass. n. 23530/2016).

4. Pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformata a tale principio, il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve rigettarsi l'opposizione alla cartella esattoriale n. 05920040011026681 di cui era stata domandato l'annullamento.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del contro ricorrente ed in favore dell'INPS nella misura liquidata in dispositivo per tutti gradi del giudizio.

6. Deve, in particolare, farsi applicazione del principio, espresso da ultimo da Cass. Sez. VI 11 febbraio 2016 n. 2748, secondo cui in tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell'entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale. Non si deve provvedere sulle spese relative ad Equitalia E.T.R. s.p.a. rimasta solo intimata.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione a cartella esattoriale proposta da G.D..

Condanna il contro ricorrente al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio in favore dell'INPS e liquida le stesse: quanto al giudizio dinanzi al Tribunale in complessivi € 1.800,00 - di cui € 900,00 per diritti- oltre spese forfettarie al 12 per cento, € 200,00 per esborsi ed accessori; quanto al giudizio dinanzi alla Corte d'appello in complessivi € 2100,00 - di cui € 950,00 per diritti - oltre spese forfettarie nella misura del 12 per cento, € 200,00 per esborsi ed accessori; quanto al presente giudizio di cassazione in complessivi € 2900,00 oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi nella misura di € 200,00 ed accessori.