Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 luglio 2017, n. 18301

Lavoro - Indennità di fine rapporto - Indennità di anzianità - Modalità di calcolo

 

Rilevato

 

che la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di prime cure, ha accolto la domanda proposta da C.P. nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Benevento e, dichiarato il diritto dell'appellante «alla riliquidazione dell'indennità di fine rapporto calcolata unitariamente dal 1/11/1997 fino al 3/6/2006 ai sensi dell'art. 77 del d.l. 12/7/1982», ha condannato la CCIAA al pagamento «della differenza tra la somma come sopra determinate quella già liquidata, pari ad euro 40.566,95, oltre a interessi legali dalla data di cessazione del rapporto»; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Camera di Commercio di Benevento sulla base di due motivi, ai quali ha resistito C.P. con tempestivo controricorso;

 

Considerato

 

1. che deve essere dichiarata la nullità dell'atto di costituzione del nuovo difensore del 14 marzo 2017, perché l'art. 83 c.p.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, include solo il ricorso ed il controricorso nell'elenco degli atti nei quali la procura può essere apposta a margine o in calce, con la conseguenza che, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata;

1.1. che a tale regola non si fa eccezione nemmeno nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Cass. S.U. 6 luglio 2005 n. 14212) e che non si applica al presente giudizio, iniziato nell'anno 2008, l'art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. (a), in quanto per espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009 (in tal senso fra le più recenti Cass. 7.11.2014 n. 23778; Cass. 6.6.2014 n. 12831; Cass. 26.3.2010 n. 7241);

2. che i motivi di ricorso denunciano la violazione ed errata applicazione dell'art. 6 della legge n. 554 del 29 dicembre 1988, del d.p.r. n. 104 del 1993, dell'art. 77 del d.l. 12 luglio 1982 perché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie il richiamato art. 6, in quanto la norma disciplina unicamente i processi di mobilità attuati ai sensi della stessa legge e non quelli disposti a seguito del trasferimento di funzioni dallo Stato agli enti territoriali previsto dal d.lgs. n. 112 del 1998;

2.1. che ad avviso della ricorrente le modalità di calcolo della indennità di anzianità non possono che essere quelle fissate dall'art. 77 del d.l. 12/7/1982, chiaro nel commisurare la quantificazione a «tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita a titolo di stipendio, di 13a mensilità e altri assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle camere», nei quali, quindi, non possono essere inclusi quelli riferibili al rapporto intercorso con il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato;

2.2. che comunque l'art. 6 della legge n. 554 del 1988 non può essere interpretato nei termini ritenuti dalla Corte territoriale, in quanto comportanti un immotivato aggravio della spesa, non giustificato dalla necessità di tutelare il dipendente, il quale non deve essere pregiudicato dal trasferimento d'ufficio e, quindi, ha solo diritto a un trattamento di fine servizio pari a quello che avrebbe percepito rimanendo presso l'ente di provenienza;

3. che questa Corte ha già affrontato con le sentenze nn. 14930/2009, 24616/2011 e 8691/2012 la questione posta dai motivi di ricorso e ha ritenuto fondate analoghe domande proposte dagli ex dipendenti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato transitati alle dipendenze delle Camere di Commercio a seguito del trasferimento di funzioni disposto dal d.lgs 21 marzo 1998 n. 112;

3.1. che con le richiamate pronunce, ritenuta la applicabilità alla fattispecie dell'art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 29.12.1988, si è osservato che la norma in parola, nel prevedere che "l'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento", non consente una liquidazione frazionata delle competenze di fine rapporto, ma impone una unitaria considerazione dell'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza e presso quello di destinazione, non solo ai fini dell'acquisizione del diritto bensì anche della determinazione dell'ammontare dell'indennità;

3.2. che, quindi, la clausola di salvezza contenuta nell'ultimo inciso della disposizione si riferisce alla sola ipotesi in cui i criteri per la determinazione dell'indennità vigenti presso l'ente di provenienza siano più favorevoli rispetto a quelli adottati dall'amministrazione di destinazione, fermo restando che la evenienza, per così dire ordinaria, è quella del calcolo unitario effettuato secondo il regime vigente presso il soggetto subentrato nella titolarità del rapporto;

3.3 che a conforto di detta interpretazione le richiamate pronunce hanno posto l'accento su quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 104 del 1993, che hanno meglio esplicitato i principi della necessaria applicabilità della disciplina vigente presso l'ente di destinazione e della considerazione unitaria della anzianità di servizio maturata nelle due diverse fasi del rapporto;

3.4 che a detto orientamento il Collegio intende dare continuità perché le ragioni sottese al principio di diritto affermato, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., resistono ai rilievi critici sviluppati nei motivi di ricorso;

3.5. che l'art. 77 del d.m. 12.7.1982 non contempla l'ipotesi della mobilità del personale, sicché non si può fare leva sul tenore letterale dello stesso (che prevede la moltiplicazione della base di calcolo per il numero di anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere) per escludere la fondatezza della domanda azionata dal P., tanto più che, anche qualora si volesse ritenere inapplicabile l'art. 6 della legge n. 588/1988, si giungerebbe alle medesime conclusioni alle quali la Corte territoriale è pervenuta in applicazione dei principi generali della infrazionabilità dell'anzianità e della conservazione integrale della stessa nei casi di passaggio alle dipendenze di altro datore di lavoro pubblico quale conseguenza del trasferimento di attività;

3.6. che una diversa interpretazione comporterebbe il congelamento dell'indennità maturata alla data del trasferimento, sebbene erogabile solo al termine del rapporto, da ritenere di dubbia rispondenza alla Costituzione, in ragione della natura e funzione dell'istituto (Corte Cost. sent. n. 164/1989);

4. che a detti principi si è correttamente attenuta la Corte territoriale, sicché il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

3.1. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.