Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27121

Pubblico impiego - Azienda sanitaria locale- Indennità per la direzione di struttura - Diritto

 

Rilevato

 

1. che la Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 1075 del 2010, pronunciando sull'appello proposto dall'Azienda sanitaria locale di Salerno nei confronti di M. M., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Salerno, rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale;

2. che il M. aveva adito il Tribunale per sentirsi riconoscere il diritto a percepire l'indennità per la direzione di struttura complessa, in ragione dell'incarico conferitogli ad interim di direttore sanitario del presidio ospedaliero "Santa Maria Santissima Addolorata" di Eboli in luogo dell'indennità di sostituzione prevista dall'art. 121 del dPR 384 del 1990 e successivamente dall'art. 18 del CCNL per la dirigenza medica dell'8 giugno 2000.

Non si versava, infatti in ipotesi di incarico attribuito in sostituzione, ma in via definitiva;

3. che il Tribunale aveva accolto la domanda in relazione al periodo 1° luglio 1998 - 31 ottobre 2003 per effetto dello svolgimento di mansioni di responsabile di struttura complessa, detratto quanto già percepito ai sensi dell'art. 18 del CCNL;

4. che la Corte d'Appello rigettava l'appello dell'ASL assumendo che si verteva in ipotesi di struttura complessa e che la disciplina della sostituzione poteva trovare applicazione solo per il periodo in cui il titolare fruisca di ferie, malattia o aspettativa.

Correttamente, quindi, il giudice di primo grado aveva ritenuto legittima la corresponsione dell'indennità di sostituzione per dodici mesi e che il ricorrente avesse diritto al trattamento superiore per il periodo successivo.

Non accoglieva l'appello incidentale del lavoratore in quanto lo stesso non aveva provato di aver subito alcun pregiudizio in concreto;

5. che per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'Azienda sanitaria prospettando un motivo di ricorso;

6. che il lavoratore è rimasto intimato;

7. che il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Considerato

 

1. che con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 15-bis e 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, degli artt. 19, 24 e 29 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 51 e ssg. del CCNL 5 febbraio 1996 dell'area dirigenza medica e veterinaria del SSN, quadriennio 1994-1997, dell'art. 2103 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;

2. che assume la ricorrente che la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, distinto per profili professionali ed in un unico livello articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.

Le funzioni di II livello possono essere attribuite solo a seguito di procedura selettiva pubblica (art. 15-ter, comma 2 "L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione"). Il comma 5 dell'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, prevede che "Il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, comma primo, del codice civile".

L'art. 219 del d.lgs. n. 29 del 1993 e succ. mod., a sua volta prevede l'inapplicabilità dell'art. 2103 cod. civ. al dirigente di I livello nell'ipotesi di sostituzione del responsabile di struttura complessa e del dipartimento.

Assumeva, altresì, rilievo l'art. 24, del d.lgs. n. 165 del 2001, che stabilisce, al comma 1, "La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti", e al comma 3, "Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa

L'art. 18 del CCNL dirigenza medica disciplina la sostituzione prevedendo un'apposita indennità.

Alla luce del suddetto quadro normativo non poteva essere riconosciuta al lavoratore l'indennità di direzione di struttura complessa, non operando l'art. 2103 cod. civ. e non configurandosi mansioni superiori nell'ambito del ruolo unico della dirigenza.

Rileva, infine, che ai sensi dell'art. 29 del CCNL area dirigenza medica 1998-2001 e del dPR 484 del 1997, nello stesso richiamato, nonché della legge della Regione Campania n. 3 del 2006, il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa e prima, quello di dirigente medico di II livello, è subordinato all'espletamento di una specifica procedura concorsuale.

Il lavoratore non era mai stato firmatario di un contratto d'incarico dirigenziale e non era mai stato sottoposto ai controlli e alle valutazioni periodiche di risultato da parte degli organi preposti.

Né era invocabile l'art. 36 Cost. poiché il ruolo unico e la previsione contrattuale di una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni, esclude la violazione del principio costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato perché la retribuzione di posizione remunera in modo pieno il lavoro prestato;

3. che il ricorso deve essere accolto.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 15577 del 2015, n. 584 del 2016), nella specie, non trova applicazione la disciplina codicistica dell'art. 2013 cod.civ. in materia di assegnazione di mansioni superiori, atteso che per gli incarichi dirigenziali tale normativa è esclusa esplicitamente dal testo unico sul pubblico impiego d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1.

Trova, invece, applicazione, il citato d.lgs. n. 165, art. 24 (già presente nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni), per il quale il trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali;

3.1. che l'art. 18 del contratto collettivo dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del quadriennio 1998- 2001 disciplina "le sostituzioni" tenendo conto della diverse fattispecie, prevedendo la necessità di nomina formale e la corresponsione per un limitato periodo di una indennità di sostituzione.

II comma 7, in particolare, stabilisce "Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.

Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di (...) e per la sostituzione di cui al comma 3 di (...). La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati";

3.2. che manca una disposizione che, in caso di mancato rispetto del termine anzidetto (sei e dodici mesi) attribuisca al sostituto il trattamento accessorio del sostituito (tra cui l'indennità di dirigente di struttura complessa), né può farsi ricorso alla previsione di cui all'art. 36 Cost., dato che le parti sociali hanno previsto in luogo del trattamento accessorio l'indennità sostitutiva, considerando adeguata l'indennità di cui trattasi con 'riferimento proprio allo svolgimento in via sostitutiva dell'incarico di dirigente di direzione di struttura complessa.

Il d.lgs. n. 165, art. 24, comma 3, prevede che il trattamento economico determinato dalla contrattazione collettiva per i dirigenti "remunera tutte le funzioni ed i compiti in base a quanto previsto dai presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dalla amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa" (citate Cass., n. 15577 del 2015, e n. 584 del 2016);

3.3. che come è stato rilevato (Cass., n. 24449 del 2016), l'art. 36, primo comma, Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, «nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda»: quello ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata»; mentre quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa», parole, l'uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l'altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto».

3.4. che in ragione del principio richiamato al punto 3.2. e non venendo in rilievo la violazione del suddetto limite minimo invalicabile la fattispecie, come assume la ricorrente, non è riferibile all'art. 36 Cost.

3.5. che facendo applicazione dei principi sopra esposti al caso di specie, deve concludersi che il giudice del merito, erroneamente ha attribuito l'indennità di struttura complessa in questione;

3.6. che il ricorso deve essere accolto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione.