Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2017, n. 8754

Competenza territoriale - Pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione - Accertamento dell'illecito

 

Rilevato che

 

1. il Tribunale di Modena ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, declinandola in favore del Tribunale di Parma, nel procedimento di opposizione ad ordinanze ingiunzione emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Parma nei confronti di Società Cooperativa L. p.a. e del suo legale rappresentante R. F., applicando il principio affermato da Cass. 7397 del 2014 (ord.), secondo il quale quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito, rappresentato nel caso dalla sede dello stabilimento della s.p.a. P. C. in Neviano degli Arduini (PR) presso il quale, in virtù di appalto concluso con la cooperativa ricorrente, i dipendenti della società ingiunta lavoravano.

2. La Società Cooperativa L. p.a. e R. F. propongono ricorso per regolamento di competenza, chiedendo a questa Corte di dichiarare competente il Tribunale di Modena. Deducono, al riguardo, che l'ordinanza del Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dell'articolo 22 della legge n. 698 del 1981 e dell'art. 6 del d.lgs n. 150 del 2011, in quanto tutti gli illeciti amministrativi contestati, ove mai sussistenti, sarebbero stati commessi in provincia di Modena, ove la società ha la sua sede legale ed ove sono allocati tutti gli uffici amministrativi incaricati di elaborare i cedolini paga e di provvedere agli adempimenti amministrativi concernenti il personale, con conseguente competenza per territorio del Tribunale originariamente adito.

3. La Direzione territoriale del lavoro di Parma ha resistito, condividendo la correttezza della decisione impugnata, ed anche le conclusioni del Procuratore generale sono nel senso della conferma della soluzione adottata dall'ordinanza impugnata; le parti ricorrenti hanno depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c..

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Considerato che

 

1. il Tribunale ha correttamente fondato la decisione sul principio di diritto, neppure contestato dalle parti e coerente con gli arresti di questa Corte sulla materia, secondo il quale in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione secondo l’art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 e 6 comma 2 del d.lgs n. 150 del 2011 ( che individua un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile, Cass. S.U. n. 4131/1988) è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito, unico a poter ricondurre ad unità i diversi luoghi in cui sono state commessi le varie infrazioni. (Cass. ord, 28-03-2014, n. 7397).

2. La questione in rassegna impone quindi di esaminare quale sia il luogo di commissione degli illeciti amministrativi contestati.

Nell’ ordinanza ingiunzione opposta n. 68 del 2015, gli illeciti sono stati così identificati (come ritualmente trascritto dalla società ricorrente):

"1. art. 73 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per non aver corrisposto ai lavoratori infortunati il trattamento economico previsto per il periodo di carenza;

2. art. 9 bis, comma secondo, prima parte, del decreto - legge n. 510 del 1996, convertito con legge 608 del 1996, come modificato dall’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre n. 2006, n. 296, come modificato dall’art. 5, comma primo, della legge n. 183 del 2010, come modificato dal decreto - legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, per non aver inviato al competente servizio territoriale, entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione relativa all’assunzione dei lavoratori dipendenti, contenente la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica e il trattamento economico e normativo applicato;

3. art. 4 bis, comma secondo, del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002 e successivamente modificato dalla legge n. 133 del 2008, per non avere consegnato ai lavoratori dipendenti, contestualmente all’assunzione, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, o alternativamente, copia del contratto di lavoro contenente anche tutte le informazioni di cui al decreto legislativo 152 del 1997;

4. art. 39, comma primo e secondo, del decreto - legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, per avere omesso di registrare sul libro unico del lavoro i dati relativi ai lavoratori dipendenti e alla prestazione lavorativa di cui all’art. 39, commi primo e secondo, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;

5. art. 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, per non avere fatto osservare nel corso dell’anno 2012 ai lavoratori dipendenti almeno settantotto ore di ferie, pari alle due settimane minime di ferie annuali da godere nel corso dell’anno di maturazione".

3. A differenza da quanto sostenuto dalla società ricorrente, non per tutti gli (asseriti) illeciti la condotta si è perfezionata in Modena, considerato che costituisce principio valido anche per gli illeciti amministrativi quello, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte i relazione ai reati, secondo il quale gli illeciti di natura omissiva si consumano nel luogo in cui la condotta si sarebbe dovuta effettuare e non fu invece effettuata nel termine utile (v. ex aliis Cass. pen. 24/11/2000 n. 3985).

4. Ne consegue, come rilevato dal P.G. nella sua memoria, che gli illeciti aventi ad oggetto la mancata concessione delle ferie, così come quelli aventi ad oggetto la corresponsione della retribuzione, per la quale, in difetto di diversi accordi neppure adombrati, vige il principio di cui all’art. 1182 II c. c.c., il luogo di commissione deve ritenersi il domicilio del creditore, che era situato per alcuni dei lavoratori in questione in Neviano degli Arduini, loc. Banano (PR), ove ha sede il P. C.

5. Doveva quindi, nel caso, prevalere il criterio dell’accertamento, con la conseguente radicazione della competenza presso il Tribunale di Parma.

6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

7. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.