DL "Sicurezza": ulteriori indicazioni dal Ministero dell'interno

Di seguito alla circolare n. 83774/2018, il Ministero dell’interno fornisce ulteriori indicazioni sull’applicazione del Decreto Legge cd. Sicurezza, in tema di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria, su cui si incentra l’attività delle Commissioni Territoriali per l’espletamento delle procedure di esame del diritto di asilo e la gestione del relativo contenzioso (Circolare 14 gennaio 2019).

La circolare n. 83774/2018 ha evidenziato come in luogo dell’istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari siano state introdotte specifiche disposizioni vòlte a disciplinare ipotesi tipizzate di temporanea tutela dello straniero in presenza di esigenze di carattere umanitario che non ne consentono il rimpatrio. Dunque solo all’interno di tali ipotesi, le forme di tutela complementare trovano applicazione fatti salvi i casi di riconoscimento della protezione internazionale.
La novella ha investito le competenze delle Commissioni territoriali che ora, in conseguenza della modifica dell’art. 32, co. 3 del d.lgs. n.25/2008, sono chiamate ad adottare decisioni soltanto sulla protezione internazionale - e quindi sullo status di rifugiato e sulla protezione sussidiaria - e non più sui casi di protezione complementare, rimessi al Questore con la sola esclusione di quello in cui, pur non ritenendo sussistenti le ipotesi di status e di sussidiaria, le Commissioni ritengano che si versi nel campo di applicazione del principio del non refoulement che comporta il divieto di espulsione, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provveda ad accordare una protezione analoga.
Pertanto, volendo sintetizzare, la legge ha introdotto un doppio regime procedurale in base al quale per la valutazione della protezione internazionale sono competenti le Commissioni territoriali, mentre per i casi speciali codificati dalla legge è competente il Questore.
Particolare attenzione è stata, poi, dedicata dal legislatore alla domanda reiterata. In tale contesto è rimasta in vigore l’ipotesi della c.d. domanda reiterata semplice, recata dall’art. 29, c.1, lett. b, del d.lgs. 25/2008, riferita al caso in cui il richiedente abbia presentato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo Paese di origine. In un’ottica di maggiore speditezza la novella normativa ha confermato nei predetti casi una procedura accelerata prevedendo una tempistica più stringente della precedente per cui la Questura trasmette "senza ritardo" la documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.
E’ stato, inoltre, previsto che nel caso in cui lo straniero presenti una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’allontanamento imminente dal territorio nazionale, la stessa è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento.
Viene altresì introdotta una procedura accelerata quando il richiedente presenta la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli. Le zone di frontiera e di transito, presso cui potrà essere svolta la procedura per la valutazione della domanda, saranno individuate con Decreto del Ministro a seguito del quale si procederà alla istituzione di apposite ulteriori sezioni delle Commissioni Territoriali che la legge autorizza fino ad un massimo di cinque.
Il riordino operato in tema di riconoscimento della protezione internazionale ha riguardato anche la definizione delle cause di esclusione determinandone un ampliamento. L’intervento estensivo ha riguardato reati di particolare allarme sociale, in relazione ai quali sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna che, oltre a quelli già previsti dall’art. 407, c. 2, lett. a), numeri 2, 6 e 7 bis c.p.p., sono: la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi e gravissime, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, l’organizzazione dell’ingresso illecito degli stranieri in Italia, le lesioni personali gravi o gravissime a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive e varie fattispecie aggravate del delitto di furto.
Alla commissione dei reati suddetti, che integrano ipotesi di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato altresì collegato il procedimento immediato innanzi alla Commissione Territoriale che ha luogo in due specifiche ipotesi: 1) sottoposizione del richiedente a procedimento penale per uno di detti reati e ricorrenza delle condizioni che ne consentono il trattenimento; 2) condanna del richiedente anche con sentenza non definitiva per uno dei suddetti reati.
In tali circostanze il Questore è tenuto a dare "tempestiva comunicazione" alla Commissione Territoriale che deve provvedere "nell’immediatezza" all’audizione del richiedente stesso, adottando contestualmente la propria decisione la cui efficacia esecutiva, in caso di ricorso, non è soggetta a sospensione.
Non essendo stata dettata una particolare scansione temporale delle attività che la Questura e la Commissione debbono porre in essere, come convenuto con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le Commissioni Territoriali individueranno con le Questure i canali preferenziali di comunicazione ritenuti più idonei.
Con l’art. 10, c.1, lett. a), è stato introdotto nell’ordinamento nazionale l’istituto della protezione all’interno del Paese d’origine, previsto all’art. 8 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
La norma prescrive che la domanda di protezione internazionale debba essere rigettata qualora, in una parte del Paese d’origine ricorrano le seguenti condizioni: 1) il richiedente non ha fondati motivi di essere perseguitato o non corre il rischio effettivo di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi; 2) può legalmente e senza pericolo recarsi in quell’area ed esservi ammesso; 3) si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.
La prova della ricorrenza delle suddette condizioni richiede un attento esame della situazione individuale e familiare del richiedente, nonché un’approfondita valutazione delle informazioni sul Paese d’origine. In ragione di tale ultimo requisito, si verifica un’inversione dell’onere della prova che, in tal caso è in capo all’autorità decidente.