Spetta al datore la prova del superamento del periodo di comporto

In caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del potere di recesso secondo le previsioni contrattuali, spettando al lavoratore la loro contestazione (Corte di Cassazione ordinanza n. 22367/2019).

Il caso di specie riguarda il ricorso presentato da un lavoratore licenziato dal proprio datore di lavoro per aver superato il periodo di comporto. Il licenziamento dichiarato illegittimo nei primi due gradi di giudizio per inapplicabilità alla fattispecie del CCNL del settore terziario, non dimostrata dalla società datoriale la propria adesione alla Confcommercio, secondo l'onere sulla stessa gravante.
La società datoriale avversa a tale decisione ha presentato ricorso in Cassazione. Nello specifico i giudici del gravame hanno ben tenuto presente il fatto che il contratto da prendere in esame ai fini del computo del periodo di comporto, era quello vigente all'epoca del licenziamento e che la mancata produzione della disciplina pattizia da parte della società che di tanto era onerata, non consentiva di operare la doverosa verifica della coincidenza fra i dati riportati nelle buste paga versati in atti e quelli relativi agli istituti contrattuali propri della contrattazione collettiva di riferimento che si assumeva fossero stati applicati. In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è stato respinto in Cassazione.