Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 novembre 2017, n. 27072

Tributi - Accertamento - Studi di settore - Applicazione parametri - Contenzioso tributario

 

Rilevato che

 

1. La CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha parzialmente riformato la prima decisione, con la quale era stata respinto il ricorso proposto da F.P.D., esercente l'attività di commercio all'ingrosso di souvenir ed articoli religiosi, avverso l'avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP, anno di imposta 2002, con il quale le era stato rideterminato il reddito sulla scorta dell'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29.01.1996.

Il giudice di appello ha affermato che sussistevano i presupposti per l'applicazione dei parametri; quindi, prendendo atto dello studio di settore n.SM88U depositato dalla contribuente, ha rideterminato i maggiori ricavi nella misura di € 37.363, in considerazione del maggior ricavo puntuale riportato dallo studio di settore.

2. La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi. L'Agenzia delle entrate non si è costituita. La memoria depositata dal contribuente risulta tardiva.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

 

Considerato che

 

1. Il ricorso in esame, avente ad oggetto sentenza depositata il 26.06.2009, è soggetto al regime impugnatorio che prevede la formulazione di quesiti di diritto e/o di fatto.

2.1. Primo motivo - Si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n.4, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.). A parere della ricorrente, la CTR non avrebbe esaminato le argomentazioni difensive svolte nelle diverse sedi.

Il motivo, che comprende anche doglianze di tipo motivazionale, si conclude con due quesiti di diritto: con il primo si chiede di sapere se l'avviso di accertamento sia da ritenersi nullo nell'ipotesi in cui lo studio di settore utilizzato non sia in grado di adeguarsi all'attività sottoposta a controllo; con il secondo si chiede di sapere se la procedura di accertamento mediante l'applicazione degli studi di settore costituisca un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza è determinata ex lege, o se invece i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni abbiano origine nell'ambito del procedimento, a seguito del contraddittorio da attivare in sede precontenziosa o in fase giudiziale.

2.2. I quesiti, posti a corredo del motivo, sono inammissibili perché proposti direttamente in relazione all'atto amministrativo impugnato ed al procedimento, con una formulazione astratta ed in violazione del principio secondo il quale il giudizio di cassazione è a critica vincolata, con diretto riferimento alla sentenza (cfr. Cass. n. 25332/2014).

3.1. Secondo motivo - Si denuncia la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). A parere della contribuente, la CTR non avrebbe applicato il principio di non contestazione, rilevante anche nel processo tributario, prendendo quindi atto della mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dei dati e degli elementi forniti dalla parte privata in giudizio per contestare l'accertamento presuntivo.

3.2. Il motivo è inammissibile perché formulato in maniera astratta, generica e priva di autosufficienza, in particolare in relazione alla pretesa "non contestazione" da parte dell'Agenzia, che costituisce presupposto logico della doglianza.

Invero dalla narrativa del fatto, contenuta nella sentenza impugnata, emerge che l'Ufficio aveva contestato i motivi di appello, controdeducendo ed insistendo per la legittimità del proprio operato, oltre che riportandosi ai propri atti anche all'udienza.

A fronte di tale emergenza, accertata in fatto dalla CTR e non contestata sul piano motivazionale, la parte non chiarisce su quali specifiche circostanze di fatto si sarebbe maturata la "non contestazione", di guisa che il motivo risulta inammissibile.

4.1. Terzo motivo - Si denuncia la violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 3, comma 184, della legge n. 549/1995 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Nel quesito a corredo la parte chiede di sapere se i valori percentuali medi estrapolati statisticamente con gli studi di settore possano, da soli, integrare i presupposti per l'accertamento disciplinato dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 visto che indicano solo in via ipotetica la redditività dell'attività dell'impresa.

4.2. Anche questo motivo è inammissibile per le ragioni esposte sub 2.2., posto che il quesito concerne in astratto l'attività amministrativa e non la decisione impugnata.

5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Nulla spese, stante la assenza di attività difensiva da parte dell'Agenzia.

 

P.Q.M.

 

- rigetta il ricorso.