Esclusione opzionale dal massimale contributivo: lavoratori beneficiari

Con circolare del 17 giugno 2019, n. 93, l’Inps fornisce indicazioni sugli effetti delle disposizioni di cui all’art. 21 del DL n. 4/2019 (conv. In L. n. 26/2019), riferite all’esclusione dall’applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, co. 18, L. n. 335/95.

L’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, pari, per il 2019, a € 102.543,00 (c.d. nuovi iscritti).
Il DL n. 4/2019 - recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" - all’articolo 21, prevede: "In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione".
In forza di tale previsione è stata introdotta a favore dei lavoratori pubblici, in presenza di determinate condizioni, la facoltà di optare, entro i termini di decadenza disposti, per l’esclusione dall’applicazione del citato massimale contributivo.
I lavoratori che possono esercitare l’opzione sono i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
Sono comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni anche la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Rientrano nella categoria di personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e delle Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287; il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362); il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; le altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano ad una delle categorie sopra richiamate.
Ulteriore condizione per esercitare la facoltà di opzione è che i lavoratori prestino servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro.
Considerato che il personale in regime di diritto pubblico il cui rapporto di lavoro è regolato dall’ordinamento di appartenenza è in regime di trattamento di fine servizio (TFS) e risulta, in generale, al momento escluso dalle forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, lo stesso rientra tra il personale che può esercitare la suddetta opzione.
La facoltà di opzione può essere esercitata dai dipendenti pubblici aventi diritto, indipendentemente dalla cassa o fondo pensionistico di iscrizione.
L’opzione va esercitata, a pena di decadenza, nei seguenti termini:
- dipendenti in servizio alla data del 29.01.2019 (data di entrata in vigore del DL n. 4/2019):
- entro sei mesi dal 29.01.2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29.07.2019);
- entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29.01.2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;
- dipendenti assunti a decorrere dal 30.01.2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 4/2019):
- entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.
Il massimale contributivo è disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione.
L’opzione deve essere esercitata utilizzando il relativo modulo "AP136" pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.