Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 maggio 2017, n. 11908

Lavoro - Diniego di assunzione - Sopravvenute esigenze organizzative - Reale motivo della mancata assunzione - Comportamento in mala fede

 

Fatti di causa

 

Con sentenza in data 8/9/2011 la Corte d'Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale di Livorno del 3/2/2010 che aveva accolto la domanda proposta da S. Z. contro il Banco di Sardegna s.p.a. e, ritenendo perfezionato il contratto di lavoro fra le stesse parti, aveva condannato la Banca ad assumerlo e a corrispondergli il relativo trattamento retributivo omesso.

Il ricorrente aveva dedotto davanti al giudice di prime cure che nel momento in cui la Banca gli aveva reso nota la sua intenzione di negargli l'assunzione restituendogli i documenti richiesti (12/9/2006), il contratto di lavoro si era già perfezionato, in quanto l'accettazione era giunta a conoscenza della Banca in un momento precedente (7/9/2006) e dunque, il diniego di assunzione successivo andava considerato recesso unilaterale senza giusta causa da un rapporto di lavoro già formalmente costituitosi.

Nell’appellare la decisione del Tribunale, il Banco di Sardegna la contestava sul punto dell'aver ritenuto, che la comunicazione d'interesse alla conclusione del contratto di lavoro, in esito a una serie di trattative contrattuali, potesse considerarsi una proposta completa. Contestava altresì la natura di recesso unilaterale della lettera con cui l'Istituto aveva comunicato allo Z. il diniego di assunzione a causa di sopravvenute esigenze organizzative. Domandava poi, in via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui il giudice d'Appello avesse ritenuto perfezionato il contratto, di dichiararne l'annullamento per vizio del consenso, per dolo o errore su qualità essenziali del contraente, avendo lo Z. taciuto, nei colloqui preassuntivi la reale causa di risoluzione di un pregresso rapporto di lavoro con la Banca Toscana - consistente non già in dimissioni volontarie, come egli aveva dichiarato, ma in un licenziamento per giusta causa determinato da gravissimi illeciti disciplinari, oggetto anche di accertamenti in sede penale. Deduceva infine, di aver conosciuto dei precedenti dello Z., solo durante la fase preassuntiva (tra il 25/8/2006 ed il 12/9/2006), e che si era determinata a non assumerlo, avendone rilevato il comportamento in mala fede, e di non avergli contestato il reale motivo della mancata assunzione solo per mera benevolenza. Z. replicava, negando l'asserita menzogna circa la causa di risoluzione del precedente rapporto di lavoro con la Banca Toscana, sostenendo di non avere alcun obbligo di riferire spontaneamente su fatti non veritieri e non ancora formalizzati in imputazioni penali a suo carico, e come, per contro, fosse semmai onere del Banco di Sardegna assumere referenze a suo riguardo presso Banca Toscana.

La Corte d'Appello di Firenze, aderendo alla tesi del Banco di Sardegna, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha ritenuto che la proposta contrattuale oggetto della lettera del 25/8/2005 non potesse ancora ritenersi vincolante per il Banco di Sardegna, in quanto, quest'ultimo, si era riservato di decidere definitivamente sulla conclusione del contratto di lavoro soltanto all'esito di una valutazione della documentazione sui requisiti di assunzione. Di conseguenza, avuto riguardo alla serie cronologica degli atti intercorsi fra le parti, il successivo diniego di assunzione, espresso dopo la riserva di valutazione, era valido, ancorché motivato con ragioni diverse dall'avere lo Z. provato di possedere i requisiti in parola, essendo, la Banca proponente, venuta a conoscenza aliunde della reale ragione della cessazione del rapporto con il precedente Istituto di Credito, circostanza rientrante tra quelle che la Banca si era riservata di valutare.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze ricorre in Cassazione S. Z. affidando le sue ragioni a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Banco di Sardegna, il quale presenta altresì ricorso incidentale condizionato sulla domanda, riproposta in via riconvenzionale in secondo grado - rimasta assorbita - nella quale, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, non necessitando la controversia di un'ulteriore istruttoria, l'istituto chiedeva di dichiarare l'annullamento del contratto, sul presupposto che il presunto consenso prestato fosse stato viziato dal dolo e dall'errore essenziale in cui lo Z. aveva indotto la proponente in ordine alle sue qualità professionali.

S. Z. resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato.

 

Ragioni della decisione

 

1) Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 cod. civ. e 1324 cod. civ. in relazione all'art. 360, n.3 cod. proc. civ., avendo la Corte d'Appello erroneamente interpretato la lettera del Banco di Sardegna del 25/8/2006, con la quale si dava atto che il giorno precedente (24/8/2006) il c.d.a. dell'Istituto di credito aveva deliberato di assumere lo Z.. Tale atto, secondo parte ricorrente, avrebbe avuto valore di proposta contrattuale vincolante, sebbene sottoposta alla verifica dei requisiti certificati dalla documentazione di assunzione richiesta al ricorrente (dati anagrafici, certificato attestante gli studi compiuti, certificato medico di idoneità ai videoterminali, certificato di carichi pendenti, certificato penale generale, scheda anagrafica e professionale, attestazione personale di autocertificazioni su una serie di requisiti personali ritenuti rilevanti).

Ancora, nel primo motivo si contesta ai sensi dell'art. 360, n.5 cod. proc. civ. la sentenza impugnata, nella parte in cui, con motivazione insufficiente e contraddittoria, ha fatto rientrare fatti avvenuti alcuni anni prima (2004) presso la Banca di Toscana, presso la quale il ricorrente aveva prestato attività lavorativa - consistenti in illeciti disciplinari e nel conseguente licenziamento per giusta causa - all'interno del corredo dei requisiti di assunzione prescritti nella lettera di proposta, sui quali la Banca di Sardegna avrebbe potuto delibare anche in seguito alla comunicazione di accettazione della candidatura da parte del c.d.a.

2) Nel secondo motivo parte ricorrente deduce che la sentenza gravata ha erroneamente interpretato (art. 360, n.3 cod. proc. civ.) le norme sul momento perfezionativo del contratto di lavoro (artt. 1326, 1328, 1337 cod. civ.), laddove ha escluso che esso avesse coinciso con la recezione, da parte del Banco di Sardegna, dell'accettazione del ricorrente, secondo le regole generali, avendo il giudice d'Appello fondato il suo convincimento (art. 115 cod. proc. civ.) su un'omissione riguardo alla ricostruzione della sequenza cronologica degli atti, da cui sarebbe risultato con palese evidenza che il diniego di assunzione - motivato dalla asserita preferenza per una soluzione interna dovuta a motivi organizzativi - fu comunicato al ricorrente (12/9/2006) in una data successiva alla ricezione dell'accettazione (7/9/2006).

Sotto altro profilo, lo stesso motivo di gravame contiene altresì la censura della sentenza gravata per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., per avere la stessa operato una valutazione superficiale del materiale istruttorio assumendo come pacifici fatti contestati ed incerti nella prova, in particolare con riguardo all'esito dei colloqui preassuntivi e alla condotta tenuta dal ricorrente che avrebbe dichiarato di essersi dimesso volontariamente dalla Banca Toscana, anziché di essere stato licenziato per giusta causa per gravi comportamenti illeciti nei confronti della datrice. La sentenza sarebbe, dunque, viziata per illogicità manifesta, perché trarrebbe conseguenze in diritto da una palese omissione circa il fatto controverso e decisivo del giudizio, ossia dalla circostanza per cui l'assunzione sarebbe stata negata sulla base del falso motivo consistente nella necessaria prevalenza di una soluzione interna per la copertura del posto.

3) Nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1325 e 1418 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2119 cod. civ. in tema di condizioni e limiti del recesso dal contratto di lavoro in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. La mancata esplicitazione, da parte del controricorrente, delle reali ragioni del diniego di assunzione, già conosciute alla data della lettera di comunicazione, dedotta in giudizio solo dopo un anno dalla loro effettiva apprensione, avrebbe determinato la nullità dell'atto negoziale di diniego per illiceità del motivo (perché falso), e la configurabilità dello stesso come atto di recesso illegittimo, perché privo di causa, o meglio, fondato su una causa non veritiera, come tale riconosciuta anche dalla parte appellante.

4) Nel quarto motivo parte ricorrente censura la sentenza gravata per omessa pronuncia sulla domanda subordinata già proposta in primo grado, e riproposta in qualità di appellata in secondo grado per mezzo di appello incidentale condizionato (violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n.4 cod. proc.civ.), poi in quel grado di giudizio rimasta assorbita per l'esito della decisione sul merito. Dalla serie cronologica degli atti negoziali delle parti, ed essendo stati determinati e accettati dal ricorrente tutti gli elementi essenziali della fattispecie contrattuale, si sarebbe dovuta dedurre la violazione di un obbligo a contrarre da parte della Banca di Sardegna, non riscontrandosi sopravvenute cause d'impossibilità della prestazione a essa non imputabili (art. 1218 cod. civ.). Sotto tale profilo parte ricorrente contesta l'illegittimità della sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui omette di decidere sulla domanda, autonoma dalla principale, dell'adozione di una pronuncia costitutiva del contratto di lavoro ex art. 2932 cod. civ.

Il primo motivo è infondato, così come afferente al rilievo concernente la validità della proposta contrattuale, e alla individuazione del momento di perfezionamento dell'incontro delle volontà dei contraenti.

Esso si appunta sulla natura di proposta contrattuale vincolante, della lettera del Banco di Sardegna del 25/8/2006, sull'illegittimità della revoca della proposta da parte della Banca perché tardiva, e sull'inidoneità di quest'ultima a interferire nella sequenza dell'incontro delle volontà per la conclusione del contratto di lavoro.

Sul punto prospettato, tuttavia, non si ravvisa alcuna falsa interpretazione da parte della Corte d'Appello. La decisione gravata appare, invece, logica e sufficientemente motivata. Osserva, infatti, la Corte che la lettera con la quale la Banca proponente aveva espresso al ricorrente la volontà di procedere alla sua "eventuale assunzione" e far conoscere le sue decisioni "...e eventualmente" la data in cui sarebbe stato libero da eventuali impegni di lavoro, abbia costituito soltanto uno dei passaggi procedurali della formazione e dell'esplicitazione di una volontà interna dell'azienda, suscettibile di perfezionamento solo al termine della delibazione delle condizioni soggettive risultanti dalla documentazione richiesta al lavoratore. A queste ultime, la Corte d'Appello associa come valutabili ai fini della proposta definitiva altri elementi, anche ricavati aliunde, coerentemente con l'assunto secondo cui nel

contratto di lavoro i contraenti hanno diritto di considerare ogni fattore utile a escludere l'equivocità della conclusiva manifestazione dei consensi nella quale il rapporto stesso trova la sua fonte genetica (Cass. Sez.Un. n.3372/1972).

La sentenza gravata, in un giusto e corretto inquadramento della vicenda, fonda la sua decisione sul significato letterale della proposta, canone interpretativo primario di qualsivoglia manifestazione di volontà, ritenendo legittima la riserva di valutazione del Banco di Sardegna laddove manifestata esplicitamente attraverso l'espressione "eventuale assunzione", nonché attraverso l'avverbio "eventualmente", utilizzato ancora nel testo al fine di escludere la vincolatività della proposta.

Opportunamente la sentenza si richiama al precedente di codesta Corte (Cass. n. 15964/2009) che ha riconosciuto che la manifestazione di disponibilità del proponente, precedente all'esaurimento di tutti i passaggi valutativi, non lo espone al vincolo contrattuale, e al tempo stesso ha escluso che il destinatario della proposta abbia il potere di suscitare, attraverso l'accettazione, l'effetto conclusivo del contratto.

La dinamica del consenso nel contratto di lavoro risente della peculiarità della natura degli interessi rappresentati. Con la conclusione del contratto s'instaura, infatti, il rapporto di lavoro, fattispecie a struttura complessa, in cui, intorno alle due obbligazioni fondamentali, gravitano non solo una serie di oneri e obblighi strumentali o accessori e corrispondenti pretese, definiti con il concorso ampio di norme eteronome di legge e dell'autonomia collettiva, ma anche potestà e corrispondenti soggezioni distinte dalle prestazioni corrispettive di lavoro e di retribuzione, che concorrono a formare le posizioni dei contraenti quali datore e prestatore di lavoro. Tale peculiare condizione dei contraenti giustifica forme di disponibilità all'assunzione, che non si traducono ancora in una proposta completa idonea a perfezionare il contratto, al fine di valutare tutti gli elementi di fatto idonei ad escludere qualsiasi equivocità della manifestazione dei consensi nella quale il rapporto di lavoro trova la sua fonte genetica.

L'iter argomentativo della sentenza gravata si appunta sull'interpretazione della lettera di disponibilità, arrestandosi, pertanto, al momento precedente alla valutazione dei fatti esterni contestati dal controricorrente. Per tale ragione, i motivi 2, 3 e 4 restano assorbiti, così come resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale. Assorbito l'incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.