Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 maggio 2017, n. 11904

Licenziamento orale - Retribuzione pattuita - Cessione di ramo d'azienda

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 3 giugno 2014, la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, rigettava la domanda proposta da B.T., con un primo ricorso, nei confronti della M.R.C.S. e R.R.C. S.r.l., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento orale intimatogli dalla stessa presso la quale assumeva di aver svolto le funzioni di Direttore sanitario dal 4.11.2004 al 30.3.2009, senza conseguire la retribuzione originariamente pattuita, nonché la domanda proposta dal medesimo con un secondo ricorso, poi riunito al primo ed in subordine rispetto alla precedente, nei confronti della Casa di Cura P.M. S.p.A. e della stessa M.R.C. in solido, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo convenuto in relazione alla medesima attività suddetta diversamente qualificata come avente natura parasubordinata o, in via gradata, autonoma.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il centro di terapia stereotassica come rientrante nell'ambito della struttura organizzativa della Casa di Cura P.M. S.p.A., di cui il ricorrente era Direttore sanitario con rapporto di lavoro subordinato, e, dunque, privo di autonomia, fino al trasferimento del medesimo in data 20.2.2009 alla M.R.C. S.r.l. in forma di cessione di ramo d'azienda non implicante l'operatività dell'art. 2112 c.c., essendo stata presso l'azienda cedente conservata e mantenuta inalterata la stessa posizione lavorativa occupata dal ricorrente che, pertanto, non può dirsi ceduto né, conseguentemente, legato da alcun rapporto alla M.R.C. S.r.l., risultando, dunque, inconfigurabile il denunciato licenziamento orale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Tozzi, affidando l'impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la M.R.C. S.r.l.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui il trasferimento del rapporto all'azienda cessionaria non si determinerebbe laddove presso la cedente risulti conservata e resti affidata al medesimo lavoratore la posizione lavorativa dal medesimo originariamente occupata.

Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è predicato nel secondo motivo con riferimento alle risultanze della documentazione prodotta in atti, attestante, a detta del ricorrente, l'essere i due incarichi di direzione sanitaria del tutto distinti e lo svolgimento in via continuativa di tale incarico con riguardo al reparto di terapia stereotassica anche dopo la cessione alla M.R.C. S.r.l. per essere stato ad essa ceduto anche il rapporto di lavoro del ricorrente, poi illegittimamente interrotto.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, commi 2 e 4, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamenta il carattere meramente apparente e perplessa della motivazione resa dalla Corte territoriale.

I tre motivi, che, in quanto strettamente connessi, per essere unitariamente volti a sostenere il carattere meramente apparente della motivazione dell'impugnata sentenza che, omettendo l'esame della documentazione attestante lo svolgimento continuativo della funzione di Direttore sanitario del reparto di terapia stereotassica, dal momento della sua costituzione presso la Casa di cura P.M. fino ad oltre la data della sua cessione alla Società qui resistente M.R.C. S.r.l., negava in contrasto con l'art. 2112 c.c. il trasferimento di diritto del proprio rapporto di lavoro avente carattere subordinato in capo alla cessionaria e su questa base la ricorrenza stessa dell'impugnata risoluzione del predetto rapporto illegittimamente intimata non in forma scritta, possono essere qui trattati congiuntamente, sono del tutto infondati.

In effetti, proposta in questi termini l'impugnazione non coglie nel segno, non risultando fatto oggetto di specifica censura l'assunto da cui muove la Corte territoriale, dato dal carattere non autonomo del reparto di terapia stereotassica in seno all'organizzazione dell'azienda cui originariamente faceva capo la gestione del reparto medesimo, la Casa di cura P.M., condizione da cui discendeva che la funzione di Direttore sanitario, dal ricorrente effettivamente svolta con riguardo al reparto predetto allorché questo rientrava nell'ambito della Casa di cura, finiva per risultare inclusa nella medesima funzione assegnatagli con riferimento alla Casa di cura nel suo complesso, sicché correttamente la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione per cui, non essendo il ricorrente adibito espressamente a quel reparto ed anzi avendo egli proseguito nell'esercizio della funzione di Direttore sanitario presso la Casa di cura, all'atto della cessione della gestione del reparto alla nuova Società all'uopo costituita non si è determinato alcun trasferimento automatico del rapporto di lavoro del ricorrente in capo alla cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c., derivandone, per essere questo l'unico titolo in base al quale il ricorrente assumeva essersi tra le parti costituito un rapporto di lavoro, l'inconfigurabilità di una risoluzione del medesimo.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.