Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 luglio 2017, n. 17773

Rapporto di lavoro - Dipendente MIUR - Trasferimento - Assegno ad personam - Determinazione

Rilevato

che con sentenza in data 25 ottobre 2011, n. 7258, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, n. 11777 del 2 luglio 2009, con la quale era stata accolta la domanda proposta, nei confronti del Ministero degli affari esteri, da L. P. - già dipendente MIUR, poi collocata fuori ruolo preso il MAE e poi definitivamente transitata nei ruoli dei funzionari amministrativi di tale ultimo Ministero - volta al riconoscimento quale parametro per la determinazione dell'assegno ad personam della retribuzione personale docente RPD, con condanna del MAE al pagamento della somma di euro 11.670,12 a titolo di differenze maturate sino all'agosto 2008, oltre ad ulteriori differenze maturate ed accessori di legge; che avverso tale sentenza il MAE ha proposto ricorso affidato a sei motivi, al quale ha opposto difese la lavoratrice con controricorso;

che L. P. ha depositato memoria.

 

Considerato

 

che con il primo motivo di ricorso è dedotto error in iudicando, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 16 della legge n. 246 del 2005; nella parte in cui, in particolare, aggiunge il comma 2-quinquies all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001; errata applicazione di legge, omissione, carenza, illogicità, insufficienza, lacunosità contraddittorietà della motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1406 cod.civ.;

che il ricorrente, attraverso plurime argomentazioni, censura la sentenza di secondo grado per avere ritenuto che la fattispecie in esame costituisca un'ipotesi di cessione del contratto, atteso che le modifiche introdotte all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 non possono che avere efficacia ex nunc, che ratione temporis, occorre fare riferimento al testo storico dell'art. 30 in questione e che non possa attribuirsi all'art. 16 della legge n. 246 del 2005 natura retroattiva, e che il comma 1 dell'art. 16 della legge n. 246 del 2005, oltre a sostituire le parole "passaggio diretto" con "cessione del contratto", ha aggiunto, all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, il comma 2-quinquies, il quale dispone "salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione";

che con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 della legge n. 246 del 2005, dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'articolo unico, comma 226, della legge n. 266 del 2005, dell'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, dell'art. 2002 del dPR n. 3 del 1957. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, con riferimento all'art. 360, n. 3, cpc., errata applicazione di legge, vizio di motivazione, atteso che il principio del riassorbimento oltre che dalla giurisprudenza di merito e da quella amministrativa è stato confermato dalla Corte di cassazione con le pronunce n. 2483 del 2008, 4761 del 2008 e 5873 del 2008, sul solco dell'orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 2265 del 2007;

che con il terzo motivo di ricorso è prospettata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 e dell'art. 50 del CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc., atteso che l'articolo unico, comma 226, della legge n. 266 del 2005, non può trovare applicazione nel caso di specie. Da tale disposizione non discende la natura fissa e continuativa della RPD, con conseguente erroneità della sentenza anche con riguardo alla natura del RPD, atteso che dal tenore dell'art. 7 del CCNL comparto scuola, risulta che la RPD costituisce un compenso personale accessorio diretto alla valorizzazione professionale della funzione docente, con la conseguente sottrazione dello stesso dal computo dell'assegno ad personam;

che con il quarto motivo di ricorso è prospettata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1408 cc, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., vizio di motivazione, poiché qualora la fattispecie in esame fosse inquadrata nell'ambito della cessione del contratto occorrerebbe tenere conto dell'art. 1408, primo comma, cod. civ., che prevede che il cedente (MIUR) è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del contraente ceduto (il docente), con il conseguente venire meno dell'obbligazione costituita dal RPD atteso che la stessa costituisce obbligazione tipica dell' Amministrazione cedente e non di quella cessionaria;

che con il quinto motivo di ricorso è prospettata violazione e/o falsa applicazione del principio del divieto di reformatio in peius e violazione e/o falsa applicazione della contrattazione collettiva, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nell'avere ritenuto la Corte d'Appello di dover ricomprendere nella sua applicazione la RPD, benchè la stessa non sia né fissa né continuativa;

che con il sesto motivo di ricorso si richiama l'attenzione in subordine, qualora la RPD venisse inclusa nel calcolo dell'assegno ad personam.

Sul fatto che andrebbe eventualmente inglobata in un assegno annuo lordo da individuare nuovamente alla data di stipula del contratto in base al raffronto tra le varie componenti fisse e continuative del trattamento previsto presso il MIUR e di quello previsto presso il MAE;

che, inoltre dovrebbe tenersi conto del fatto che l'assegno personale annuo lordo viene riassorbito dagli aumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

che il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione;

che, in ragione dei principi affermati da questa Corte con numerose sentenze pronunciate all'udienza del 16 ottobre 2014 (ex multis, Cass., nn. 24724, 24725, 24726 del 2014, cui adde Cass., n. 10062, n. 10063, n. 8613 del 2016), ai quali si intende dare continuità, gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati;

che nelle sentenze sopra richiamate questa Corte ha affermato, in ragione di articolata motivazione, alla quale si intende fare riferimento ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., che non può dubitarsi del fatto che la RPD costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso veniva corrisposto, ai sensi del più volte citato art. 7 CCNL, per dodici mensilità ed in misura fissa, a nulla rilevando in contrario, il fatto che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente nonché al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti;

che la RPD pertanto deve essere computata nella determinazione dell'assegno ad personam dovuto alla ricorrente in primo grado in relazione al suo passaggio al Ministero degli affari esteri;

che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio;

che, in ragione della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (ex multis, Cass., nn. 24724, 24725, 24726 del 2014), devono essere accolti il secondo e il sesto motivo di ricorso, nei termini che seguono;

che questa Corte ha più volte affermato (cfr., ad esempio, Cass. 15 ottobre 2013 n. 23366) che, in tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento;

che il principio di irriducibilità della retribuzione (ovvero del divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) posto a fondamento della conservazione del trattamento più favorevole, non giustifica, nell'ipotesi in cui subentri un trattamento complessivamente migliore per tutti i dipendenti, e in assenza di una diversa specifica indicazione normativa, l'ulteriore mantenimento del divario, la cui inalterata persistenza si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr., Cass. 16 aprile 2012 n. 5959, n. 10219 del 2014);

che il suddetto principio dell'assorbimento del migliore trattamento in concomitanza con futuri aumenti retributivi trova il proprio fondamento nell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 che, nel fissare il generale principio secondo cui "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali", ha previsto altresì che "le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva";

che in sostanza, in base al suddetto principio, ove un lavoratore, in occasione di cessione del contratto di lavoro, venga a godere di un trattamento maggiore di quello spettante alla generalità degli altri, il divario deve essere progressivamente assorbito, contemperandosi così l'esigenza di non ridurre il trattamento economico con il principio di parità di trattamento di tutti i lavoratori dipendenti del medesimo soggetto previsto dall'art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001;

che il suddetto principio si applica a tutte le ipotesi di passaggio diretto di dipendenti da una amministrazione all'altra ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, e quindi anche nell'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, di passaggio da un ministero all'altro;

che la Corte rigetta il primo, il terzo, il quarto, il quinto motivo di ricorso. Accoglie il secondo e il sesto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza in ordine ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo, il terzo, il quarto, il quinto motivo di ricorso.

Accoglie il secondo e il sesto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza in ordine ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.