Stp consulenti del lavoro: profilazione ad hoc per i servizi Inail

In considerazione delle peculiarità delle "Società tra professionisti", l’INAIL ha definito una specifica profilazione per quelle iscritte all’albo dei consulenti del lavoro, ai fini dell’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi gestiti nell’ambito dell’attività professionale (Circolare 13 settembre 2017, n. 35).

L’attività di consulente del lavoro può essere esercitata anche in forma societaria, costituendo una Società tra professionisti (cd. "Stp").
La Stp può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
Tra le condizioni necessarie per la costituzione di una Stp per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, come quella di consulente del lavoro, è richiesta l’ammissione in qualità di soci:
- dei soli professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’attività svolta e iscritti al relativo ordine, albo e collegio, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
- di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
In considerazione delle specifiche caratteristiche e delle connesse esigenze di tutela dei clienti, dal rischio di esercizio abusivo delle attività professionali regolamentate, la Stp è iscritta sia presso il registro, sia presso l’ordine, albo o collegio di appartenenza dei soci professionisti, in apposite "sezioni speciali". In caso di società multidisciplinari, l’iscrizione è effettuata presso l’albo, ordine o collegio professionale relativa relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
L’esecuzione dell’incarico conferito alla Stp è affidato ad uno o più soci professionisti sulla base di esplicita scelta del cliente. Il socio professionista a sua volta può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari devono essere comunicati al cliente, che ha facoltà di comunicare il proprio dissenso, per iscritto entro tre giorni dalla comunicazione.

Tenuto conto della disciplina delle Stp, allo scopo di consentire l’accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi, l’INAIL ha definito specifiche regole di profilazione delle Stp iscritte all’albo dei consulenti del lavoro. In particolare, è stato predisposto un apposito modulo di richiesta di abilitazione all’Inail, che deve essere presentata dal legale rappresentante della società ovvero, nei casi di "amministrazione pluripersonale collegiale" o di "amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva", da uno dei soci amministratori.
Nella domanda devono essere indicati:
- la generalità e codice fiscale del legale rappresentante o socio amministratore che presenta la domanda;
- la denominazione della società, completa dell’indicazione "società tra professionisti";
- la Pec della società (depositata presso il registro imprese);
- numero e data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo, con indicazione della provincia dell’albo;
- numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’Inail (la Stp, infatti, è tenuta ad assicurare i soci professionisti, indicando i relativi codici fiscali nel quadro P della polizza dipendenti).
Non è richiesto di allegare l’elenco dei soci professionisti, in quanto già depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell’ordine di appartenenza.

L’abilitazione, quindi, è rilasciata al legale rappresentante ovvero al socio amministratore che ha presentato la domanda.
Il soggetto abilitato, a sua volta, utilizzando la procedura ordinaria (già esistente) per il rilascio delle abilitazioni, provvede sotto la propria responsabilità ad abilitare:
- i soci professionisti in possesso dei requisiti professionali per l’esecuzione degli incarichi;
- sé stesso in qualità di socio professionista (ove ricorra tale circostanza);
- gli eventuali ausiliari (dipendenti della società), i quali in ogni caso possono agire soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti (tale circostanza deve essere resa esplicita con apposita dichiarazione nella procedura per il rilascio delle abilitazioni da parte del legale rappresentante).
Il legale rappresentante della società ha l’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni.
Al fine di registrare la variazione del legale rappresentante è stata predisposta un’apposita funzionalità per il "subentro", attraverso la presentazione di uno specifico modulo.