Cedibilità del credito di imposta corrispondente alla detrazione c.d. sisma+ecobonus

La cedibilità del credito è ammessa a favore di "soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti)" e, comunque, di "soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione", detto collegamento sussiste anche per i soci lavoratori di un’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 aprile 2019, n. 109).

 

Nel documento in oggetto la società istante dichiara di aver acquisito da un condominio un credito fiscale derivante da "interventi che contribuiscono congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica", più nello specifico, derivante dall’agevolazione "cd. sisma + ecobonus (nuova agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio per il 2018 che consente una detrazione dell’80-85% per condomini che eseguono interventi di miglioramento sismico contestualmente a quelli di risparmio energetico)".
L’istante rappresenta, inoltre, di volere cedere il citato credito, nel limite di una sola ulteriore cessione successiva alla prima, direttamente ai soci lavoratori artigiani della impresa edile sub-appaltatrice.
Al riguardo, la società afferma che "parte dei lavori che verranno effettuati sul condominio, saranno subappaltati ad una impresa senza dipendenti che svolge la propria attività attraverso i soci lavoratori. I soci sono soggetti diversi dalla società ma comunque rivestono una posizione previdenziale di ‘lavoratori autonomi' e pertanto potrebbero essere destinatari della cessione del credito come soggetti collegati, e utilizzare lo stesso per il pagamento dei contributi INPS, artigiani ecc....". Tanto premesso, la società chiede di sapere se i citati soci artigiani possano essere ricompresi "tra i soggetti collegati all’operazione, potenzialmente cessionari del credito fiscale".
Alla luce dei chiarimenti già forniti in precedenti documenti dell’Agenzia delle entrate (circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018) che hanno ammesso la cedibilità del credito a favore di "soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti)" e, comunque, di "soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione", l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che detto collegamento possa sussistere anche per i soci lavoratori di un’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori.