Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 dicembre 2016, n. 27498

Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenza di appello - Motivazione per relationem - Illegittimità - Acritica adesione alla sentenza di primo grado

 

Svolgimento del processo

 

L'agenzia delle entrate, sulla base di verifica fiscale della guardia di finanza nei confronti della B. C. s.r.l. fornitrice di calce- struzzo alla ditta individuale R. P. esercente attività di costruzioni edilizie, ha notificato a quest'ultimo con riferimento all'anno di imposta 2005 avviso di accertamento contestando utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cessione di calcestruzzo, recuperando a tassazione maggiori Irpef, Irap e Iva ai sensi degli artt. 41 bis e 39 co. 1 lett. d) del d.p.r. n. 600 del 1973.

La commissione tributaria provinciale di Caserta ha accolto il ricorso proposto dal contribuente. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'agenzia. La commissione tributaria regionale della C. in Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello; dopo una premessa nell'ambito della quale ha osservato non riscontrarsi nella sentenza di prime cure il vizio di omessa motivazione eccepito dall'ufficio, ha ritenuto non contenere l'appello motivi di censura specifici ai sensi dell'art. 53 co. 1 d. Igs. n. 546 del 1992.

Avverso questa decisione l'agenzia propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, rispetto al quale il contribuente resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. - Preliminarmente si dà atto che è della sentenza in forma semplificata presidente del 14 settembre 2016.

2. - Con il primo motivo di ricorso l'agenzia denuncia ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. violazione della norma processuale di cui all'art. 53 del d.Igs. n. 546 del 1992, nella parte in cui l'atto di appello è stato ritenuto privo di motivi specifici. Il motivo è fondato. Come si evince dal ricorso, che ne trascrive i passaggi rilevanti, e dalla stessa sentenza impugnata, l'atto di appello - che peraltro può essere direttamente esaminato da questa corte in quanto giudice del fatto processuale - è costituito da una premessa in cui si riportano gli elementi scaturiti dal controllo della guardia di finanza presso la B. C. s.r.l. e riportati in processo verbale di constatazione, da un passaggio di argomentazione giuridica in cui si richiama che la contestazione di utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti inverte l'onere della prova dell'esistenza delle operazioni ponendolo a carico dell'utilizzatore, nonché da un passaggio di argomentazione fattuale con cui si deduce che non sembrerebbe adeguata prova contraria offerta dal contribuente quella costituita da un verbale della polizia stradale e dall'effettuazione di lavori di viabilità, privilegiati dalla commissione provinciale a scapito degli elementi offerti dall'amministrazione - ripercorsi alle pp. 3 ss. dell'atto di appello -.

Stante l'ampia specificità delle complessive censure, sussiste dunque il denunciato vizio di violazione della norma processuale dell'art. 53 cit.

3. - Con il secondo motivo, l'agenzia ha denunciato contraddittoria motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. in relazione al fatto decisivo del sussistere o meno delle operazioni inesistenti, avendo dapprima riportato le motivazioni della sentenza di prime cure, poi le contestazioni mosse dall'ufficio nell'atto di appello, per infine dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi. Una siffatta costruzione della sentenza evidenzierebbe la contraddittorietà motivazionale.

4. - Con il terzo motivo, infine, formulato in via subordinata, l'agenzia censura la sentenza impugnata per nullità processuale di difetto assoluto di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 1 e 36 d. Igs. n. 546 del 1992 e 132 n. 4 c.p.c. - 118 disp. att. c.p.c., essendo apparente e sostanzialmente inesistente la motivazione con la quale la commissione regionale ha affermato di condividere le statuizioni del primo giudice senza nulla osservare circa le specifiche censure dell'ufficio, dichiarate inammissibili, omettendo un iter argomentativo.

5. - Il secondo motivo di censura deve ritenersi fondato, mentre il terzo può dichiararsi assorbito, alla luce dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di censura e comunque dell'essere stato esso formulato in via subordinata. Invero, effettivamente la sentenza impugnata presenta uno sviluppo motivazionale del tutto peculiare, come innanzi descritto, onde non pare potersi dubitare del fatto che - essendo il dispositivo dichiarativo dell'inammissibilità dell'appello e in quanto tale correlato alla parte della motivazione esplicativa della mancanza di specificità dei motivi d'appello (come sopra oggetto di cassazione), quest'ultima appare unica 'ratio decidendo idonea a sorreggere il dispositivo, ponendosi il residuo, precedente argomentare un elemento di contraddizione argomentativa, con connotati come detto di singolarità, posto che le affermazioni di condivisione della prima sentenza, non correlate ai motivi di censura dichiarati inammissibili, appaiono configgenti con tale declaratoria.

10. - In definitiva, l'impugnata sentenza va cassata, in relazione ai motivi accolti, assorbito l'altro. Segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame degli specifici motivi di appello proposti dall'ufficio. La commissione regionale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della C. in Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.