Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26264

Prestazioni di assistenza o consulenza aziendale - Tenuta contabilità e redazione dichiarazioni fiscali - Affidamento a società di capitali - Responsabilità professionale - Configurabilità - Risarcimento danni al cliente sanzionato per mancata registrazione fatture - Sussiste

 

Rilevato che

 

B.G., titolare di ditta individuale, ha affidato alla F. S.r.l. la tenuta della contabilità e la redazione delle dichiarazioni fiscali.

Ha subito un accertamento a causa della mancata registrazione delle fatture di acquisto per l'anno 1998, con conseguente richiesta di maggiore imposta e relative sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente ha ritenuto responsabile dell'omissione la società cui aveva affidato la registrazione delle fatture.

Ha quindi chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Genova la stessa società per il risarcimento del danno.

A sua volta la F. ha chiamato in garanzia la UnipolSai al fine di essere tenuta indenne per il caso di soccombenza.

Il tribunale ha rigettato la domanda e la sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello, che ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dalla società, previa qualificazione del contratto intercorso fra le parti come appalto di servizi.

Contro la sentenza B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso la F. S.r.l e la compagnia di assicurazioni.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 2230, 2232 c.c., censura la sentenza nella parte in cui la Corte d'Appello ha ricondotto il contratto inter partes nello schema dell'appalto di servizi, trattandosi invece di contratto d'opera intellettuale o di lavoro autonomo.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1667 c.c.: essendo il contratto oggetto di causa un contratto d'opera a non un appalto di servizi la norma non era applicabile.

Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 2230 c.c.

La Corte d'Appello ha qualificato il contratto come appalto di servizi esclusivamente in considerazione del fatto che obbligata al compimento della prestazione richiesta dal contribuente era una società di capitali, mentre tale circostanza era compatibile anche con la diversa qualificazione sostenuta dal ricorrente.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui la corte d'appello ha posto a carico del B. le spese del doppio grado di giudizio.

È prioritario l'esame del terzo motivo, che è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento di tutte le altre censure.

Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 comma primo, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo (Cass. n. 9019/1993; n. 2305/1980).

Nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione (Cass. n. 15530/2008

).

Già prima della legge n. 266 del 1997, che ha abrogato l'art. 2, L. n. 1815 del 1939, si riteneva che laddove non fosse necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi la prestazione di contenuto professionale o l'attività intellettuale potevano essere svolta anche da una società di capitali (Cass. n. 566/1985; n. 12351/1995; n. 2053/1994; n. 5656/1992).

La decisione impugnata non è linea con tali principi.

La corte d'appello, pur riconoscendo che la prestazione non richiedeva iscrizione in appositi albi o elenchi, ha ritenuto che la natura di società di capitali del soggetto tenuto al compimento dell'attività professionale portasse con sé la qualificazione del contratto come contratto d'appalto di servizi invece che come lavoro autonomo.

Al contrario, essendo la qualità soggettiva del contraente compatibile anche con la locazione d'opera, la qualificazione giuridica del contratto non poteva arrestarsi alla considerazione di quell'unico elemento, ma doveva considerare il complesso degli elementi rilevanti ai fini della distinzione fra le diverse tipologie contrattuali.

In relazione al terzo motivo la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e liquiderà le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Genova anche per le spese.