Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 marzo 2019, n. 7306

Rapporto di lavoro - Dipendente postale - Assenza ingiustificata dal luogo di lavoro - Sanzione disciplinare della sospensione dal servizio

 

Fatti di causa

 

G. P., dipendente di Poste Italiane S.p.A., proponeva ricorso, dinanzi il Tribunale di Milano, per ottenere la dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di dieci giorni dal servizio, irrogatagli dalla società <<a causa dell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per un periodo di otto giorni>>.

Il Tribunale adito dichiarava l'illegittimità della sanzione perché la stessa non era stata comunicata al P. prima dell'esecuzione. La Corte territoriale di Milano respingeva l'appello interposto dalla datrice di lavoro avverso la pronunzia di primo grado.

A seguito di ricorso di Poste Italiane S.p.A. in sede di legittimità, la Cassazione, con la sentenza n. 12555/2011, annullava la decisione di seconda istanza <<per vizio di motivazione>>.

Nel giudizio in sede di rinvio, la Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, con sentenza depositata in data 8.8.2014, respingeva il gravame, compensando le spese.

Per la cassazione della pronunzia ha proposto ricorso la società datrice articolando tre motivi, cui il P. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 del codice di rito.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 c.c. e 138 c.p.c., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e si lamenta che la Corte di Appello di Milano non si sia attenuta al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità - in base al quale <<esiste l'obbligo del lavoratore subordinato di ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso>> - ritenendo erroneamente che, non essendo stata aperta la busta, non vi era prova che in essa fosse contenuta la lettera di contestazione disciplinare, dato che, neppure i testi escussi, hanno potuto asserire con certezza che il contenuto della detta busta fosse proprio la lettera di contestazione al P. dell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro.

1.1. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento, poiché i giudici di merito, dopo aver vagliato le risultanze istruttorie sono pervenuti, attraverso un percorso motivazionale del tutto coerente, ad affermare che manca in atti la delibazione della circostanza che la parte datoriale abbia tentato di consegnare al P., in data 21.6.2001, sul luogo di lavoro, la lettera con la quale veniva irrogata la sanzione disciplinare di cui si tratta; tanto che, la stessa società ha poi ritenuto necessario notificare la lettera contenente la predetta contestazione al lavoratore, in data 21.7.2001, per il tramite dell'ufficiale giudiziario. Fatte queste premesse, i giudici di seconda istanza, pur prendendo atto del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità, hanno condivisibilmente reputato che, nella fattispecie, non può non tenersi conto del fatto che, in base alle concordi dichiarazioni rese dai testi escussi, neppure si aprì la busta da consegnare al P., né si tentò, da parte dell'impiegato addetto alla consegna, di leggerne il contenuto; per la qual cosa, non si accertò quale fosse l'oggetto della comunicazione di cui il lavoratore era destinatario, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto è rimasto accertato all'esito dell'istruttoria espletata, <<nei confronti del P. erano state mosse varie contestazioni disciplinari ed applicate molte sanzioni>>.

Pertanto, la Corte distrettuale ha motivatamente ritenuto sproporzionata la sanzione comminata dalla società, la quale ha errato anche nel calcolo dei giorni di assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, perché non ha considerato che tra gli otto giorni contestati erano compresi il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis, per i quali non doveva richiedersi l'autorizzazione alle ferie, trattandosi di giorni festivi.

2. Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per giudizio, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che mancasse la prova del contenuto della lettera di contestazione <<comunicata al P. in data 21.6.2001>>.

2.2. Neppure il secondo motivo può essere accolto.

Al riguardo, è da premettere che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella <<mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico>>, nella <<motivazione apparente>>, nel <<contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili>> e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di <<sufficienza>> della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 8.8.2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale relativamente alla dedotta omissione di un fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che è stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare non attiene, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza <<così radicale da comportare>> in linea con "quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione:", avendo, peraltro, la Corte di merito, dato ampiamente atto dell'iter logico-giuridico sotteso alla decisione.

3. Con il terzo motivo si censura la falsa applicazione dell'art. 54 del CCNL 11.1.2001 e dell'art. 2106 c.c., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di seconda istanza ritenuto erroneamente proporzionata la sanzione disciplinare irrogata al dipendente, rispetto alla previsione dell'art. 54 citato, che sanziona le assenze ingiustificate da tre a sei giorni con la sospensione dal servizio sino a quattro giorni.

3.3. Il terzo motivo è inammissibile, innanzitutto perché formulato in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (cfr., ex multis, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso in sede di legittimità deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016). Nella fattispecie, invece, manca la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda; in particolare, la ricorrente non ha riportato l'art. 54 del CCNL del 2001, né ha prodotto il CCNL di cui si deduce la violazione; per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità della doglianza svolta. Il motivo, inoltre, nella sua articolazione, appare teso ad una nuova valutazione degli elementi fattuali, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014, cit.), poiché, nella sostanza, si limita a contrapporre una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, rispetto a quella cui è pervenuta la Corte di merito (cfr., altresì, tra le molte, Cass. n. 7863/2012).

4. Per tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato.

5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.