Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 aprile 2017, n. 8721

Rapporto di lavoro - Dipendente comunale - Personale non di ruolo - Perdita di chance

 

Svolgimento del processo

 

1. Il Tribunale di Enna aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da A.S.E. nei confronti dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia. La domanda era stata fondata sull'assunto dell'illegittimità della decisione con la quale il Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO, di seguito) aveva annullato la delibera del Comune di Enna del 20.12.1993 che, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 1.9.1993 n. 25, aveva riconosciuto il diritto della medesima A. ad essere mantenuta in servizio presso il Comune di Enna, nell'ambito del personale non di ruolo, quale componente della equipe socioassistenziale.

2. Adita in via principale dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e in via incidentale dalla A., la Corte di Appello di Caltanissetta, in accoglimento dell'appello incidentale della lavoratrice, relativo alla individuazione dell'arco tempo temporale da considerare per la liquidazione del danno, e in accoglimento del terzo motivo dell'appello principale, relativo alla quantificazione del danno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'Assessorato al pagamento in favore della lavoratrice della complessiva somma di € 70.698,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza.

3. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che il danno patito dalla A. doveva essere qualificato come danno da perdita di chance perché al momento di adozione della delibera della Giunta Municipale del Comune di Enna n. 1321 del 1993 non sussisteva certezza assoluta che essa avrebbe prodotto i suoi effetti (mantenimento in servizio della ricorrente), in quanto il provvedimento era condizionato all'approvazione dell'organismo, tutorio (CO.RE.CO), all'intervento del finanziamento regionale ed al positivo accertamento dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. La Corte territoriale ha affermato che la circostanza che la mancata assunzione in servizio fosse stata determinata dall'illegittimo annullamento da parte del CO.RE.CO della delibera del Comune e il fatto che l'Assessorato non avesse dimostrato l'esistenza di valide ragioni giustificatrici del protrarsi del mancato finanziamento rilevavano ai fini della fondatezza della pretesa risarcitoria, mentre ai fini della individuazione della tipologia del danno le aspettative dei soggetti dovevano essere cristallizzate al momento dell'adozione della delibera del Comune n. 1321. Sulla scorta dì siffatte argomentazioni la Corte territoriale ha ritenuto che il danno patrimoniale subito dalla A. dovesse essere liquidato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nell'importo corrispondente al 50% della retribuzione "virtuale" che sarebbe stata corrisposta nel tempo compreso tra il 1.7.98 e ed il 2006, epoca in cui era intervenuto il finanziamento.

4. Avverso tale sentenza A.S.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria.

5. L'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia si è costituito al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

 

Motivi della decisione

 

Sintesi dei motivi

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 1226, 2056, 1226 c.c., 432 c.p.c. e dell'art. 57 della Legge Regione Sicilia n. 25 del 1993, per avere la Corte territoriale qualificato il danno subito da essa ricorrente come perdita della possibilità di essere assunta e non come danno da perdita del posto di lavoro e per averlo liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c. e non nell' importo monetariamente corrispondente alla perdita del posto di lavoro.

7. Assume che, ai sensi dell'art. 57 c. 3 della L. R. n. 25 del 1993, il diritto ad essere mantenuta in servizio era certo e perfetto e non condizionato al verificarsi agli elementi esterni indicati nella sentenza impugnata. Deduce, inoltre, che siffatto diritto era stato riconosciuto dalla delibera della Giunta Municipale n. 1321 del 1993, che aveva previsto "il mantenimento in servizio per i motivi di cui in premessa il personale sottoelencato di cui all'elenco allegato alla presente per farne parte integrante" e dal decreto di finanziamento n. 2098 del 1.6.2006 dell'Assessorato Regionale che, in esecuzione della sentenza del Tar, che aveva annullato il provvedimento del CO.RE.CO, aveva concesso il finanziamento per il mantenimento in servizio tra gli altri anche di essa ricorrente.

8. Sostiene che la possibilità di essa ricorrente di essere assunta era pari al 100% e che pertanto la Corte territoriale avrebbe errato nel liquidare il danno nella misura pari al 50% delle retribuzioni che sarebbero state virtualmente corrisposte.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 1224, 1219, 1282 e 1284 c.c. per non avere la Corte territoriale attualizzato l'importo liquidato con attribuzione della rivalutazione monetaria e degli interessi sui singoli ratei della retribuzione; sostiene che anche nell'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso sui singoli ratei della retribuzione dovrebbero essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.

10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale attribuito la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della sentenza in violazione del giudicato costituito dalla sentenza di primo grado, che li aveva attribuiti su ciascun rateo, e che non era stata oggetto di impugnazione da parte dell'Assessorato né sul punto della decorrenza degli accessori né sulla qualificazione del credito come credito di valore. Esame dei motivi.

11. Il primo ed il secondo motivo motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

12. La L. R. n. 25 del 1993, recante "Interventi Straordinari per l'Occupazione Produttiva in Sicilia", all' art. 57 ha previsto al primo comma che "Nelle more della piena applicazione della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22 gli enti locali dell' isola, compresi i comuni che versano nella condizione di cui all' articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n° 144, sono autorizzati a mantenere in servizio o a riassumere il personale indicato all' articolo 3 della medesima legge", disponendo, al secondo comma, che "A tal fine gli enti locali interessati provvedono entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge ad individuare con atto formale il personale in possesso dei requisiti richiesti".

13. Dopo avere disciplinato il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale (comma 3) e giuridico (comma 4) del suddetto personale, la legge al quinto comma ha previsto che "Alla spesa relativa, calcolata per ciascun ente, entro il limite di cui al comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, si farà fronte con le somme appositamente stanziate per il finanziamento della stessa legge; a quella eventualmente eccedente tale limite gli enti locali interessati potranno provvedere con le modalità di cui all' articolo 4 della predetta legge regionale n. 22 del 1991".

14. E' opportuno rilevare che la legge R. Sicilia 15 maggio 1991 n. 22 all'art. 1 aveva autorizzato gli enti locali siciliani ad ampliare le loro piante organiche al fine di assicurare i servizi decentrati con legge regionale e all'art. 2 aveva disciplinato le modalità di copertura (a secondo del titolo di studio richiesto) dei posti così istituiti; all'art. 3 aveva previsto che, ai soli fini della copertura dei posti di cui all'art. 1, i lavoratori in servizio, in data antecedente al 31 dicembre 1990, presso enti locali della Regione, con rapporto di lavoro subordinato o con contratto d' opera individuale instaurato sulla base di provvedimento formale, i quali avessero prestato attività lavorativa presso lo stesso ente per I' espletamento delle funzioni di cui all' articolo 1 per un periodo non inferiore a trecentosessatacinque giorni, anche non continuativi, nell' ultimo triennio, potevano chiedere I' iscrizione nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale con punteggio specificato nel comma 2.

15. In tali termini ricostruito il quadro normativo nel quale si inscrive la vicenda dedotta in giudizio, deve escludersi che l'art. 57 della L. R. n. 25 del 1993 e la delibera del Comune di Enna n. 1321 del 1993 abbiano consolidato in capo alla ricorrente il diritto pieno ed incondizionato ad essere mantenuta in servizio presso il Comune.

16. L'art. 1 della legge n. 25 del 1993 si limita, infatti, solo ad autorizzare gli enti locali siciliani a mantenere in servizio, nelle more delle procedure di ampliamento delle piante organiche, il personale già in servizio presso gli enti locali, subordinando (comma 2) il mantenimento in servizio alla verifica dei requisiti richiesti ed allo stanziamento delle risorse da parte della Regione (c. 5).

17. Va al riguardo rilevato che lo stanziamento dei fondi da parte della Regione, stanziamento incontestatamente effettuato solo nel 2006, costituiva imprescindibile presupposto per il mantenimento in servizio della ricorrente in quanto la delibera n. 1321 del 1993, comportando impegni di spesa, necessitava della copertura finanziaria prevista dagli artt. 54 c. 1, 12 e 13 e 55 c. 5 della legge 8.6.1990 n. 142, applicabile "ratione temporis".

18. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che al momento dell'adozione della delibera della G. M. del Comune di Enna n. 1321 del 1993 non sussisteva alcuna certezza sulla produzione dell'effetto favorevole del mantenimento in servizio della odierna ricorrente, essendo esso condizionato alla approvazione dell'organo tutorio, alla verifica dei requisiti ed al finanziamento da parte della Regione.

19. Consegue a quanto osservato che la sentenza impugnata è corretta anche nella parte in cui ha affermato che il danno subito dalla ricorrente in conseguenza dell'annullamento, poi dichiarato illegittimo dal TAR della Sicilia, doveva essere qualificato come perdita della mera possibilità e non della certezza del mantenimento in servizio.

20. Sono infondate anche le doglianze formulate in punto di quantificazione del danno.

21. Precisato che, diversamente da quanto opina la ricorrente, la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale (Corte Costit. n. 148 del 1999, Cass. SSUU 5072/2016), purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento (Corte Cost. sentenze n. 199 del 2005 e n. 420 del 1991), va osservato che la perdita di una mera chance occupazionale, non compendiandosi in un danno patrimoniale, non può comportare un ristoro corrispondente alla relativa esatta individuazione, imponendosene la valutazione equitativa, la quale è per definizione caratterizzata da un certo grado di approssimazione, valutazione soggetta al controllo di legittimità solo in presenza di totale mancanza di giustificazione che sorregga la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (Cass. 12253/2015, 18778/2014, 12918/2010, 1529/2010).

22. Vizi non dedotti nei motivi in esame, atteso che la ricorrente si è limitata a sostenere che le retribuzioni parametro utilizzate come criterio di liquidazione del danno in via equitativa dal giudice del merito avrebbero dovuto essere computate nell'intero, senza la percentuale di abbattimento applicata dalla Corte territoriale (50%) e tanto sull'assunto che al momento di annullamento della delibera comunale le possibilità di essere mantenuta in servizio erano pari al 100%. Affermazione questa, come innanzi rilevato, priva di fondamento giuridico.

23. E', del pari, infondata la censura che addebita alla sentenza di non avere attribuito la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui singoli ratei di retribuzione, tempo per tempo, posto che la retribuzione costituiva mero parametro per la liquidazione equitativa del danno e che (cfr. sentenza impugnata pg. 10) la quantificazione è stata effettuata alla data della pronuncia e comprensiva degli interessi e rivalutazione (Cass. 2771/2011, 14678/2003, 10089/1998).

24. Va, al riguardo, rilevato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, nell'ambito della valutazione equitativa del danno, anche con riferimento ai crediti relativi a rapporti di lavoro (ai quali si applica l'art. 429 c. 3 c.p.c.), è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., in punto di valutazione equitativa del danno, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass. 2771/2011, 10089/1998; Ord. 16708/2013).

25. Il terzo motivo è, del pari, infondato in quanto l'appello proposto dell'Assessorato nei confronti della sentenza di primo grado ha rimesso in discussione l'esistenza dell'inadempimento e la quantificazione del danno, impedendo la formazione di giudicato sulle statuizioni del giudice di primo grado.

26. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

27. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato esonera dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

28. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.