Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 novembre 2016, n. 24032

Società di trasporti - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Trattamento economico e normativo

 

Fatto

 

Con sentenza 6 luglio 2013, la Corte d'appello di Cagliari rigettava l’appello proposto da A. s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva condannato la società di trasporti sarda: a) a costituire con R.A., già autista di servizio di linea urbano in Oristano alle dipendenze di E. s.r.l., un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° agosto 2009 alle condizioni e con le modalità previste dal verbale di accordo 30 luglio 2009 tra A. s.p.a., Regione autonoma Sardegna e Comune di Oristano, con attribuzione al predetto del trattamento economico e normativo applicato presso l'A. per il parametro retributivo di "operatore di esercizio" (parametro 175) posseduto al momento di cessazione del servizio alle dipendenze di E. s.r.l.; b) al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° agosto 2009 con il detto parametro oltre rivalutazione e interessi legali; c) al versamento dalla stessa data dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti.

Preliminarmente esclusa la nullità della sentenza per indeterminatezza delle somme a carico della società datrice appellante, invece esattamente determinabili sulla base degli idonei elementi contenuti nella sentenza impugnata, la Corte territoriale la condivideva anche nel merito. E ciò per la corretta affermazione del diritto all’assunzione, come gli altri colleghi, del lavoratore, che, ancorché sessantenne, non aveva ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (così rientrando nel personale che A. s.p.a. si era obbligata ad assumere con la sottoscrizione del suindicato verbale di accordo); e così pure della spettanza del parametro retributivo 175, nell'irrilevanza dell'eventuale carenza dei requisiti di idoneità alla guida (il cui accertamento peraltro esulava dall'oggetto del giudizio) per l'utilizzabilità di R.A. nelle mansioni compatibili con le residue capacità lavorative e l'inquadramento nella corrispondente qualifica.

Con atto notificato il 2 gennaio 2014, A. s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui resiste il lavoratore con controricorso, peraltro inammissibile in quanto tardivo (ben oltre il termine prescritto dall’art. 370, primo comma c.p.c., essendone stata richiesta la notificazione il 28 novembre 2014, a fronte di quella del ricorso, ricevuta il 2 gennaio 2014).

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo, la ricorrente deduce omesso esame dì fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in virtù di motivazione apodittica sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezza delle somme a proprio carico, tale da non chiarire il percorso logico - giuridico a base della statuizione, equivalente a motivazione omessa, nonché violazione del principio dell'art. 112 c.p.c., di corrispondenza del chiesto al pronunciato per omessa pronuncia sulla detta eccezione di nullità.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme del Verbale di accordo 30 luglio 2009 e dell'art. 36 Cost., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea interpretazione dei punti 3) e 7) del Verbale sotto il profilo della subordinazione del diritto all'assunzione del lavoratore non solo alla mancata maturazione dei requisiti pensionistici, ma anche all’idoneità fisica, nel suo onere probatorio.

Il primo motivo, relativo ad omesso esame di fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in virtù di motivazione apodittica sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezza delle somme a proprio carico, con violazione del principio dell'art. 112 c.p.c. di corrispondenza del chiesto al pronunciato, è inammissibile.

Appare evidente l'irrimediabile contraddittorietà tra i due profili di denuncia in esame.

Ed infatti, il vizio di motivazione presuppone l'esame dal giudice del merito della questione oggetto di doglianza e la sua risoluzione in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificazione, o con giustificazione inadeguata, della decisione resa; al contrario della violazione dell'art. 112 c.p.c., che integra invece un difetto di attività (nel caso di specie: di supposta omessa pronuncia), esigente la deduzione del relativo error in procedendo (Cass. 12 gennaio 2016, n. 329; Cass. 18 maggio 2012, n. 7871).

In realtà, la censura consiste nella deduzione di un vizio motivo, come chiaramente risultante dal suo tenore e non già nell'omissione di esame di un fatto storico (invece considerato e valutato, consistendo nel diritto al trattamento retributivo conseguente a quello di assunzione del lavoratore), quanto piuttosto nel procedimento argomentativo a suo supporto: vizio non più denunciabile in base al novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dei punti 3) e 7) del Verbale di accordo 30 luglio 2009 e dell'art. 36 Cost., erroneamente interpretati sotto il profilo della subordinazione del diritto all'assunzione del lavoratore anche alla sua idoneità fisica, è parimenti inammissibile.

La ricorrente ha omesso la deduzione della specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale stabiliti dagli artt. 1362 ss. c.c., di portata generale, con la relativa indicazione nel ricorso, a pena d'inammissibilità, delle considerazioni del giudice in contrasto con detti criteri e il testo dell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione (Cass. 18 marzo 2014, n. 6226; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4205; Cass. 18 aprile 2006, n. 8960).

Essa si è piuttosto limitata all'offerta di una propria interpretazione in contrapposizione a quella giudiziale, senza neppure censurare il decisivo rilievo argomentativo dell'estraneità all'oggetto del giudizio dell'accertamento dei requisiti di idoneità alle mansioni di autista (ultimo capoverso di pg. 10 e primo di pg. 11 della sentenza).

Sicché il motivo risulta anche generico, in violazione della prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l'illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza: (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese (in assenza del difensore del lavoratore vittorioso all'udienza di discussione), ribadita l'inammissibilità, per tardività, del controricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.