Autoliquidazione Inail, le prime indicazioni operative sul differimento dei termini

Con circolare n. 1 dell’11 gennaio 2019, l’Inail fornisce le prime indicazioni operative in merito al differimento dei termini per autoliquidazione, versamento dei premi e riduzione del presunto.

Come noto, la Legge di bilancio 2019, tra le varie misure, ha previsto le necessarie coperture finanziarie per consentire la revisione delle Tariffe dei premi Inail oggetto dell’applicazione della riduzione generalizzata ex art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013. Di qui, per l’autoliquidazione 2018/2019:
- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 marzo 2019. Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili ai soggetti assicuranti nel "Fascicolo aziende" e con i servizi "Visualizza basi di calcolo" e "Richiesta basi di calcolo", nonché, per il settore navigazione, con il servizio "Visualizzazione elementi di calcolo";
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi "Alpi online", "Invio telematico dichiarazione salari" e "Invio delle retribuzioni e calcolo del premio", per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione artigiani (art. 1, commi 780 e 781, della L. n. 296/2006), è differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 maggio 2019. In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione (art. 59, co. 19, L. n. 449/1997 e art. 55, comma 5, L. 144/1999), le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019. Pertanto, una prima rata, pari al 50% del premio, sarà versata il 16 maggio 2019 senza maggiorazione di interessi, mentre la 2° e la 3° rata, pari rispettivamente al 25% del premio, saranno versate il 20 agosto 2019 ed il 18 novembre 2019, con maggiorazione degli interessi.
Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate (L. 4 giugno 1973, n. 311). Le convenzioni in atto stabiliscono, infatti, che l’Inail provvede all’esazione del contributo abbinandolo all’ordinaria riscossione dei premi assicurativi. Il pagamento del primo acconto dell’anno 2019 alle associazioni titolari di convenzione sarà effettuato nel mese di luglio 2019, anziché entro il mese di maggio.
Restano invece confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Inail sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione ex art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013, che per l’anno in corso è pari al 15,24% (D.M. 22 ottobre 2018). Esclusivamente per tali polizze, ai soli fini dell’applicabilità della riduzione nel primo biennio di attività, continua a essere disponibile il servizio online OT20.
Peraltro, a seguito di una ulteriore modifica normativa, dal 1° gennaio 2019, lo sconto edile ex art. 29, co. 2, del D.L. n. 244/1995 non si applica più ai premi assicurativi. La riduzione si applica però alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50% (D.M. 4 ottobre 2018). La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione del possesso del Durc on line e di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla Sede Inail competente, l’apposito modello "autocertificazione per sconto settore edile" riguardante l’assenza delle suddette condanne.
In caso di cessazione dell’attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione (16 maggio 2019), per i premi speciali unitari artigiani è ammessa l’autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, anziché in ragione d’anno (ad esempio, per la cessazione avvenuta in un giorno qualsiasi di gennaio è previsto il pagamento di un dodicesimo del premio speciale unitario annuo; al riguardo, si rammenta che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese).
I premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018, determinati con i tassi medi previsti dalle tariffe approvate con D.M. 12 dicembre 2000, non sono interessati dal differimento al 16 maggio 2019. Le nuove tariffe dei premi si applicheranno invece dal 1° gennaio 2019 e riguarderanno i versamenti da effettuare:
- entro il 16 maggio 2019 per il trimestre gennaio/marzo 2019;
- entro il 20 agosto 2019 per il trimestre aprile/giugno 2019;
- entro il 17 novembre 2019 per il trimestre luglio/settembre 2019;
- entro il 16 febbraio 2020 per il trimestre ottobre/dicembre 2019.
Infine, la validità del certificato di assicurazione dell’equipaggio (o attestato annuale di copertura assicurativa) emesso su richiesta dell’armatore per attestare l’assicurazione annuale dell’equipaggio a seguito della denuncia di prima iscrizione o dell’autoliquidazione annuale è prorogata di diritto al 16 maggio 2019 a seguito del differimento dell’autoliquidazione.