Contratto di prestazione occasionale: indicazioni Inps per agricoltura e turismo

L’Inps, con circolare del 17 ottobre 2018, n. 103, fornisce istruzioni per favorire la corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale nel quadro delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto dignità, con particolare riferimento ai settori dell’agricoltura e del turismo.

SETTORE AGRICOLO
Al fine di semplificare l’utilizzo del lavoro occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, la Legge n. 96/2018 (di conversione del Decreto dignità) ha introdotto previsto che, nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, in seguito alle modifiche introdotte, passa da 3 a 10 giorni consecutivi. Entro tale arco temporale l’impresa agricola può avvalersi delle prestazioni lavorative dichiarate anticipatamente;
- il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.
La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura.
L’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato. In proposito, l’Inps ricorda che la comunicazione va effettuata almeno un’ora prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Laddove la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura informatica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata. La predetta revoca può essere effettuata entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a dieci giorni consecutivi).
Sarà inoltre possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento. Potrà essere inserito un numero massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.
Rimane fermo che per le imprese operanti nel settore agricoltura è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
c. persone disoccupate;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Rammenta, infine, l’Istituto di previdenza che, il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. In ogni caso è vietato il ricorso al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

SETTORE TURISMO
Il Decreto dignità (D.L. n. 87/2018, convertito dalla L. n. 96/2018), ha introdotto uno specifico regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato. In particolare, in tale regime rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:
- alberghi (55.10.00);
- villaggi turistici (55.20.10);
- ostelli della gioventù (55.20.20);
- rifugi di montagna (55.20.30);
- colonie marine e montane (55.20.40);
- affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
- aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).
Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione.
Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni; il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
Il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 euro e l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative continuative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. Allo scopo di favorire il controllo del rispetto del disposto normativo che prevede il compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato.
Laddove l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva del settore turismo sia già registrata, come utilizzatore, nella piattaforma informatica delle Prestazioni occasionali, essa dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso successivo alla pubblicazione della presente circolare.

SANZIONI
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura va da 500,00 euro a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.
Tale sanzione non si applica se la violazione in argomento per l’imprenditore agricolo derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica Inps dai prestatori.
Non è modificata dalla recente novella, la previsione di legge in base alla quale, nel caso di superamento dei limiti complessivi previsti - importo di 2.500,00 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, del limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.