Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 giugno 2017, n. 14875

Inail - Cooperativa - Soci - Pagamento dei premi - Cartella esattoriale - Iscrizione a ruolo - Accertamento

 

Fatti di causa

 

Con sentenza pubblicata il 6 maggio 2010 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inail contro la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza che aveva annullato la cartella di pagamento n. 034 2002 00109197 62 000 emessa dall'istituto assicurativo per il pagamento di premi dovuti per alcuni soci dalla C.F. "C.S." soc.coop. a r.l.

La Corte territoriale ha ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Inail in pendenza del giudizio di accertamento negativo proposto dalla Cooperativa nei confronti dell'Inps.

Contro la sentenza l'Inail propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrati da memoria, mentre non svolgono attività difensiva la C.F. e la E.T.R. s.p.a., benché regolarmente citate.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il primo motivo è svolto ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ. e con esso si deduce l'insufficienza della motivazione della Corte nella parte in cui non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che il giudizio di accertamento negativo intercorso tra la cooperativa e l'Inps, ed al quale esso ente assicuratore era rimasto estraneo, gli impedisse di iscrivere a ruolo la sua pretesa.

2. Il secondo motivo prospetta la medesima questione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, il quale dispone che l'iscrizione a ruolo non può essere eseguita senza un provvedimento esecutivo del giudice quando è impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria l'accertamento effettuato dall'ufficio dell'ente creditore, laddove nel caso in esame l'accertamento impugnato era quello disposto dall'Inps sulla base di un verbale ispettivo della locale D.P.L.

3. Il terzo motivo è anch'esso fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 e si contesta la decisione della Corte territoriale la quale non ha considerato che, in pendenza di gravame amministrativo, l'iscrizione a ruolo deve essere eseguita entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25, comma secondo, salva la facoltà di sospendere la riscossione.

4. Il quarto motivo concerne la violazione e falsa applicazione, in via analogica, dell'art. 645 del cod.proc.civ. e si censura la sentenza nella parte in cui non ha proceduto all'esame del merito della opposizione, non potendo la sua cognizione limitarsi all'esame di eventuali vizi formali dell'atto, analogamente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

5. I primi tre motivi che si affrontano congiuntamente riguardando tutti i rapporti tra l’accertamento effettuato dagli organi ispettivi dell’Inps ed oggetto di impugnazione davanti al giudice ed il credito azionato dall'Inail iscritto a ruolo, sono infondati alla luce del precedente di questa Corte, al quale il collegio intende dare continuità (Cass. 1/3/2016, n. 4032).

Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, rubricato «Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali» stabilisce al comma 3° che: «Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice».

La tesi dell'Inail, secondo cui l'inibizione alla iscrizione a ruolo è da riferirsi esclusivamente all'accertamento eseguito dall'Istituto contro il quale pende il giudizio, o, quantomeno (se ricollegabile ad accertamenti operati da altri uffici), alla conoscenza che l'Istituto ha della pendenza del giudizio, non trova riscontro nella disposizione in esame.

Come affermato da questa Corte (cfr Cass. 9/4/2014, n. 8379, 18/2/2015, n. 12333), il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al giudice e l'ente previdenziale non abbia avuto conoscenza dell'impugnazione proposta contro l'accertamento operato da altro ente.

La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire questa più restrittiva interpretazione: diversamente, infatti, si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico.

La sentenza impugnata pertanto, nella parte in cui ha escluso la correttezza dell'avvenuta iscrizione a ruolo, è conforme ai principi affermati da questa Corte.

È invece fondato il quarto motivo.

La sentenza impugnata ha ritenuto preclusa l'iscrizione a ruolo in forza del disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, ed ha annullato la cartella esattoriale. La ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esonerava, tuttavia, il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo del pagamento dei premi. Nella fattispecie in esame, infatti, il giudizio di opposizione instaurato dalla cooperativa era rivolto contro un verbale di accertamento ispettivo dell'Inps, senza che l'Inail ne facesse parte, sicché non vi erano preclusioni all'accertamento del credito vantato dall'Inail nel presente giudizio.

Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass. 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395).

In sostanza deve affermarsi che il decreto legislativo n. 46/1999 cit. consente agli enti previdenziali, e solo ad essi e per i contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in j mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21.

Per i contributi e premi è infatti sufficiente l'esistenza di un accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non venga impugnato.

La sentenza impugnata non poteva dunque limitarsi ad affermare l'illegittimità della iscrizione a ruolo, ma a fronte peraltro di una specifica richiesta formulata dall'Inail in primo grado e reiterata in appello, doveva esaminare nel merito la fondatezza della pretesa.

La sentenza deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata ad altro giudice indicato in dispositivo che provvederà ad esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'INAIL e provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione.