Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 febbraio 2017, n. 3735

Licenziamento - Contestazione disciplinare - Rifiuto di eseguire la prestazione - Diverbio litigioso - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

1. La C.G.F. ed A.I.A. srl aveva contestato al dipendente L.R. che il giorno 19.2.2010, durante il servizio presso il pontile della raffineria di Gela, si era rifiutato in modo manifesto di ricevere ed eseguire le direttive del Capo Squadra in turno e, successivamente, quelle del Capo Turno, sostenendo "di prendere ordini solo dal Capo Servizio". In data 5.3.2010 la società, ritenute insufficienti le giustificazioni, e gravi i fatti contestati, adottò il licenziamento con preavviso ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL di settore.

2. La Corte di Appello di Caltanissetta, adita dal L., in riforma della sentenza impugnata, dichiarò l'illegittimità del licenziamento e condannò la società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a pagare al medesimo l'indennità risarcitoria, commisurandola alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione ed al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.

3. La Corte territoriale ha escluso che la sanzione risolutiva fosse proporzionata alla condotta addebitata in quanto: il L. non aveva omesso di prestare la sua attività lavorativa, non aveva disapplicato le disposizioni datoriali, non aveva abbandonato il posto di lavoro, ma si era limitato a dare le consegne al capo turno "montante", come richiestogli dal suo diretto superiore, avendo ritenuto di dovere ricevere direttive dal capo turno smontante; la condotta contestata non aveva provocato alcun nocumento alla sfera patrimoniale della datrice di lavoro, nè esposizione a pericoli; occorreva considerare la circostanza che al L. era stato richiesto di proseguire nella prestazione di lavoro all'esito del termine del turno prestato nelle ore notturne; il principio di immutabilità della contestazione disciplinare non consentiva la valutazione degli addebiti disciplinari ai quali la società aveva fatto riferimento in sede di note difensive autorizzate.

4. Avverso detta sentenza la C.G.F. ed A.I.A. srl  ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il L. è rimasto intimato.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Motivi della decisione

 

Sintesi dei motivi

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale esaminato in modo superficiale le testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado.

7. Asserisce che la valutazione in forma compiuta di dette testimonianze avrebbe evidenziato: la gravità della condotta del L., la delicatezza dell'attività prestata da essa ricorrente presso il pontile ubicato nell'impianto petrolchimico di Gela - attività comportante rigida osservanza delle gerarchie e la precisa individuazione dei compiti affidati a ciascun dipendente -, il grave vulnus subito dalla struttura organizzativa, l'esposizione a rischio ove fossero insorte situazioni di emergenza, l'impedimento del normale svolgimento del lavoro e della formazione della squadra, la necessità del Capo Turno di portare con sé il L.

8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 32 del CCNL, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che detta disposizione prevede l'applicazione del licenziamento con preavviso sia nei casi di diverbio litigioso seguito da via di fatto sia nei casi in cui il dipendente rifiuti in modo manifesto di eseguire direttive impartite dai superiori e attui gravi atti di insubordinazione errata. Deduce che il L. aveva commesso entrambe le condotte.

Esame dei motivi

9. Entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

10. Il primo motivo è inammissibile perchè, sotto l'apparente denuncia di violazione della norma processuale contenuta nell'art. 116 c.p.c., in relazione alla quale la ricorrente non ha chiarito a quale risultanza probatoria la Corte territoriale abbia attribuito valore diverso da quello attribuito dall'ordinamento, e in quali termini e perché la regola del prudente apprezzamento sia stata violata, (ex plurimis Cass. SS.UU. 5802 /1998 e 2418/2013), sollecita un nuovo accertamento sui fatti di causa, ed un riesame delle risultanze processuali non consentiti in questa sede di legittimità (Cass. SSUU 8053/2014).

11. Il secondo motivo è inammissibile perchè introduce, attraverso la deduzione di violazione del CCNL, il cui contenuto non è riprodotto nel ricorso e nemmeno ne è indicata la sede di allocazione processuale (Cass. SS.UU. 22726/2011; Cass. 195/2016, 4063/2005, 2394/2004, 4678/2002), le questioni relative alle fattispecie del diverbio litigioso seguito da vie di fatto e della insubordinazione, in modo astratto e senza alcun confronto con la sentenza impugnata, la quale ha ricostruito la condotta addebitata al L., ed ha valutato in concreto il contesto organizzativo e le conseguenze della condotta addebitata al lavoratore, accertandone la irrilevanza in ordine alle conseguenze sul piano organizzativo e della resa della prestazione lavorativa.

12. Non v'è spazio per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità in quanto il L. è rimasto intimato.

13. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 .