Bonus investimenti pubblicitari incrementali: precisazioni sulla revoca

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta  del 18 ottobre 2018, n. 38, ha fornito chiarimenti in relazione alla revoca per la fruizione del credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali.

Ai sensi dell’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, a decorrere dall’anno 2018, è riconosciuto un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali), anche on-line, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono beneficiare di tale credito d'imposta le imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Il credito d'imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Il credito in questione è riconosciuto esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare di analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.
Nel caso di specie, in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati nel primo anno di vita, in mancanza di dati storici di confronto della società istante di nuova costituzione, il Fisco ritiene non appropriato considerarli meritevole di agevolazione.
Tuttavia, il soggetto istante potrà beneficiare del credito d’imposta per le spese eventualmente sostenute nell’anno successivo, qualora rispondenti ai requisiti di agevolabilità richiesti dalla norma, a condizione che risulti rispettata la condizione relativa all’incremento dell’investimento compiuto.