CANONE RAI: calcolo del contributo forfettario spettante alle imprese elettriche

Individuate le modalità e i termini di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte di Acquirente Unico S.p.a., dei dati necessari per il calcolo del contributo forfettario spettante a ciascuna impresa elettrica nonché della quota dello stesso da attribuire ad Acquirente Unico S.p.a. e le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna impresa elettrica l’importo del contributo spettante e procede al pagamento dello stesso. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 20 settembre 2017, n. 189448).

La riforma introdotta in materia di canone tv prevede, a copertura degli oneri sostenuti dalle imprese elettriche, un contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni di euro per l’anno 2016 e altrettanti per l’anno 2017 da destinare alle imprese di vendita per l’attuazione di quanto previsto dal decreto medesimo. L’importo del contributo è attribuito alle imprese elettriche dall’Agenzia delle entrate sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
In data 28 aprile 2017 è stata pubblicata la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 291/2017/R/EEL concernente "Criteri di ripartizione del contributo forfettario a carico dell’Agenzia delle entrate, a copertura degli oneri sostenuti dai venditori di energia elettrica per l’addebito del canone contestuale alle fatture, per gli anni 2016 e 2017".
Tenuto conto che la delibera citata prevede che i costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.a. in favore delle imprese elettriche trovino adeguata copertura attraverso un apposito contributo a carico delle sole imprese di vendita che hanno riscosso il canone, le quote da attribuire ad Acquirente Unico S.p.a., relative agli importi a carico di ciascuna impresa di vendita, sono versate direttamente dall’Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento in oggetto sono, pertanto, individuate le modalità e i termini di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte di Acquirente Unico S.p.a., dei dati necessari per il calcolo del contributo forfettario spettante a ciascuna impresa elettrica nonché della quota dello stesso da attribuire ad Acquirente Unico S.p.a. e le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna impresa elettrica l’importo del contributo spettante e procede al pagamento dello stesso.
L’Acquirente Unico S.p.a. effettua la comunicazione dei dati necessari per il calcolo del contributo forfettario spettante alle imprese elettriche per l’anno 2016 entro il 27 settembre 2017 all’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi ed è trasmessa, firmata digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.
I dati sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini della determinazione del contributo forfettario spettante a ciascuna impresa elettrica, nonché della quota da versare ad Acquirente Unico S.p.a. direttamente da parte dell’Agenzia delle entrate per conto di ciascuna impresa elettrica.
L’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna impresa elettrica il contributo forfettario spettante, con distinta evidenza della quota da versare ad Acquirente Unico S.p.a., con le seguenti modalità:
a. per le imprese elettriche che alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano abilitate ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i dati sono resi disponibili nell’area autenticata del sito dei servizi telematici a decorrere dal 18 ottobre 2017;
b. per le imprese che alla data di pubblicazione del presente provvedimento non risultano abilitate ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i dati sono comunicati mediante messaggio di posta elettronica certificata. Per i soggetti obbligati alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la comunicazione è inviata all’indirizzo presente in tale elenco.
Acquirente Unico S.p.a. visualizza l’importo del contributo ad esso spettante, con il dettaglio delle quote a carico di ciascuna impresa elettrica, nella propria area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 18 ottobre 2017.
Il pagamento del contributo è disposto a partire dal 17 novembre 2017 nei confronti delle imprese che hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla legge in materia di canone tv.
Le imprese elettriche, qualora rilevino errori nei dati utilizzati per la determinazione del contributo, possono formulare ad Acquirente Unico S.p.a. osservazioni entro il 10 novembre 2017, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo processi@siipec.acquirenteunico.it. In tal caso, considerato che l’eventuale rideterminazione dell’importo complessivo spettante ad una impresa elettrica incide sull’importo della eventuale differenza da ripartire su tutte le imprese elettriche,  il pagamento del contributo è disposto, a partire dal 17 novembre 2017, nella misura del 90% della somma complessivamente spettante a ciascuna impresa elettrica. Acquirente Unico S.p.a. valuta i motivi delle suddette osservazioni e, in caso di accoglimento, comunica i dati rettificati all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate provvede alla rideterminazione del contributo spettante, comunica il nuovo importo a ciascuna impresa elettrica ed effettua il pagamento del saldo del contributo spettante.
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate l’erogazione delle suddette somme, le imprese elettriche e Acquirente Unico S.p.a. comunicano le coordinate bancarie per il relativo accredito all’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo. Tali comunicazioni sono trasmesse, firmate digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.