Prassi - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 08 agosto 2018, n. 14

Codice della privacy - Adeguamento della normativa nazionale

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, mercoledì 8 agosto 2018, alle ore 20.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti.

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, Paolo Savona, e dei Ministri competenti, ha approvato sette decreti legislativi di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea.

I decreti hanno ad oggetto, in particolare:

1. Controllo dell’acquisizione e uso di armi

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Ministero dell’interno - decreto legislativo - esame definitivo).

Il decreto attua la direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

La direttiva ha il fine di armonizzare le condizioni di circolazione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali all’interno dell’Unione e impone alle legislazioni degli Stati membri di adottare precise cautele.

Recependo la direttiva, il decreto rimodula le categorie delle armi da fuoco; modifica i criteri di acquisizione e detenzione delle stesse; disciplina le modalità con cui devono essere marcate; prevede forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione; armonizza la durata delle autorizzazioni.

Tra le principali novità, il testo introduce un sistema di tracciabilità delle armi uniforme che impone di conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione dell’arma, il divieto assoluto di usare armi "camuffate", intese come armi modificate in modo da assumere caratteristiche esteriori di un altro oggetto.

Infine, il decreto riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione e prescrive l’obbligo di presentare la certificazione medica necessaria ogni cinque anni per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi, e integra la disciplina esistente sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi destinate all’uso civile ma non incide sulla disciplina relativa all’acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché sulla legge relativa al controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185).

2. Codice della privacy

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (Ministero della Giustizia - esame definitivo)

Il decreto legislativo, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Dopo l’esame di una commissione appositamente costituita si è deciso, al fine di semplificare l’applicazione della norma, di agire novellando il codice della privacy esistente, nonostante il regolamento abbia di fatto cambiato la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al codice introducendo il principio di dell’accountability. Si è scelto di garantire la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, si è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

3. Abusi di mercato

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (esame definitivo).

Il decreto adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi (cosiddetto "regolamento MAR").

Nel concetto di abusi di mercato ricadono i comportamenti illeciti già previsti dalla direttiva 2003/6/CE, quali l’insider dealing (abuso di informazioni privilegiate), le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, comportamenti che impediscono la piena trasparenza del mercato, fondamentale invece per l’attività di negoziazione di tutti i soggetti che operano in mercati finanziari.

Il regolamento MAR prevede fra l’altro: l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e sui sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ai mercati delle commodity e delle quote di emissione, nonché alle condotte connesse a indici di riferimento (benchmark); la previsione di una serie di esenzioni, di condotte legittime e di pratiche di mercato accettate; la possibilità di effettuare sondaggi di mercato alle condizioni previste dal regolamento. Il decreto, nell’adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, prevede la designazione di Consob quale autorità amministrativa competente ai fini della corretta applicazione del regolamento, stabilendo, al contempo: le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all’autorità; le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che essa dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari; le modalità di esercizio del potere sanzionatorio; la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all’autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento; le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte.

4. Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Presidenza del Consiglio e Ministro per la pubblica amministrazione - esame definitivo)

Il decreto attua la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità, da parte di tutti i cittadini e in particolare delle persone con disabilità, dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

In particolare, in considerazione del fatto che il principio della accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni è già sancito e attuato nell’ordinamento interno dal Codice dell’amministrazione digitale, il decreto garantisce la sussistenza dei principi ispiratori della direttiva attraverso interventi di adeguamento, principalmente in materia di "onere sproporzionato", laddove il criterio dell’accessibilità è temperato da una valutazione di impatto e di esigibilità dal punto di vista organizzativo, tecnologico e finanziario.

Inoltre, istituisce il cosiddetto "meccanismo di feedback", finalizzato a consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida, nonché di richiedere le informazioni non accessibili. La risposta a richieste legittime e ragionevoli sarà assicurata attraverso la possibilità di presentare reclami al Difensore civico digitale.

5. Mercato ferroviario del trasporto passeggeri

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del parlamento europeo e del consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato ai servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria (esame preliminare)

Il decreto legislativo attua la direttiva (UE) 2016/2370 che riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria, modificando la direttiva 2012/34/UE, e istituendo lo spazio ferroviario unico europeo. La direttiva rientra nel "quarto pacchetto ferroviario" completando il pilastro politico dell’iniziativa europea. La norma rafforza l’indipendenza del gestore della infrastruttura ferroviaria con specifico riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente con una impresa che offre servizi di trasporto ferroviario; dà la possibilità al gestore di delegare funzioni; introduce disposizioni sulla trasparenza finanziaria e, soprattutto, apre il mercato ferroviario con riferimento alla possibilità di accesso per le imprese ferroviarie a condizioni eque trasparenti e non discriminatorie all’infrastruttura ferroviaria di tutti gli stati membri. L’unico limite all’accesso alle reti ferroviarie è rappresentato da eventuali contratti di servizio qualora l’apertura finisse per compromettere un equilibrio economico. L’obiettivo è arrivare a una progressiva liberalizzazione del trasporto. Le misure previste dovrebbero permettere al settore ferroviario di realizzare pienamente il suo potenziale, migliorando l’affidabilità e l’efficienza dei servizi offerti, e di incrementare la propria quota di mercato diventando in tal modo una valida alternativa alle altre modalità di trasporto.

Si prevede altresì un sistema comune di informazione ed emissione dei biglietti cumulativi integrati per i servizi di trasporto passeggeri, demandando ad appositi decreti la specifica disciplina attuativa.

6. Lotta all’elusione fiscale

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del 12 luglio 2016 del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e della direttiva (UE) 2017/952 del 29 maggio 2017 del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi (Ministro per gli affari europei - Ministro dell’economia e delle finanze - esame preliminare);

Il decreto legislativo attua la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/1164, del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1 - Anti Tax Avoidance Directive), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952, del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cd. ATAD 2). Ritenendo essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato, la direttiva ATAD 1 adotta un approccio strategico comune al fine di impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti.

7. Trattamento dei buoni-corrispettivo

Attuazione della direttiva del Consiglio del 27 giugno 2016 n. 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (Ministero dell’economia e delle finanze - esame preliminare)

La direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l’emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo ad una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell’elusione fiscale.

Il decreto individua il buono-corrispettivo come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI OPERATORI SANITARI

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni (disegno di legge - avvio dell’esame)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute Giulia Grillo, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha preannunciato l’intenzione di predisporre un disegno di legge per un riassetto dalla Pubblica Amministrazione cosiddetto "Concretezza".

PERSONALE DELLA SCUOLA

Autorizzazione all’assunzione di personale a tempo indeterminato (decreto del Presidente della Repubblica)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria e secondo quanto illustrato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Marco Bussetti, ha approvato l’autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2018/2019, 57.322 unità di personale docente, di cui 43.980 docenti su posto comune e 13.342 docenti su posto di sostegno; 46 unità di personale educativo; 212 dirigenti scolastici; 9.838 unità di personale ATA.

PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 14 giugno al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e Nicotera, in provincia di Vibo Valentia.

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SIDERNO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Salvini, a norma dell’articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria).

REFERENDUM SULL’ADESIONE ALLA LOMBARDIA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha deliberato, a norma dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l’indizione, per il 21 ottobre prossimo, del referendum consultivo per il distacco della provincia del Verbano-Cusio-Ossola dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Lombardia.

Sarà la prima volta che un referendum di tale natura interesserà una intera provincia.

GOLDEN POWER

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha deliberato l’esercizio dei poteri speciali, mediante l’imposizione di prescrizioni, in merito all’operazione di concessione, nell’ambito del programma ESSOR, di una licenza alla società tedesca Rhode&Schwarz GmbH &Co. KG, per lo sviluppo di nuove tecnologie di trasmissione radio.

NOMINE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

- su proposta del Presidente Giuseppe Conte, la nomina del Consigliere di Stato dott. Carlo SCHILARDI a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

- su proposta del Ministro dell’interno Matteo Salvini, il conferimento al prefetto dott. Raffaele CANNIZZARO dell’incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

- su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, l’avvio della procedura per la nomina del Prefetto Riccardo CARPINO nell’incarico di direttore dell’Agenzia del demanio, del dott. Antonino MAGGIORE nell’incarico di direttore dell’Agenzia delle entrate e del dott. Benedetto MINEO nell’incarico di direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sulle suddette proposte si provvederà ad acquisire il parere della Conferenza unificata, come previsto dall’art. 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

- su proposta del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, visti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari, la nomina del Presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nella persona del dott. Stefano BESSEGHINI, e dei suoi componenti nelle persone del dott. Gianni CASTELLI, del dott. Andrea GUERRINI, della dott.ssa Clara POLETTI e del dott. Stefano SAGLIA.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato

- di impugnare:

1. la legge della Regione Abruzzo n. 14 del 18 giugno 2018, recante "Disposizioni in materia sanitaria", in quanto la legge, intervenendo in materia di retribuzione dei medici di continuità assistenziale, invade la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva, violando in tal modo dell’articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Essa lede altresì l’esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3, della Costituzione, di garantire l’uniformità, sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti di lavoro in questione;

2. la legge della Regione Piemonte n. 5 del 19 giugno 2018, recante "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", in quanto alcune norme, riguardanti l’esercizio dell’attività venatoria nei fondi privati e il calendario venatorio, eccedono dalle competenze regionali invadendo le materie dell’ordinamento civile e della tutela dell’ambiente, riservate alla legislazione statale dall’articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione;

3. la legge della Regione Sardegna n. 21 del 18 giugno 2018, recante "Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016.", in quanto alcune disposizioni in materia di personale violano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, invadendo altresì la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

4. la legge della Regione Calabria n. 22 del 26 giugno 2018, recante "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria.", in quanto alcune norme riguardanti i cimiteri e la qualifica del personale addetto allo svolgimento dell’attività funebre invadono la materia, di competenza esclusiva statale, dell’ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l), della Costituzione; altre norme relative alle imprese funebri restringono indebitamente l’accesso al mercato, in violazione del principio di tutela della concorrenza previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; altre norme ancora, attribuendo nuovi compiti ad organismi statali, violano l’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ulteriori norme, che regolamentano la cremazione, invadono le materie, di competenza esclusiva statale, dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e violano pertanto l’art. 117, secondo comma, lettere l), e m), della Costituzione; altre norme infine, riguardanti la potestà sanzionatoria, invadono la materia dell’ordinamento penale, in violazione degli artt. 25 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione;

5. la legge della Regione Basilicata n. 10 del 27 giugno 2018, recante "Disposizioni in materia sanitaria" in quanto la legge, intervenendo in materia di retribuzione dei medici di continuità assistenziale, invade la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva, violando in tal modo dell’articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Essa lede altresì l’esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3, della Costituzione, di garantire l’uniformità, sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti di lavoro in questione;

6. la legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018, recante "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018", in quanto alcune norme di carattere finanziario sono prive della necessaria copertura finanziaria, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione; un’altra norma, in materia di acque termali e minerali, contrasta con i principi sanciti dall’ordinamento euro-unitario e nazionale, con lesione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone al legislatore regionale il rispetto dei vincoli sovranazionali, e contrasta altresì con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; altre norme riguardanti l’estrazione di materiali dai corsi d’acqua violano l’articolo 117, comma primo, lettera s), sotto il profilo della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Ulteriori norme in materia di spesa sanitaria ledono sia il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sia l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione in quanto determinano oneri non quantificati né coperti;

7. la legge della Regione Piemonte n. 7 del 29 giugno 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020", in quanto alcune norme violano l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e l’art. 119 della Costituzione;

- di non impugnare

1. la legge della Regione Sardegna n. 16 del 14 giugno 2018, recante "Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2016 e del rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2016";

2. la legge della Regione Campania n. 24 del 2 luglio 2018, recante "Variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020".