Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 luglio 2017, n. 16844

Rapporto di lavoro - Inquadramento - Mansioni superiori - Mancata promozione - Ragioni sindacali - Accertamento

 

Fatti di causa

 

Con ricorso al Tribunale di Napoli del 16.12.2004 M. M., dipendente del Banco di Napoli con qualifica ultima di Vice direttore- quadro direttivo di livello IV, agiva nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento del carattere discriminatorio per ragioni sindacali della sua mancata promozione — dall'1 agosto 1998 — nelle superiori mansioni di Direttore di grado V; chiedeva condannarsi la società S. P. IMI spa, subentrata al Banco di Napoli, al risarcimento del danno per la mancata progressione di carriera (pari ad € 130.016,69 al 31.1.2003 oltre danni maturandi); in via gradata chiedeva accertarsi la natura discriminatoria della mancata corresponsione, dall'1 agosto 1998, degli assegni mensili ad personam e condannarsi la società S. P. IMI spa al risarcimento del danno (pari ad € 39.093,94 al 31.1.2003 oltre danni maturandi).

Agiva altresì per l'accertamento della illiceità della sua assegnazione dall'11 febbraio 2000 a mansioni inferiori e per la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni alla professionalità, all'immagine, alla vita di relazione ed alla salute (€ 194.320 al 31.1.2003, oltre danni maturandi).

Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della società S. B. D. N. spa, cessionaria del ramo di azienda comprendente il rapporto di lavoro in causa.

Con sentenza del 12.4.2006 (nr. 10611/2006) dichiarava il difetto di legittimazione passiva della società SAPAOLO IMI spa e rigettava la domanda nei confronti di S. B. DI NAPOLI spa .

La Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello del M. (sentenza del 24.5-19.9.2011, nr. 4023/2011).

Quanto alla domanda di illiceità della condotta di mancata promozione, la Corte territoriale osservava che il dedotto intento discriminatorio per ragioni sindacali avrebbe dovuto rivestire una efficacia non solo determinativa ma anche esclusiva, in relazione alla volontà del datore di lavoro.

Nella fattispecie di causa la condotta denunziata era di natura omissiva; tuttavia l'avanzamento di carriera non era un atto dovuto dal datore di lavoro ma era legato a valutazioni discrezionali, quali la anzianità di servizio, le valutazioni positive, il grado rivestito. La discrezionalità era ancor più accentuata nella adozione dell' atto di assegnazione ad un ruolo dirigenziale, salva la dimostrazione della mala fede o dell'intento discriminatorio del datore di lavoro.

Il lavoratore non aveva allegato alcun fatto rilevante ai fini della prova dell'elemento discriminatorio, salvo due frasi, una pronunziata dal direttore S. (confermata dalla teste O.) e l'altra, attribuita al direttore L. G. a conclusione di una imprecisata riunione sindacale, secondo cui i sindacalisti, per quanto bravi, non avrebbero potuto essere promossi.

I due soggetti non avevano alcun potere di conferire il grado superiore ma solo un potere di valutazione dell'operato del M.; era pacifico che questi era sempre stato destinatario di valutazioni più che positive e di elogi sicché doveva ritenersi che i due dirigenti esprimessero opinioni meramente personali.

II Banco aveva poi prodotto l'elenco di tutti i sindacalisti che erano stati oggetto di promozioni.

Non era dunque possibile sostenere che il M. fosse stato oggetto di discriminazione per la attività sindacale svolta né in relazione alla mancata promozione né per la mancata erogazione degli assegni ad personam, atteso che anche quest'ultima attribuzione non era sorretta da alcun automatismo e risultava connotata da elevata discrezionalità.

La domanda relativa al demansionamento era del tutto generica. Nel ricorso introduttivo del giudizio non era indicato il contenuto delle mansioni svolte fino all'1 febbraio 2000 e di quelle svolte in epoca successiva; tale genericità determinava la inammissibilità dei capitoli di prova.

Il diritto al risarcimento del danno non poteva inoltre prescindere dalla specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio della natura e delle caratteristiche del pregiudizio subito.

Stanti le carenze del ricorso introduttivo della lite e le decadenze del rito erano inammissibili ex art. 437 cod.proc.civ. le nuove allegazioni contenute nell'atto di appello e le prove testimoniali articolate ex novo.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza M. M., articolato in due motivi.

Ha resistito con controricorso il BANCO DI NAPOLI spa già S. B. DI NAPOLI spa.

Le parti hanno depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato — ai sensi dell'art. 360 nr. 3 e nr. 5 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge 20 maggio 1970 nr. 300 nonché omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Ha dedotto che la sentenza impugnata confondeva la tutela antidiscriminatoria, che costituiva un limite esterno all'esercizio delle prerogative datoriali, con le limitazioni collegate alle clausole generali, che operavano come limite interno alla discrezionalità del datore di lavoro.

La tutela antidiscriminatoria non consentiva valutazioni discrezionali ma si collegava direttamente a norme imperative ed all'ordine pubblico; essa prescindeva da qualsiasi valutazione discrezionale del datore di lavoro e da ogni giudizio di comparazione.

La attività sindacale svolta (quale responsabile della RSA della filiale di Napoli e successivamente in qualità di Segretario Provinciale del sindacato SINDIRIGENTICREDITO) aveva avuto un ruolo significativo nella progressione di carriera, come risultante dalla ostilità dei vertici, espressa dal dott. S. e dal dott. LO G.

I fattori discriminatori potevano essere ricavati non solo dalla verifica dell'intento perseguito dal datore di lavoro ma pure dall'insieme dei fatti, dai quali risultava la obiettiva idoneità della condotta a ledere la parità di trattamento del lavoratore rispetto a posizioni analoghe: il datore di lavoro poneva in essere un comportamento obiettivamente idoneo a ledere gli interessi del soggetto discriminato qualora la differenza di trattamento si configurava irragionevole.

Il ricorrente ha altresì cesurato la mancata ammissione degli ulteriori testi, che avrebbero confermato quanto già dichiarato dalla teste OROFINO in ordine all'animus del datore di lavoro giacché non vi erano altre ragioni idonee a giustificare le scelte aziendali: la sua posizione professionale, come dichiarato dallo stesso ente resistente nelle proprie difese, era stata sempre oggetto di valutazioni positive, di segnalazioni per la promozione, di elogi.

La Corte territoriale aveva omesso di considerare la circostanza, risultante dall'elenco dei sindacalisti promossi a dirigente nel decennio 1991-2001 ( doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) che nessun dipendente alla data di promozione rivestiva la carica sindacale e che in alcuni casi (signori T. C., N. DI F., F. G., V. L., E. N., N. Z.) le promozioni si erano verificate addirittura contestualmente alle dimissioni dalla attività di sindacalista.

Tale circostanza era stata specificamente richiamata nell'atto di appello e del tutto omessa nella valutazione del collegio .La motivazione del giudice dell'appello sul punto era non solo inadeguata ma anche contraddittoria, in quanto l'elenco dei trenta dirigenti promossi era stato utilizzato a conferma della assenza della discriminazione.

Le frasi dei dirigenti S. e LO G., dunque, lungi dall'esprimere opinioni personali, esternavano la volontà della azienda.

La stessa finalità discriminatoria era sottesa al mancato riconoscimento dell'assegno ad personam, corrisposto in favore di 215 dipendenti e non attribuitogli benché avesse raggiunto gli obiettivi; la corresponsione dell'assegno finiva con l'essere un atto dovuto se preceduta dalla segnalazione delle strutture aziendali che attestava il verificarsi delle condizioni previste negli accordi collettivi aziendali.

L'elenco fornito dal banco anche in questo caso provava la discriminazione, perché alcuni dipendenti avevano ottenuto più volte l'assegno mentre egli ne era rimasto sempre escluso.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha correttamente affermato che la prova della discriminazione cade a carico della parte che assume la illiceità dell'atto in quanto discriminatorio.

Del pari ha correttamente evidenziato che tale prova deve tener conto del carattere fiduciario sotteso all'atto datoriale, quale sussistente nelle ipotesi di conferimento delle funzioni dirigenziali ovvero di attribuzione di un beneficio economico.

Su queste premesse ha osservato non essere stata fornita la prova della discriminazione né quanto alla mancata progressione di carriera né quanto al mancato riconoscimento della maggiorazione individuale della retribuzione.

Non ha invece influito sulla decisione la affermazione, pur contenuta in sentenza (pagina 4 della sentenza), secondo cui la discriminazione ha carattere soggettivo , ricollegandosi ad un «intento discriminatorio» del datore di lavoro, piuttosto che natura oggettiva, derivante dal rilievo della disparità di trattamento del lavoratore rispetto ai lavoratori in posizione comparabile avente causa nel fattore protetto, come sostenuto in ricorso.

Invero la Corte di merito si è comunque fatta carico di esaminare, da un lato il trattamento oggettivamente riservato al M., evidenziando l'apprezzamento favorevole da parte del datore di lavoro della sua attività lavorativa, dall'altro, l'eventuale dipendenza della sua mancata promozione a dirigente dalla carica sindacale, che ha escluso sulla base della valutazione dell'elenco dei sindacalisti destinatari di promozione prodotto dal Banco.

Il motivo si risolve, dunque, nella richiesta di un riesame degli stessi elementi di prova già valutati dal giudice del merito ( dichiarazioni del direttore di Filiale dott. S. e del direttore dott. L. G., elenco dei sindacalisti promossi a dirigente), compito estraneo alla funzione di questa Corte di legittimità.

Quanto alla mancata concessione degli assegni ad personam, la parte ha allegato in ricorso che l'emolumento costituiva un diritto dei dipendenti, una volta accertato il possesso dei requisiti necessari, senza neppure indicare, in violazione del requisito di specificità del motivo di cui all'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ., la fonte di tale diritto ( accordi sindacali ed aziendali) ed i modi della sua allegazione e discussione nei gradi di merito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e nr. 5 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod.civ. nonché omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

La censura afferisce alla statuizione di rigetto della domanda fondata sul demansionamento.

Il ricorrente ha dedotto che la affermazione in sentenza della carenza di allegazione del ricorso di primo grado e delle conseguenti decadenze istruttorie contrastava con i contenuti puntuali del ricorso introduttivo e delle difese del Banco di Napoli, che egualmente aveva articolato capi di prova; ha assunto la contrarietà della statuizione all'esercizio dei poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro dall'art. 437 cod.proc.civ. per la ricerca della verità materiale, in presenza di significativi dati di indagine.

Accertato il demansionamento, la prova dei danni conseguenti era desumibile in via presuntiva, per le caratteristiche, la durata, la gravità, la conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della dequalificazione, la frustrazione di precise e ragionevoli aspettative di progressione professionale, le reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti la lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi sulle abitudini di vita del soggetto leso.

Il notevole scadimento dei compiti assegnatigli dal febbraio 2000 non solo violava lo specifico divieto di cui all'art. 2103 cod.civ. ma costituiva una offesa alla sua vita professionale e di relazione suscettibile di risarcimento.

Il ricorrente ha inoltre lamentato la inadeguatezza della motivazione della mancata ammissione della prova.

Il motivo è inammissibile.

Le censure mosse sono inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza.

La Corte di merito ha ritenuto carente la allegazione nel ricorso introduttivo della lite tanto dei fatti costitutivi del demansionamento — ed in particolare delle mansioni in concreto svolte anteriormente alla denunziata condotta illecita nonché di quelle successivamente assegnate — che dei danni che in concreto sarebbero derivati al lavoratore dall' inadempimento del datore di lavoro.

Sul punto il ricorrente si è limitato ad affermare che il ricorso conteneva allegazioni «puntuali» ma non ha provveduto ad indicare i contenuti di tali allegazioni — neppure per sintesi — né a localizzarle nell'ambito del ricorso di primo grado (da depositare, comunque, in questa sede in adempimento dell'onere di cui all'articolo 369 nr. 4 cod.proc.civ.). Con ciò è venuto meno ai requisiti di specificità del ricorso richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ.

Quanto ai danni, le deduzioni svolte in questa sede sono pertinenti ai mezzi di prova di un danno che sia stato tuttavia, in limine, precisamente allegato nel ricorso introduttivo del giudizio, nella sua concretezza e non con il richiamo a categorie generali, di carattere definitorio.

La Corte territoriale ha negato ingresso alla prova per le rilevate carenze di allegazione, rispetto alle quali il ricorrente non evidenzia in alcun modo le specifiche illustrazioni del pregiudizio in concreto subito che erano (invece) contenute nel ricorso di primo grado.

La censura di violazione dell'articolo 2103 cod.civ non è pertinente al contenuto delle censure svolte nel motivo; esso non prospetta alcuna questione relativa alla interpretazione o applicazione della norma codicistica, essendo piuttosto censurato (seppur con le carenze appena evidenziate) il giudizio di inammissibilità della prova e dunque un vizio concernente la attività del giudice di direzione del processo.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.