Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 luglio 2017, n. 16677

Rapporto di lavoro a part time verticale ciclico - Dipendente della società di trasporto aereo - Anzianità contributiva - Riconoscimento

 

Fatti di causa

 

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 894/2010, rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del tribunale che aveva accolto la domanda avanzata da P.I., dipendente della società di trasporto aereo A. SPA, allo scopo di vedersi riconosciuta l'anzianità contributiva per 52 settimane per tutti gli anni durante i quali aveva lavorato in regime di part time verticale.

La Corte d'Appello, a fondamento della decisione, sosteneva che nel rapporto di lavoro a part time verticale ciclico va riconosciuta l'anzianità contributiva annuale correlata e richiamava la pronuncia della CGUE 10.6.2010, resa nei procedimenti riuniti C-395- 396/08, Bruno et al., e riguardante una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa (in base alla quale la clausola 4 dell'accordo quadro dev'essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive).

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'Inps con un unico motivo di impugnazione.

P.I. ha resistito con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1.- L'Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 d.lgs. 25.2.2000 n. 61; dell'art 5, comma 11, del d.I. n.726/1984 e dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni in L. 11.11.1983 n. 638; nonché della sentenza del CGUE 10.6.2010 resa nei procedimenti riuniti C-395-396/08, Bruno et al. Vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.). Lamenta che le modalità di computo dell'anzianità contributiva ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, con riguardo ai periodi di lavoro a tempo parziale verticale ciclico, non possono che essere considerati se non con riguardo ai periodi in cui vi è stato effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, con corresponsione della retribuzione e del versamento della contribuzione previdenziale, senza possibilità di distribuire su tutto l'anno (anche per i periodi non lavorati) i contributi versati per i periodi lavorati, ciò in base all'art 7 d.l. 463/1983 conv. in I. 638/83.

2.- Il ricorso è infondato alla stregua dell'univoco orientamento espresso da questa Corte di Cassazione sulla medesima questione in fattispecie identiche (da ultimo con sentenze nn. 21207/2016 e 21376/2016).

3. Va premesso che il rilievo dell'INPS secondo cui la Corte territoriale avrebbe basato la decisione sull'interpretazione del d.lgs n. 61 del 2000, obliterando la circostanza che una parte del rapporto ricadesse sotto la precedente disciplina, non è rilevante in quanto il comma 4 dell'art. 9 del d.lgs. n. 61 del 2000 ed il previgente art. 5 comma 11 del d.l. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, sono di identico tenore, entrambe prevedendo che "Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale". La disposizione più recente è stata poi abrogata dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 51, comma 1, lettera a); detto d.lgs. contiene tuttavia una ulteriore disposizione, anch'essa di contenuto identico alle previgenti, all'art. 11, comma 4).

4. Nel merito l'opzione interpretativa adottata dai giudici di merito è coerente con la giurisprudenza di questa Corte (confermata in numerosi arresti, v. Cass. n. 8565 del 2016, n. 24647 del 2015, n. 24535 e 24532 del 2015), alla quale va data continuità; in particolare per le ragioni evidenziate nelle più recenti sentenze nn. 21207/2016 e 21376/2016 già citate.

5.- E' stato ivi evidenziato, al riguardo, che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori part-time, il tenore letterale del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4 (conv. con L. n. 389 del 1989), e la sua riproposizione in termini immutati nel D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla "retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi, del tutto diversa e disciplinata dal D.L. n. 463 del 1983, art. 7 (conv. con L. n. 638 del 1983), del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale, la cui legittimità costituzionale è stata valutata positivamente da Corte Cost. n. 36 del 2012 sul rilievo che non è configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale (v. in termini Cass. n. 9039 del 2012).

6. Ha però precisato questa Corte, sempre con riferimento ai lavoratori part-time, che la questione del minimale contributivo (e in generale quella del numero dei contributi settimanali da accreditare ai dipendenti) è questione distinta dall'anzianità previdenziale tout court e dunque dalla relativa durata, anche ai fini previdenziali, dell'attività lavorativa, che peraltro il nostro ordinamento svincola in più occasioni dall'effettiva prestazione lavorativa ed anche dalla misura dei contributi versati (Cass. nn. 23948 del 2015 e 8565 del 2016): a venire in rilievo, infatti, non è già la questione relativa al numero dei contributi da accreditare al lavoratore in regime di part-time, ma la possibilità che essi, quale che ne sia l'ammontare determinato D.L. n. 463 del 1983, ex art. 7, siano riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, ancorché siano stati versati in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.

7. Tale ultima questione, già decisa da Cass. nn. 23948 e 24647 del 2015 e 8565 del 2016 sulla scorta di CGUE, 10.6.2010, C-395-396/08, Bruno et al., appare in realtà risolvibile - e va risolta - sulla scorta dei principi immanenti nel nostro ordinamento in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il canone secondo cui, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce infatti una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta (cfr. in termini Corte Cost. n. 121 del 2006): prova ne sia che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività né l'indennità di disoccupazione (Cass. S.U. n. 1732 del 2003), né l'indennità di malattia (Cass. n. 12087 del 2003), essendo quest'ultima correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione.

In altri termini, se è vero che il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale assicura al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale integrativa della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione (così ancora Corte Cost. n. 121 del 2006, cit.), non è meno vero che ciò è logicamente possibile a condizione di interpretare il cit. D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11 (secondo il quale, com'è noto, ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva "inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale" va calcolata "proporzionalmente all'orario effettivamente svolto"), nel senso di ritenere che l'ammontare dei contributi cit. D.L. n. 463 del 1983, determinato ex art. 7, debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi  si riferiscono: diversamente, il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale si troverebbe a fruire di un trattamento deteriore rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva. E non v'ha dubbio che codesta possibile disparità di trattamento genererebbe sospetti di illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost., comma 1, dal momento che, pur potendo concedersi che l'esclusione delle indennità di carattere previdenziale potesse in passato parzialmente giustificarsi in ragione della volontarietà della scelta del tempo parziale e della consequenziale impossibilità di considerare i periodi di pausa come disoccupazione involontaria (così Cass. S.U. n. 1732 del 2003, cit., sulla scorta del D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 1: ma appunto parzialmente, visto che la medesima volontarietà della scelta del tempo parziale non aveva impedito a Corte Cost. n. 160 del 1974 di dichiarare l'illegittimità costituzionale del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 76, che negava l'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali), l'assenza di tutela previdenziale trova in realtà ben più solido fondamento oggettivo nella natura continuativa del rapporto instaurato inter partes, ciò che adesso risulta confermato dalla sopravvenuta abrogazione della possibilità (già prevista dal cit. D.L. n. 726 del 1984, art. 5) che il lavoratore a tempo parziale si iscriva nelle liste di collocamento durante i periodi di pausa della prestazione (cfr., D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 11, lett. a).

8. In questo quadro, reputa il Collegio che il richiamo alla giurisprudenza comunitaria da parte di Cass. nn. 23948 e 24647 del 2015 e 8565 del 2016 debba intendersi non già nel senso di considerare la materia de qua direttamente assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva n. 97/81/CE (chè anzi la Corte di Giustizia non manca di chiarire che quest'ultima concerne esclusivamente "le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale": cfr. CGUE, 10.6.2010, Bruno et al., p. 42), bensì nel senso di ricavare (anche) dalla disciplina comunitaria una conferma di quel principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale che, come s'è visto supra, risulta già immanente nell'ordinamento interno ai fini previdenziali.

9.- Pertanto il ricorso va respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 2700 di cui € 2500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge.