Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 marzo 2017, n. 7128

Licenziamento disciplinare - Simulazione della presenza nel posto di lavoro - Avvio del procedimento disciplinare - Termini

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di Appello di Trapani ha respinto il reclamo ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 proposto da I.V. avverso la sentenza del locale Tribunale che, all'esito del giudizio di opposizione, aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato in via definitiva la responsabilità penale del V. per il delitto di cui agli artt. 110, 640 commi 1 e 2 cod. pen. commesso nella notte fra il 25 ed il 26 aprile 2005 e consistito nell'avere simulato la sua presenza nel posto di lavoro <<allontanandosi dalla struttura per recarsi nella propria abitazione per giocare a carte ed avvalendosi di altro collega per timbrare l'uscita>>.

2. La Corte territoriale ha escluso la operatività nella fattispecie del termine perentorio previsto per l'avvio del procedimento disciplinare dall'art. 29 del CCNL per il comparto sanità 1/9/1995, come modificato dall'art. 12 del CCNL per il quadriennio 2002/2005, ed ha evidenziato che il termine di venti giorni dalla conoscenza del fatto non è applicabile nella ipotesi in cui venga in rilievo il rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale, avviato in relazione ai medesimi fatti. Ha richiamato la disciplina dettata dall'art. 14 dello stesso contratto ed ha rilevato che nei casi previsti dal comma 2, ossia allorquando il procedimento penale non venga instaurato a seguito della iniziativa della stessa azienda, l'azione disciplinare è sospesa ipso iure sino alla sentenza definitiva di condanna e, quindi, operano solo i termini previsti dal comma 3 per la riattivazione del procedimento (180 giorni) e per la sua successiva conclusione (120 giorni dalla riattivazione).

3. Il giudice del reclamo ha, poi, ritenuto integrata la giusta causa di licenziamento, evidenziando che il comportamento del dipendente che si allontani dal posto di lavoro, ricorrendo a mezzo fraudolenti per attestare la sua presenza in servizio, lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario anche nella ipotesi in cui l'assenza non abbia determinato un significativo pregiudizio, dovendosi avere riguardo alla potenziale pericolosità della condotta illecita.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso I.V. sulla base di due motivi. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani è rimasta intimata. All'udienza di discussione il difensore del ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a rinnovare la notifica non andata a buon fine.

 

Ragioni della decisione

 

1. L'istanza formulata all'udienza di discussione dal difensore del ricorrente non può trovare accoglimento, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che << qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie>> (Cass. S.U. n. 17352 del 2009; Cass. n. 586 del 2010; Cass. n. 6846 del 2010; Cass. n. 9040 del 2010; Cass. n. 21154 del 2010; Cass. n. 6587 del 2011; Cass. n.18074 del 2012; Cass. n.19060 del 2015).

Detti principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con la recente sentenza 15/7/2016 n. 14594 con la quale si è precisato che << in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.>>.

2. Nel caso di specie la notifica del ricorso per cassazione, richiesta il 3 agosto 2015 all'Ufficio UNEP presso la Corte di Appello di Palermo, non è andata a buon fine ed il plico spedito a mezzo posta è stato restituito al mittente con la annotazione, apposta il 10/8/2015, << strada inesistente a Trapani >>. La notifica era stata indirizzata dal ricorrente all'Avv. F.C., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. A.S. sito in Trapani alla Via T.T., dati, questi, contenuti nella intestazione della sentenza impugnata, erronei in quanto il domicilio, in realtà, era stato eletto in Palermo e non in Trapani.

Anche a voler ritenere l'errore commesso incolpevole, perché indotto dalla Corte territoriale, non vi è dubbio che il ricorrente, avuta notizia dell'esito negativo della notificazione, avesse l'onere di riprendere con tempestività il procedimento, non potendo in caso contrario avvalersi degli effetti della originaria richiesta di notificazione ai fini del rispetto del termine perentorio entro il quale il ricorso per cassazione deve essere proposto.

Nel formulare la richiesta di autorizzazione al rinnovo della notifica (richiesta più propriamente qualificabile di rimessione in termini) il difensore si è limitato a produrre la copia del ricorso non notificata, senza precisare in quale data abbia avuto notizia dell'esito della notifica e senza fare cenno a circostanze di carattere eccezionale idonee a giustificare la sua inerzia, sicuramente protrattasi ben oltre il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., posto che sul plico postale risulta apposto il timbro 8/8/2015.

3. Non è applicabile alla fattispecie l'art. 291 c.p.c. perché il potere del giudice di ordinare la rinnovazione, che impedisce ogni decadenza, può essere esercitato solo in presenza di una notifica nulla, non già a fronte di una notificazione inesistente, che va equiparata alla notifica totalmente omessa (Cass. 26/3/2010 n. 7358).

Le Sezioni Unite di questa Corte con la recente pronuncia 20/7/2016 n. 14916, dopo avere premesso che lo scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, hanno evidenziato che uno dei due elementi necessari per integrare la fattispecie legale minima della notificazione è la consegna dell'atto, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, sicché la nullità presuppone che la consegna stessa sia comunque avvenuta, sia pure in violazione delle regole stabilite dal codice di rito. E' configurabile, invece, l'inesistenza <<nei casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa>>. Detta ipotesi ricorre nella fattispecie, sicché non può essere concesso un nuovo termine per la notifica in quanto il ricorrente è ormai decaduto dall'impugnazione, in relazione al lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza di merito.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione della Azienda Sanitaria.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\20002, nel testo risultante dalla legge 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.