Enel : accordo su ferie collettive e flassibilità

Firmato, il 21/6/2019 tra ENEL Italia srl, anche in rappresentanza di tutte le Società/Business Line/Global Function del Gruppo e FILCTEM, FLAEI, UILTEC, CISL Reti FEDERAZIONE LAVORATORI AZIENDE ELETTRICHE ITALIANE, un accordo sulle ferie collettive e flessibilità

Raggiunto un importante accordo che consentirà, una volta consumate le proprie ferie, di utilizzare altri 4 giorni di permesso e ulteriori benefici previsti, come di seguito riassunti:

Programmazione ferie
Con riferimento al personale non strettamente necessario a garantire le esigenze di servizio è prevista una programmazione comune delle ferie per un totale complessivo annuo di circa 7/8 giorni, nei seguenti periodi:
- la settimana comprensiva del 15 agosto;
- ulteriori giornate contigue a festività infrasettimanali (di norma nella settimana comprendente il giorno di Natale).

 

Conciliazione vita e lavoro
A fronte di quanto sopra, nell’ambito delle unità produttive nelle quali è previsto un regime di orario con flessibilità ultragiornaliera ed ultra settimanale, i dipendenti cui si applicano tali regimi di flessibilità, qualora abbiano interamente fruito della spettanza ferie e FA dell’anno in corso oltre eventuali residui pregressi e riposi compensativi per prestazioni di lavoro straordinario prima del 30 aprile dell’anno successivo, potranno chiedere di utilizzare, previa autorizzazione del

Responsabile e nei limiti della capienza del cd. "pozzetto", permessi a recupero a giornata intera per un massimo di 4 giorni da fruire inderogabilmente entro il predetto termine del 30 aprile successivo. Salvo tale ipotesi non è possibile

utilizzare i permessi a recupero in via esclusiva o cumulandoli con altre causali per giustificare l’assenza di un’intera giornata.

Permessi aggiuntivi per eventi e cause particolari
Al fine di sostenere ulteriormente i dipendenti che si trovano a fronteggiare situazioni di particolare gravità, saranno riconosciuti ulteriori due giorni di permesso retribuito in aggiunta ai tre giorni previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 53/2000 ed in presenza degli stessi presupposti.