Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 luglio 2017, n. 17106

Appalto - Pubblica amministrazione - Responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 - Applicabilità

 

Rilevato

 

che la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di prime cure, con la quale era stata accolta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate la sola domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., ha condannato l'amministrazione resistente, obbligata solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, a corrispondere a D. R. la somma di € 4.543,60 dovuta dalla S. s.r.l per la prestazione connessa all'appalto intercorso fra la società e l'Agenzia, avente ad oggetto la pulizia degli uffici di Lonato; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale Ia R. non ha opposto difese;

 

Considerato

 

1. che l'unico motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 29, comma 2, d.lgs 276/2003, dell'art. 6 della legge delega n. 30/03, anche in combinato disposto con l'art. 1676 c.c. » perché la Corte territoriale, nel ritenere applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale dell'appaltante prevista dal richiamato art. 29, avrebbe interpretato la disposizione senza considerarne il chiaro tenore letterale e la ratio, omettendo anche di valutare le differenze fra appalto pubblico e privato che giustificano la diversità di disciplina quanto alla responsabilità solidale, limitata per gli enti pubblici a quella residuale prevista dall'art. 1676 cod.civ;

2. che il ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata si pone in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui « ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs n. 276 del 2003 non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del richiamato decreto. L'art. 9 del d.l. 76 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità dell'art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del d.lgs n. 165 del 2001, non ha carattere di norma dì interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni" (Cass. 10.10.2016 n. 20327; Cass. 22.11.2016 n. 23746; Cass. 21.11.2016 n. 23651; Cass. 11.10.2016 n. 20434; e quanto all'inapplicabilità dell'art. 29 agli appalti pubblici Cass. 23.5.2016 n. 10664; Cass. 24.5.2016 n. 10731; Cass. 7.7.2014 n. 15432);

3. che a detto orientamento il Collegio intende dare continuità, perché la motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritta ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., affronta tutte le questioni prospettate nella motivazione della sentenza impugnata e nel ricorso, escludendo ogni profilo di illegittimità costituzionale della interpretazione qui accolta e ponendo in risalto le differenze fra appalto pubblico e privato che giustificano la diversità della disciplina;

3.1. che per gli appalti pubblici l'ordinamento prevede un complesso articolato di tutele, volte tutte ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, tutele che difettano nell'appalto privato e che compensano la mancata previsione della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003, non applicabile alla pubblica amministrazione in quanto in contrasto con il principio generale ( oggi rafforzato dal nuovo testo dell'art. 81 Cost. che affida alla legge ordinaria il compito di fissare "i criteri volti ad assicurare l'equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni") in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non previamente preventivati e deliberati;

3.2. che la responsabilità prevista dall'art. 1676 c.c., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, al pari dell'intervento sostitutivo di cui al d.lgs 163/2006, opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all'appaltatore, mentre l'art. 29 comporta la responsabilità dell'appaltante anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia già adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell'appaltatore;

3.3. che detta responsabilità non può essere estesa alle pubbliche amministrazioni in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica, quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore;

3.4. che la diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica, quindi, la diversa disciplina e rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.lgs 276 del 2003, in relazione all'art. 3 Cost.;

4. che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 2 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

5. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.