Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1204

Opposizione a cartella esattoriale - Recupero di sgravi contributivi - Esclusione - Insussistenza dell’incremento occupazionale

 

Rilevato che

 

1. con sentenza in data 27 dicembre 2012, la Corte d'appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto dalla s.n.c. C.C., di P.C. e C., avverso la sentenza di primo grado, di rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale per il recupero di sgravi contributivi previsti dalla legge n. 448 del 1998, indebitamente fruiti nel periodo agosto 2000 - settembre 2005;

2. la Corte di merito, premessa la sufficiente e sintetica indicazione, nella cartella, degli elementi alla stregua dei quali l'iscrizione a ruolo era stata effettuata e la parte opponente aveva avuto modo di svolgere l'opposizione, escludeva il diritto agli sgravi contributivi, ex lege n. 448 del 1998, per insussistenza del richiesto incremento occupazionale, per avere la società C.C. assunto lavoratori licenziati da società in stretta connessione, per plurimi profili, con la società opponente e riteneva, in base alla documentazione in atti, che vi fosse stato un mero travaso di dipendenti, in considerazione di modalità e tempi di costituzione delle singole imprese e delle assunzioni dei lavoratori;

3. precisava, pertanto, la Corte territoriale che la s.n.c. C.C., costituita il 30 maggio 2000, aveva iniziato ad operare il 7 agosto 2000, assumendo, in pari data, 12 dipendenti provenienti dalla s.n.c. G. di G.M. e C. (amministratore della quale era il predetto G., e socio V.M.), e da questa licenziati, tra il 24 e il 27 luglio 2000; altro dipendente, assunto in data 9 agosto 2000, proveniva dalla C., impresa individuale di A.R. dalla quale veniva licenziato il 2 agosto 2000;

4. rimarcato il vincolo parentale tra i soggetti appena nominati (P.C., madre di I. e R. A., a loro volta mogli di V.M. e G.M.), la Corte di merito, sulla scorta del compendio documentale, ravvisava, nella formale costituzione della nuova impresa, significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, traendoli dal vincolo di parentela tra gli amministratori, valorizzando l'oggetto sociale (emergente dalle visure camerali) della società opponente, sovrapponibile a quello della G. e della C., la coincidenza della sede sociale pur dopo una serie di trasferimenti di sede che vedevano sempre coincidenti, con la C.C., la sede della G. o dell'impresa individuale C., sede stabilita, infine, in Giulianova, Via B.;

5. riteneva, inoltre, non decisiva la prova per testimoni dedotta dalla parte opponente, non ammessa dal primo giudice, giacché inidonea a dimostrare la novità della società opponente, sulla base del rilievo secondo cui la pluralità di siti di produzione e di diversa clientela ben poteva far capo ad una sola azienda con più siti di produzione;

6. quanto alla lavoratrice V., dipendente della C. fino al 23 settembre 2004, assunta, in data 3 maggio 2005, dalla società opponente (che, peraltro, nel periodo 24 settembre 2004-2 gennaio 2005, risultava non avere avuto dipendenti) e in riferimento alla quale l'indebita fruizione concerneva le agevolazioni contributive previste dalla legge n. 223 del 1991 nel periodo gennaio 2005-settembre 2005 (assunzione di personale proveniente dalle liste di mobilità), la Corte di merito riteneva nuova, e come tale inammissibile, la prospettazione, svolta dalla società solo in sede di gravame, di aver goduto di sgravi alla stregua dell'art. 25 della citata legge n. 223 (assunzione a tempo indeterminato di personale proveniente dalle liste di mobilità), laddove nel primo grado di merito l'opponente aveva fondato il diritto al beneficio economico sul comma 4-bis dell'art.8 della citata legge n. 223, inapplicabile alla disposizione recata dall'art. 25, e sulla prospettazione che la società presso la quale la predetta lavoratrice era stata occupata (la N.S. s.r.I., nel periodo ottobre-dicembre 2004) non avesse avuto nulla a che vedere con la C., al fine di suffragare la tesi difensiva di non versare nelle condizioni ostative per godere del beneficio economico;

7. avverso tale sentenza la s.n.c. C.C., di P.C. e C., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l'Inps, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a.;

 

Considerato che

 

8. con i motivi di ricorso, la parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell'art. 17 legge n. 212 del 2000 e del d.lgs. n. 32 del 2001, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto motivata la cartella esattoriale (primo motivo); violazione dell'art. 3, legge n. 448 del 1998, degli artt. 2359, 2697 cod.civ. e degli artt. 113, 115 cod.proc.civ., per avere rigettato le richieste istruttorie e ritenuto insussistente il diritto allo sgravio, sulla base di mere presunzioni e in difetto di deduzioni istruttorie della parte che ne era onerata (secondo mezzo); violazione degli artt. 2697 cod.civ. 113, 115, 167, 416 cod.proc.civ., legge n. 353 del 1990, per non avere l'INPS fornito la prova dell'unicità dell'impresa e, dunque, dell'autonomia tecnico-commerciale delle società (terzo motivo); infine, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale, in riferimento alla lavoratrice V., ritenuto nuova la contestazione incentrata sulla natura dello sgravio goduto e introdotta in sede di gravame alla stregua dell'art. 25 legge n. 223 del 1991, laddove in primo grado il diritto era stato vantato a norma dell'art. 8, comma 4-bis della citata legge n. 223, a tal fine esponendo che nella diversità della normativa evocata nei due gradi rimaneva fermo l'indebito recupero contributivo per corroborare il quale la pregressa assunzione della lavoratrice, da parte della N.S. s.r.I., e il successivo licenziamento, erano stati evocati al mero fine di evidenziare che tra le due imprese non vi fosse alcun collegamento;

9. ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

10. quanto al primo motivo, a parte il difetto di specificità del motivo, in violazione della prescrizione dell'art. 366, co. 1, n. 4 e n. 6 cod.proc.civ., sotto il profilo di inosservanza del principio di autosufficienza per omessa trascrizione della cartella esattoriale, ostativa all'esame del suo contenuto (v., fra le tante, Cass. 27 luglio 2017, n. 18679), la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui per la validità della cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti, a tale interpretazione non essendo di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2 e 6, comma 1 d.m. Finanze n. 321 del 1999, che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli estremi di tale atto e la relativa data di notifica (con più specifico riferimento alla riscossione esattoriale di imposte, v. Cass. 18 gennaio 2018, n. 1111, con principi trasponibili in materia di riscossione esattoriale contributiva);

11. peraltro, l'argomentata esposizione nella sentenza gravata dei suddetti principi neppure risulta specificamente confutata in ordine alla proposizione dall'opponente di adeguate difese, per la sufficienza dell'indicazione degli elementi contenuti nella cartella esattoriale;

12. i restanti motivi, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati;

13. vale premettere l'inadeguatezza delle violazioni di legge denunciate, in assenza degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (v., fra le tante, Cass. 12 gennaio 2016, n. 287);

14. tanto premesso, la legge n. 488 del 1998, art. 3, comma 5, prevede: «Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni... Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999...»;

15. alla stregua del comma 6 dell'art. 3 citato, le agevolazioni previste dal comma 5 (sgravio contributivo in misura totale) si applicano a condizione che: a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato.

Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data; b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;...d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente.»;

16. la Corte di merito ha diffusamente indicato, come esposto nei paragrafi che precedono nello storico di lite, la mancata realizzazione di un incremento occupazionale per esservi stato, tra le aziende preesistenti e la società opponente, mero travaso di lavoratori, difetto del carattere di novità nell'attività d'impresa esercitata, identità di assetti societari, vincolo di parentela tra organi amministrativi delle aziende, identità dell'attività d'impresa esercitata, un nutrito compendio di elementi, dunque, dimostrativo di come la società ricorrente fosse stata costituita ad hoc, assorbendo attività d'impresa precedentemente svolta e relativi lavoratori, licenziati e riassunti, in brevissimo arco temporale, per adibirli ad attività sovrapponibili (di confezioni di vestiario in tessuti ed accessori, produzione e lavorazioni di capi di abbigliamento e commercializzazione);

17. la ratio decidendi è incentrata, pertanto, non già sulla regola di giudizio dell'onere della prova bensì sull'accertata insussistenza dei requisiti previsti dalla norma per beneficiare degli sgravi in questione, sotto plurimi profili;

18. risulta, pertanto, non conferente la censura che avversa la ripartizione dell'onere della prova, neanche conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità che onera il datore di lavoro della prova delle circostanze eccettuative dell'obbligazione contributiva ordinariamente prevista e, dunque, della sussistenza dei presupposti per beneficiare di sgravi e agevolazioni contributive (cfr., fra le tante, Cass., Sez.U., 26 aprile 2012, n. 6489 e numerose successive conformi);

19. conformemente ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (v., fra le altre, Cass. 8 gennaio 2015 n. 101);

20. inoltre, la questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e dell'art. 2697 cod.civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori;

21. nessuna delle predette situazioni è rappresentata nei motivi anzidetti e le relative doglianze sono mal poste in quanto, pur sotto un'intitolazione evocativa dei motivi di ricorso di cui all'art. 360, n.3 cod.proc.civ., la parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, con la prospettazione di un novum negli assetti aziendali e di un asserito incremento occupazionale, invocato in maniera inammissibile e il cui esame è, per definizione, escluso in questa sede di legittimità;

22. infine, quanto alla censura che avversa, secondo il paradigma del novellato vizio di motivazione, la ritenuta inammissibilità della prospettazione, in appello, di nuove ragioni di opposizione avverso l'indebita fruizione di agevolazioni contributive in riferimento alla lavoratrice Valle, vale rilevare l'inadeguatezza della censura non ravvisandosi omissione di alcun fatto storico, per avere la Corte di merito scrutinato e argomentato la posizione della lavoratrice, compresa la sua precedente assunzione in N.S. s.r.I., risolvendosi piuttosto l'illustrazione della censura nella contestata valutazione qualificatoria esorbitante dal cono devolutivo del novellato art. 360, co. 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., Sez.U. 7 aprile 2014, n. 8053);

23. inoltre, la Corte territoriale ha esaminato la questione, incentrata sul recupero dei contributi dovuti in riferimento alla predetta lavoratrice, reputando nuova la domanda, svolta solo in appello, in riferimento all'asserito indebito recupero delle agevolazioni previste dall'art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, a fronte della domanda, svolta in primo grado, di indebita pretesa alla restituzione dei benefici ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223, muovendo dal corretto rilievo che trattasi di distinte previsioni, e misure, introdotte dalla legge n. 223 del 1991 per favorire, ed incentivare, l'assunzione di lavoratori disoccupati ed iscritti alle liste di mobilità (su cui v., fra le altre, Cass 22 maggio 2018, n. 12544);

24. dunque, per finire, la Corte di merito, con statuizione non efficacemente incrinata dal mezzo di censura, ha ritenuta nuova la prospettazione alla stregua dell'una o dell'altra disposizione sul presupposto dell'onere, a carico dell'opponente che abbia inteso avvalersi del beneficio non versando, per l'intero, i contributi dovuti, di provare, e ancor prima di allegare, il diritto allo sgravio contributivo normativamente previsto e la sussistenza delle condizioni per fruirne;

25. le spese vengono regolate come da dispositivo;

26. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.