Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 gennaio 2019, n. 1489

Associazione non riconosciuta - Tributi - Accertamento - Riscossione - Omesse ritenute fiscali - Responsabilità personale e solidale

 

Svolgimento del processo

 

Con avviso di accertamento THB07DA02175/2014,l’Agenzia delle Entrate di Bologna ingiungeva il pagamento di omesse ritenute fiscali per compensi erogati a terzi a C.V. e B.S., a titolo di responsabili solidali, ex art. 38 c.c, dell’associazione non riconosciuta C.P. di cui erano soci e componenti del Consiglio direttivo.

I ricorrenti proponevano ricorso innanzi alla CTP di Bologna che lo rigettava.

Proposto appello, lo stesso veniva accolto dalla CTR di Bologna, con sentenza 686/2/2017 depositata il 20.2.17 , sulla base del rilievo che non era stata fornita indicazione e prova del fatto che i comportamenti omissivi erano stati posti in essere dai ricorrenti non bastando la mera sussistenza di un incarico direttivo gestionale nell’ambito della associazione in questione

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo con il quale si sostiene che , in materia di associazioni non riconosciute, rispondono per i debiti d’imposta che sorgono ex lege i soggetti che in forza del ruolo rivestito avevano diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato.

Hanno resistito con controricorso i contribuenti che hanno altresì depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.. (Cass. 8752/17; Cass. 8188/14; Cass. 26290/07).

Nel caso di specie la circostanza che i ricorrenti fossero componenti del Consiglio direttivo dell’associazione può indurre a ritenere che gli stessi abbiano concorso a decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori per l’associazione.

Tuttavia alla luce della citata giurisprudenza è necessario che di tale circostanza venga fornita prova da parte dell’Amministrazione.

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha rilevato che tale prova non era stata fornita dall’Amministrazione precisando che non era sufficiente a tale proposito la mera rappresentanza dell’associazione né la conoscenza della gestione economico finanziaria dell’associazione e neppure la partecipazione ad una riunione del consiglio direttivo nel 2009 per l’approvazione del rendiconto del 2008.

Tale motivazione appare corretta.

E’ ben vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5746/2007; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12473/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19486/2009; Cass. 2169/18), peraltro deve osservarsi che nel caso di specie ,come risulta dalla sentenza impugnata, l’unica partecipazione al consiglio direttivo da parte degli odierni ricorrenti è avvenuta nel 2009 ma per l’approvazione del solo rendiconto per l’anno 2008. In altri termini non risulta né una effettiva permanenza nella carica dei ricorrenti per tutto il 2009, anno cui esclusivamente si riferisce l’accertamento, né una loro partecipazione ad ulteriori riunioni nel corso di tale anno e, inoltre, l’unica loro partecipazione afferiva al rendiconto per l’anno 2008 e, quindi, del tutto estranea alla gestione dell’anno 2009 che in questa sede rileva.

Il ricorso va pertanto respinto. Segue alla soccombenza la condanna dell’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2500,00 oltre spese forfettarie 15% e accessori.