Prassi - INPS - Circolare 17 gennaio 2018, n. 3

Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili - Variazioni al piano dei conti

 

SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura(UIPA) sulle prestazioni temporanee

In data 28 novembre 2017 è stata sottoscritta una convenzione con l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA), per la riscossione dei contributi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti.

La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 128 del 30 luglio 2014.

S’illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della predetta convenzione.

I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione NASPI, ASDI, DISCOLL, di disoccupazione speciale, dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili possono versare i contributi associativi a favore dell’Associazione mediante trattenuta sulle prestazioni predette.

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avverrà mediante la trasmissione di apposita delega all’INPS redatta secondo un modulo allegato al modello INPS relativo alla richiesta della prestazione. La delega dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia del documento d’identità.

Il codice identificativo dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) è "1014".

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi dei lavoratori, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’articolo 18 legge 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovrà essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 223/1991.

In caso di contestazione concernente l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L’Associazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.

La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.

La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente sia attraverso le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l’Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca stessa ed alla comunicazione all’Associazione sindacale revocata.

Nel caso in cui un’Associazione sindacale presenti una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Associazione sindacale revocata. Alla revoca/nuova delega dovrà essere allegata copia del documento d’identità.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Associazione.

A tal proposito l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) ha comunicato la misura di dette percentuali, come di seguito riportate:

1% NASPI;

0,50% ASDI;

1%DIS-COLL.

0,50% CIG;

1% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

L'Istituto verserà all’Associazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’articolo 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

L'INPS metterà a disposizione dell’Associazione sindacale, sui servizi on line, applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Mediante l’applicazione predetta, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

L’Associazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in € 0,45 (quarantacinque centesimi) per singola delega.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio o comunque costituito in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale sono iscritti.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale;

sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.

Si comunica che la sede legale dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) è in via Adolfo Ravà n.124 - Roma (RM).

 

ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI

 

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA), sono stati istituiti i seguenti conti:

GPA25660 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;

GPA35660 - per l'accreditamento all’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) dei contributi associativi sopra citati;

GPA11660 - per la rilevazione del debito verso l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA).

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare all’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.

Le rimesse a favore dell’Associazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente, le rilevazioni contabili.

Nell'allegato n. 2, vengono descritte le denominazioni dei conti GPA25660, GPA35660 e GPA11660 sopra indicati.

 

Allegato 1

CONVENZIONE FRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E L'UNIONE ITALIANA PROFESSIONALITA’ IN AGRICOLTURA (UIPA) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULL'INDENNITÀ DI MOBILITA', DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE ORDINARI E SPECIALI E DEI TRATTAMENTI ORDINARI E STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DI QUESTI ULTIMI DA PARTE DELL'INPS, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991 n. 223

 

Articolo 1

Oggetto

 

I lavoratori aventi titolo alle prestazioni di indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e di disoccupazione speciale, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare, tramite l'Istituto, contributi associativi all'associazione stipulante.

 

Articolo 2

Modalità di riscossione

 

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle prestazioni.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'associazione destinataria della suddetta quota.

 

Articolo 3

Misura del contributo

 

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell'associazione comunicare tale misura percentuale all'INPS - Direzione centrale Organizzazione e Sistemi Informativi nonché ogni eventuale successiva variazione.

Nel contempo, la stessa associazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

 

Articolo 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

 

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'ARTICOLO 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, ed allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dai soggetto delegante, il quale dovrà allegare copia del proprio documento d'identità.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno, l'associazione potrà presentare la delega alla riscossione della quota associativa anche in un momento successivo a quello di richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall'Istituto. Alla delega, sottoscritta dal soggetto delegante, dovrà essere allegata copia del documento d'identità del delegante.

L'associazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS e/o denominazione per esteso dell'associazione.

L'associazione che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. Questa conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione, i dati relativi alle deleghe alla riscossione delle quote associative rilasciate dai lavoratori e previste dall’art. 18 della Legge 223/1991.

Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare, attenendosi alle modalità sopra indicate, tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell’INPS (art. 18 comma 3 Legge 223/1991).

Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L'associazione, a cui favore le trattenute siano state effettuate, si impegna a restituire ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'associazione è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

 

Articolo 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

 

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'associazione. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'associazione competente.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le associazioni interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l'Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa, ed alla comunicazione all'associazione revocata.

Nel caso in cui un'associazione presenti una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra associazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'associazione revocata. Alla nuova delega dovrà essere allegata copia del documento d'identità.

L'associazione dovrà conservare entrambi gli originali firmati, attenendosi alle modalità indicate all'ARTICOLO 4.

Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'ARTICOLO 4, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso ARTICOLO 4.

La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma 3, attenendosi alle modalità indicate nell'ARTICO LO 4.

 

Articolo 6

Modalità di versamento delle quote associative

 

L'INPS verserà all'associazione l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo ARTICOLO 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Le rimesse monetarie all'associazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'associazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'associazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

L'associazione s’impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

 

Articolo 7

Fornitura dati

 

L'INPS metterà a disposizione dell'associazione, sui servizi on line, applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell'associazione.

Mediante l'applicazione predetta, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.

La consultazione e il prelevamento dei dati dai servizi on line potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

 

Articolo 8

Costi

 

L'associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica; i costi dei servizi e a trattenere gli importi relativi sulle rimesse monetarie corrisposte alle associazioni sindacali.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2017 con Determinazione presidenziale n. 55 in data 14 febbraio 2017.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- gestione delega per singola prestazione Euro 0,45.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale I' associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

 

Articolo 9

Clausola di salvaguardia

 

L'INPS è esonerato - e l'associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l’associazione sindacale stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L’associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione.

 

Articolo 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

Articolo 11

Entrata in vigore durata e recesso

 

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed ha validità fino al 31 dicembre 2017.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell'associazione, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e così, di tre anni in tre anni. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

 

Articolo 12

Foro competente

 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

 

Articolo 13

Rinvio alla normativa vigente

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

 

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

I

Codice conto GPA11660
Denominazione completa Debito verso l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione non agricola e sussidi) - Art.18 della legge n. 223/1991
Denominazione abbreviata DEB.V/UIPA.CTR.SIND. PREST.TEMP.-ART.18 L.223/91
Tipo variazione I
Codice conto GPA25660
Denominazione completa Contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione non agricola e sussidi) per conto dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) - Art.18 della legge n. 223/1991
Denominazione abbreviata CTR.SIND.PREST.TEMP.C/UIPA - ART.18 L.223/91
Tipo variazione I
Codice conto GPA35660
Denominazione completa Accreditamento all’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione non agricola e sussidi) - Art.18 della legge n. 223/1991
Denominazione abbreviata ACCRED.UIPA.CTR.SIND.PREST.TEMP.-ART.18 L.223/91