Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 gennaio 2017, n. 488

Lavoro - Giornalista pubblicista - CCNL - Inquadramento - Trattamento economico

 

Svolgimento del processo

 

F.A.C., dipendente della Provincia regionale di Messina con mansioni di istruttore giornalista pubblicista presso l'ufficio stampa dell'ente territoriale, ha proposto domanda di accertamento dell'applicazione del c.c.n.I. giornalistico (anziché del c.c.n.I. comparto Regioni ed Autonomie locali) e di condanna al pagamento delle differenze retributive sin dall'1.1.1999.

La Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda ritenendo che, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 189/2007 delle disposizioni normative regionali invocate dalla C. per l'applicazione del c.c.n.I. giornalisti, il diritto all'inquadramento come Caposervizio secondo il contratto nazionale Fsni-Fieg poteva essere riconosciuto dalla data di stipula dell'accordo regionale del 24.10.2007.

La Provincia chiede la cassazione di questa sentenza affidandosi a un articolato motivo. La C. resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo la Provincia ricorrente denunzia - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'accordo collettivo di lavoro del 24.10.2007 (pubblicato sulla GURS n. 54 del 16.11.2007) nonché dell'art. 12 delle preleggi al c.c. e dell'art. 1362 c.c. nonché vizio di motivazione avendo, correttamente, la Corte territoriale ritenuto che - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 L.r. Sicilia n. 33 del 1996, dell'art. 16, comma 2, L.r. Sicilia n. 8 del 2000, dell’art. 127, comma 2, L.r. Sicilia n. 2 del 2002 concernenti l'inquadramento e la retribuzione dei componenti degli uffici stampa degli enti locali - il trattamento economico dei dipendenti pubblici deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva ma trascurando che l'accordo collettivo stipulato presso l'Assessorato regionale alla Presidenza (che rinvia al contratto collettivo dei giornalisti) subordina l'applicazione delle disposizioni in esso contenute alla stipula di contratti integrativi aziendali quadriennali (nel rispetto del contratto collettivo n. 1 Fnsi-Fieg).

2. Con ricorso incidentale la C. rileva che a seguito della pronuncia di incostituzionalità concernente le fonti normative invocate a sostegno dell'applicazione del c.c.n.I. Giornalistico (sentenza n. 189/2007), '''altri ben avrebbero potuto essere i parametri cui rapportarsi", ossia il c.c.n.I. nazionale di categoria ovvero altra fonte ritenuta di giustizia, ai fini del riconoscimento del trattamento retributivo differenziale anche per il periodo precedente la data di stipula del contratto collettivo del 24.10.2007.

3. Il ricorso principale merita accoglimento.

L'art. 127 della L.r. Sicilia n. 2 del 2002 prevede che: "Nell'ambito della Regione Sicilia si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico Fnsi-Fieg".

In ossequio a tale previsione, il 24.10.2007 è stato stipulato il contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del personale giornalistico addetto agli uffici stampa degli enti locali. In particolare, l'art. 2, comma 3, del contratto collettivo prevede che: "Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano negli enti mediante contrattazioni integrative aziendali quadriennali nel rispetto del contratto collettivo n. 1 Fnsi-Fieg e successive modifiche ed integrazioni come richiamato dal comma 1 dell'art. 127 della l.r. n. 2/02".

La Corte territoriale ha riconosciuto alla C. il trattamento economico previsto dal c.c.n.I. giornalistico applicando le disposizioni contenute nell'accordo collettivo 24.10.2007 stipulato presso l'Assessorato regionale.

La Provincia ricorrente rileva che la mancata attivazione delle parti sociali - a livello dell'ente locale - nella stipulazione del contratto integrativo comporti l'inapplicabilità del contratto collettivo di livello superiore.

Una interpretazione sistematica della struttura contrattuale nel pubblico impiego, anche alla luce della statuizione del giudice delle leggi relativamente alle disposizioni normative regionali, nonché la disamina del contratto collettivo in esame conforta tale conclusione.

Invero, la stessa Corte Costituzionale in sede di pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza n. 189/2007) dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33, dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8, nonché dell'art. 127, comma 2, della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 in considerazione dell'estensione del contratto collettivo di lavoro giornalistico al rapporto di impiego dei ricorrenti ha rilevato che le norme censurate si ponevano in contrasto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici - il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato" - deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva.

Invero, come ha sottolineato il giudice delle leggi, il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato "privatizzato" in virtù dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992, dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei decreti legislativi emanati in attuazione di quelle leggi delega (la cui disciplina è attualmente raccolta nel D.Lgs. n. 165 del 2001) è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti; i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato.

Ebbene, uno di questi principi prevede che la regolazione del trattamento economico dei dipendenti è attuata mediante contratti collettivi e che il contratto integrativo ha una precipua funzione di adeguamento delle clausole del contratto collettivo di livello superiore al contesto di riferimento (art. 40 D.Lgs. n. 165). Tale funzione può avere, a seconda delle indicazioni contenute nella contrattazione di livello superiore, carattere delegato e/o specializzato ossia come regolazione di materie non trattate dal contratto superiore (a condizione che non vi sia un esplicito divieto in tal senso) o come completamento della disciplina dettata dal livello superiore.

La disposizione contenuta nel contratto in esame (art. 2, comma 3 dell'accordo 24.10.2007) conferma l'assetto della contrattazione collettiva così come ricostruito dovendosi intendere il rinvio alle "contrattazioni integrative aziendali quadriennali" come la sollecitazione, rivolta agli organi competenti ed alle organizzazioni sindacali di livello locale, di verificare la compatibilità della disciplina di livello superiore alla specificità dell'ente territoriale, in modo da adeguare (integrando o completare) le clausole negoziali. Il tenore lessicale della clausola rende evidente che - in sede di Assessorato regionale - è stata ritenuta necessaria la verifica di compatibilità a livello locale, in modo da preservare l'autonomia negoziale tipica di ciascun livello di contrattazione.

La Corte territoriale - non affrontando il profilo dell'integrazione tra loro dei diversi livelli di contrattazione collettiva - non si è fatta carico di elaborare una interpretazione del contratto collettivo stipulato (il 24.10.2007) presso l'Assessorato regionale che fosse compatibile con i principi dettati dalla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 così come innanzi ricostruiti.

4. Il ricorso incidentale è inammissibile.

Secondo consolidato orientamento, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (ex plurimis Cass. n. 19959/2014).

Il motivo del ricorso non indica se si intende censurare la sentenza per violazione di norme di diritto o per nullità del procedimento e lamenta genericamente che il giudice di merito non ha individuato altra fonte in base alla quale far retroagire l'applicazione del c.c.n.I. giornalisti a data antecedente il 24.10.2007.

5. In conclusione, il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. Le spese dell'intero processo vanno integralmente compensate tra le parti, vista l'originalità della questione e in considerazione dell'intervento - nel corso del giudizio di merito - della sentenza della Corte Costituzionale sulle disposizioni legislative regionali poste a fondamento della domanda.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese dell'intero processo.