Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13383

Tributi - Importazioni - Irregolarità delle fatture relative all'acquisto delle merci importate - Responsabilità del rappresentante indiretto dell'importatore

Rilevato che

 

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. dist. di Livorno, depositata il 19 febbraio 2016, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato due avvisi di irrogazioni di sanzioni emessi nei confronti della V. s.r.I., quale rappresentante indiretto dell'importatore (la A. T. s.r.I.), per infedele dichiarazione doganale in ordine al valore delle merci importate;

- il giudice di appello ha escluso la responsabilità della contribuente in quanto alla stessa non poteva imputarsi alcuna negligenza, atteso che l'irregolarità delle fatture relative all'acquisto delle merci importate era emersa solo a posteriori, a seguito dell'esame di quelle messe a disposizioni delle autorità cinesi, non in possesso della contribuente;

- il ricorso è affidato a due motivi;

- resiste con controricorso la V. s.r.l. in liquidazione;

 

Considerato che

 

- con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione degli artt. 201 e 202, Regolamento CEE n. 2913/1992, e 303, Testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità del rappresentante indiretto in ragione del fatto che questi non sapeva, né avrebbe potuto sapere della irregolarità delle fatture presentate in dogana;

- il motivo è fondato;

- l'art. 201, par. 3, Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabile al caso in esame ratione temporis, stabilisce, in tema di obbligazione doganale all'importazione, che «Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana» e che «Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 [immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione oppure vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione] è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità,

possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali»;

- pertanto, quando una dichiarazione doganale per i regimi doganali di cui trattasi è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, sono debitori dell'obbligazione doganale il dichiarante o, in caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione doganale, oltre che, in ragione della finalità della norma di estendere la nozione di debitore a persone, diverse dal dichiarante, la cui azione abbia indotto le autorità doganali a fissare erroneamente l'importo dei dazi dovuti per legge in base a dati erronei, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione (cfr., sul punto, Corte Giust., 19 ottobre 2017, A);

- in linea con la regolamentazione comunitaria, l'art. 38, d.P.R. 1973, n. 43, vincola all'obbligazione doganale, generalizzatamente, tutti coloro si sono comunque ingeriti nell'operazione e, dunque, considerando obbligato al versamento dei dazi non solo l'importatore, ma anche l'eventuale suo rappresentante indiretto, a ciò tenuto quale sottoscrittore della dichiarazione o, comunque, «cooperante» al perfezionamento dell'operazione (cfr. Cass. 2 marzo 2012, n. 3285; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1577);

- la responsabilità del rappresentante indiretto dichiarante è logica conseguenza della nozione stessa della rappresentanza indiretta, la quale concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente, ma non determina, in rapporto ai terzi (compreso l'ufficio doganale), alcuna sostituzione (cfr. Cass. 19 settembre 2014, n. 19749; Cass. 27 marzo 2013, n. 7720);

- da ciò consegue che la contribuente, in quanto incontrovertitamente affiancata al proprietario/destinatario delle merci nella dichiarazione doganale (seppur con l'indicazione di rappresentante indiretto), non può essere considerata estranea alla conseguente responsabilità per i diritti daziari, atteso che, all'uopo, rileva anche la mera fattuale ingerenza nel perfezionamento dell'operazione d'importazione (cfr., altresì, Cass. 26 febbraio 2019, n. 5563);

- in ogni caso, grava anche sul rappresentante indiretto dell'importatore l'obbligo di vigilare - con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, c.c., alla natura dell'attività esercitata - sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, non essendo sufficiente ad integrare il requisito della buona fede, rilevante ai fini che qui interessano, lo stato soggettivo di non consapevolezza della irregolare introduzione della merce (cfr. Cass., ord., 8 febbraio 2019, n. 3739);

- orbene, la Commissione regionale, nell'escludere la responsabilità della contribuente in ragione della sua mancata consapevolezza della falsità delle indicazioni contenute nelle fatture presentate in dogana, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

- all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento del secondo con cui si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c., 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 55, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver il giudice di appello onerato amministrazione doganale di dimostrare che la contribuente non avesse adoperato la diligenza richiesta in relazione all'attività professionale esercitata;

- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. dist. di Livorno, in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.