Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1558

Permesso - Fruizione - Festività soppresse - Contrattazione collettiva di settore

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 19 aprile 2010, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da P.A. nei confronti dell’Azienda Napoletana Mobilità, avente ad oggetto, il riconoscimento, alla stregua della contrattazione collettiva di settore del diritto a fruire di una ulteriore giornata di permesso per essere risultato il numero delle giornate di permesso e ferie già in godimento ridotto unilateralmente dal datore di lavoro di un giorno a partire dal 2001 a seguito del ripristino ex lege n. 336/2000 della festività del 2 giugno, con condanna generica al risarcimento del danno per una somma commisurata alla mancata fruizione del permesso.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover escludere con riguardo alla formulazione della disciplina collettiva di riferimento la ricorrenza di una presupposizione tale da consentire di ritenere in quella sede autorizzata, a fronte del ripristino di una delle festività soppresse, l’automatica riduzione dei permessi compensativi in godimento.

Per la cassazione di tale decisione ricorreva l’ANM affidando l’impugnazione a due motivi, cui resisteva, con controricorso, l’A., il quale, poi, presentava anche memoria.

Peraltro, in prossimità dell’odierna udienza le parti depositavano presso la cancelleria della sezione un verbale di conciliazione con il quale componevano stragiudizialmente la vertenza concordando per l’abbandono del giudizio, non accompagnato, tuttavia, come pure previsto dall’atto di transazione, dall’istanza di estinzione del giudizio controfirmata per accettazione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità..