Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 05 aprile 2018

Approvazione dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 

TITOLO I

Norme generali

 

Art. 1

Natura giuridica, adesioni, sede, sistema camerale

 

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed esercita, in regime d'autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge.

2. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Valle d'Aosta.

3. A norma dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano.

4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e opera a Bruxelles attraverso un organismo di diritto belga, già appositamente costituito.

5. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte, altresì, del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

 

Art. 2

Scopi

 

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali.

Cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali - anche tramite le unioni regionali - e con le rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate.

2. L'Unioncamere sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.

Individua, altresì, le materie di rilievo generale, nell'ambito delle quali le camere di commercio comunicano ogni eventuale atto o provvedimento, anche di soggetti terzi, di cui esse siano destinatarie e i cui effetti possono coinvolgere le altre Camere o l'intero sistema, e provvede altresì a comunicarlo a tutte le altre camere di commercio interessate. L'Unioncamere promuove altresì il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle iniziative ed attività del sistema.

3. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche ed esercita altresì funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete o di carattere generale.

4. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa del sistema camerale, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico a norma del comma 18-bis, dell'art. 14, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, anche valorizzando l'attività delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi esteri di camere di commercio e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all'estero dei sistemi produttivi italiani.

5. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale dei programmi e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o di altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi. L'Unioncamere può altresì individuare e proporre le iniziative prioritarie per favorire l'applicazione del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come integrato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

6. L'Unioncamere esercita funzioni di proposta nei confronti delle altre istituzioni, degli organi legislativi, degli organi di governo, delle autorità indipendenti, nell'interesse del sistema camerale. Esercita altresì le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.

7. L'Unioncamere promuove la costituzione di società per la gestione delle partecipazioni strategiche del sistema camerale nelle infrastrutture.

8. L'Unioncamere può promuovere la creazione di servizi finanziari per la competitività del sistema imprenditoriale, mediante organismi appositamente costituiti ovvero in collaborazione con soggetti terzi.

9. L'Unioncamere, inoltre:

a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;

b) realizza e coordina studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;

c) favorisce e cura la gestione strategica delle informazioni detenute dal sistema camerale, sia direttamente che individuando linee di attività per le camere di commercio e i loro organismi;

d) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche;

e) contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per le camere di commercio e le categorie;

f) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge;

g) stipula, al fine del coordinamento delle iniziative, con il governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;

h) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale, anche stipulando accordi e intese con le associazioni imprenditoriali e sindacali e con le rappresentanze dei consumatori e utenti.

10. L'Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 3

Assise dei consiglieri camerali

 

1. L'assise dei consiglieri camerali può essere convocata dal presidente dell'Unioncamere per favorire la partecipazione degli amministratori delle camere di commercio alle attività del sistema camerale.

2. L'assise può essere generale, ovvero essere riunita in base ai settori rappresentati nei consigli camerali.

3. All'assise generale partecipano i componenti dell'assemblea dei presidenti delle camere di commercio e i consiglieri camerali; possono partecipare, all'occorrenza, i presidenti delle camere di commercio italiane all'estero, i presidenti delle Camere estere in Italia; l'assise esercita funzioni consultive su richiesta degli organi dell'Unioncamere.

 

TITOLO II

Struttura dell'Unioncamere

 

Art. 4

Organi

 

1. Sono organi dell'Unioncamere:

- l'assemblea dei presidenti delle camere di commercio, di seguito denominata «assemblea»;

- il comitato esecutivo;

- l'ufficio di presidenza, ove costituito;

- il presidente;

- il collegio dei revisori dei conti.

2. Tutti gli organi durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori dei conti è disciplinata dall'art. 2400 del codice civile. I componenti degli organi ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica che costituisce titolo alla partecipazione all'organo, scadono a questa data e decadono dalla carica. Il presidente dell'Unioncamere rimane invece in carica fino alla fine del mandato.

I componenti elettivi del comitato esecutivo che non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo senza una motivata giustificazione, decadono e sono sostituiti con le medesime procedure elettorali.

3. Tutti i componenti degli organi sono rinnovabili. Il presidente dell'Unioncamere può essere rieletto per una sola volta.

L'Unioncamere promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi collegiali.

4. I compensi per i componenti degli organi determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile e il trattamento di missione sono disciplinati dall'assemblea.

 

Art. 5

Assemblea dei presidenti delle camere di commercio

 

1. L'assemblea è composta dai presidenti delle camere di commercio e della Chambre della Regione Valle d'Aosta, che ne fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma e da chi abbia ricoperto nel mandato precedente la carica di presidente dell'Unioncamere.

2. Alle riunioni dell'assemblea partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante delegato da Assocamerestero e un rappresentante delegato dalla sezione delle camere di commercio miste.

3. La partecipazione è personale e non è ammessa la delega per le sedute nelle quali si procede alle elezioni di Organi dell'Unioncamere o di loro singoli componenti. Per le altre sedute il presidente impossibilitato a partecipare è sostituito dal vice presidente vicario della Camera di commercio o da un componente di giunta o da un altro presidente che non potrà ricevere più di due deleghe. Il regolamento di funzionamento degli organi dispone per l'attuazione del presente comma.

4. Spetta all'assemblea:

a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;

b) definire le linee programmatiche annuali dell'attività dell'Unioncamere;

c) approvare i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio;

d) determinare la misura dell'aliquota di cui all'art. 7 comma 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

e) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e con le modalità stabilite dal presente Statuto;

f) approvare il regolamento di funzionamento degli organi comprensivo del regolamento elettorale, il regolamento di gestione del fondo perequativo e il regolamento del fondo intercamerale;

g) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare;

h) impartire indirizzi e direttive e fornire orientamenti agli organismi partecipati;

i) disciplinare i compensi ed il trattamento di missione dei componenti degli organi dell'Unioncamere;

j) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale.

5. L'assemblea, su proposta del comitato esecutivo, individua i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere, a norma dell'art. 6, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; in mancanza di adeguamento, il rappresentante dell'unione regionale non può ricoprire alcuna carica in seno agli organi dell'Unioncamere.

6. L'assemblea elegge, con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento elettorale, tra i suoi componenti il presidente e, su sua proposta, otto vicepresidenti di cui uno vicario e i componenti del comitato esecutivo nel numero massimo consentito dalla legge in vigore al momento dell'elezione. Elegge altresì, su proposta del presidente, un componente effettivo e uno supplente del collegio dei revisori dei conti e nomina i componenti designati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'assemblea può delegare alcune proprie competenze al comitato esecutivo, tranne quelle ad essa riservate dalla legge e quelle di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), i), j).

 

Art. 6

Comitato esecutivo

 

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Unioncamere e dai seguenti componenti:

a) i vicepresidenti;

b) i presidenti delle unioni regionali delle camere di commercio;

c) il presidente della Chambre della Valle d'Aosta;

d) i componenti eletti dall'assemblea.

2. Il numero complessivo dei componenti del comitato esecutivo non può superare il numero di trentacinque, come definito dall'art. 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, calcolato con riferimento ai membri dell'assemblea. Alle riunioni del comitato esecutivo partecipano come invitati permanenti tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.

3. Il regolamento di funzionamento degli organi disciplina, tra l'altro, i casi nei quali i componenti del comitato esecutivo rivestano più qualifiche per le quali abbiano titolo alla partecipazione dell'organo, prevedendo le modalità di esercizio dell'opzione e le conseguenze del suo mancato esercizio. Il regolamento disciplina altresì i casi in cui una unione regionale si dovesse trovare temporaneamente senza presidente.

4. Il comitato esecutivo è organo amministrativo e di indirizzo politico ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) predisporre i programmi e le linee annuali di attività dell'Unioncamere, da sottoporre all'assemblea;

b) predisporre i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio, da sottoporre all'assemblea;

c) approvare le modifiche ai bilanci;

d) proporre all'assemblea i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere, a norma dell'art. 6, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

e) esprimere il parere previsto dall'art. 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;

f) deliberare, su proposta del presidente, la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Unioncamere in società, enti, associazioni, commissioni e ogni altro organismo;

g) assumere, le decisioni relative alle partecipazioni azionarie e quelle relative alla costituzione o partecipazione in associazioni, fondazioni e altri organismi;

h) formulare indirizzi e direttive alle strutture partecipate al fine di assicurare la necessaria coerenza della loro azione con le strategie di sistema;

i) definire, gli obiettivi di carattere strategico e assegnare al segretario generale il budget per la gestione dell'attività annuale;

j) esprimere la valutazione sui risultati conseguiti e sul segretario generale, con il supporto dell'organo indipendente di valutazione;

k) nominare l'organo indipendente di valutazione;

l) nominare, su proposta del segretario generale, i vicesegretari generali;

m) approvare, su proposta del segretario generale, il regolamento di organizzazione che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità;

n) provvedere alle attività di gestione del Fondo di perequazione, previste dall'apposito regolamento;

o) impartire le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma dell'art. 7, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e definire gli indirizzi per la stipula del contratto collettivo del personale dirigente e non dirigente delle camere di commercio;

p) deliberare la costituzione in giudizio e la promozione o la resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere.

5. Il comitato esecutivo può costituire l'ufficio di presidenza al quale può delegare, in via permanente, la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Unioncamere in società, enti, associazioni, fondazioni o commissioni, le decisioni relative alle partecipazioni societarie, la formulazione di indirizzi, direttive, indicazioni agli organismi partecipati. Il comitato esecutivo può altresì delegare, fino a revoca, all'ufficio di presidenza ogni altra funzione propria, ad eccezione di quelle relative alle lettere a), b), c), d), e), k), l) e m).

6. Spetta al comitato esecutivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate dalla legge all'ambito di autonomia della dirigenza.

 

Art. 7

Ufficio di presidenza

 

1. Il comitato esecutivo può costituire l'ufficio di presidenza che è composto dal presidente e dai vicepresidenti.

2. L'ufficio di presidenza esercita le funzioni delegate dal comitato esecutivo.

3. Non possono far parte dell'ufficio di presidenza coloro che ricoprono la carica di presidente, vicepresidente, amministratore delegato o titolare di funzioni operative degli organismi o delle società partecipati o costituiti dall'Unioncamere.

L'incompatibilità non opera per le cariche che gli statuti assegnano di diritto al presidente dell'Unioncamere.

4. I componenti per i quali sopravvenga la causa di incompatibilità di cui al comma 3 devono optare per una delle cariche e, in assenza di opzione, decadono dalla carica. Il regolamento di funzionamento degli organi definisce le procedure e le modalità di attuazione del presente comma.

 

Art. 8

Presidente

 

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Unioncamere.

Convoca e presiede l'assise dei consiglieri camerali. Convoca e presiede l'assemblea, il comitato esecutivo e l'ufficio di presidenza, ove costituito, fissandone gli ordini del giorno e esercitando il potere di proposta per i relativi provvedimenti.

2. Il presidente adotta in caso d'urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza di tutti gli altri organi.

3. Il presidente può invitare alle riunioni di ciascuno degli organi di cui all'art. 4, senza diritto di voto, rappresentanti del sistema camerale, esperti ed esponenti del sistema istituzionale e associativo, in relazione agli argomenti da esaminare e alle competenze relative.

4. Il presidente può indire riunioni con i vicepresidenti per discutere questioni attinenti alle proprie attribuzioni.

 

Art. 9

Vicepresidenti

 

1. In caso d'assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente vicario; in caso di impossibilità di questi, le funzioni vicarie sono svolte dal vicepresidente più anziano di età anagrafica.

2. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente vicario assume la reggenza dell'ente ed esercita le funzioni del presidente per il tempo necessario alla elezione del nuovo presidente.

3. Il presidente può chiedere ai vicepresidenti di coadiuvarlo nella formulazione di proposte di sua competenza e nei compiti di indirizzo politico-strategico dell'Unioncamere.

 

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti

 

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dall'assemblea.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dello sviluppo economico, un effettivo dal Ministro dell'economia e delle finanze, un effettivo e un supplente sono eletti dall'assemblea, su proposta del presidente. La composizione del collegio dei revisori dei conti rispetta i principi di pari opportunità tra uomo e donna e deve prevedere la presenza di componenti di entrambi i generi.

3. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è il componente effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico.

4. L'attività del collegio dei revisori dei conti è disciplinata dagli articoli 2, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio dei revisori dei conti esercita, altresì, gli altri compiti fissati nel regolamento di amministrazione e di contabilità.

5. I componenti del collegio dei revisori dei conti intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.

 

TITOLO III

Organizzazione dell'Unioncamere

 

Art. 11

Segretario generale

 

1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere; egli sovrintende alla gestione complessiva ed all'attività amministrativa, esercita i poteri di coordinamento, verifica e controllo dell'attività dei dirigenti, vigila sull'efficienza e rendimento degli uffici e ne riferisce agli organi secondo le rispettive competenze.

2. Il segretario generale propone all'organo competente i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 4, lettere l), m), o), adotta tutti gli atti di organizzazione riservati dalla legge all'ambito d'autonomia della dirigenza di vertice, proponendo all'organo competente la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attività, sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

 

Art. 12

Struttura organizzativa

 

1. Alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. La dirigenza è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina altresì le modalità di informazione degli organi sull'andamento dell'attività e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonché le modalità per la valutazione delle prestazioni da parte del segretario generale sui dirigenti e del comitato esecutivo sul segretario generale.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Unioncamere è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai contratti individuali.

 

Art. 13

Consulta dei segretari generali

 

1. La consulta dei segretari generali è organismo consultivo composto da non più di trentacinque componenti, individuati tra i segretari generali delle camere di commercio e delle unioni regionali e presieduto dal segretario generale dell'Unioncamere.

2. La consulta esprime pareri obbligatori e non vincolanti sui documenti relativi alle strategie triennali e alle linee di sviluppo del sistema camerale, su quelli relativi alle linee programmatiche annuali dell'attività dell'Unioncamere, nonché su richiesta degli organi.

3. I segretari generali delle camere di commercio e delle unioni regionali, in un'apposita riunione, definiscono le modalità di composizione della consulta, la quale nella prima riunione adotta il regolamento per il suo funzionamento.

 

Art. 14

Sezione delle Camere miste

 

1. La sezione prevista dal comma 3, dell'art. 1 del presente statuto è denominata «Sezione delle camere miste».

2. Per camere di commercio miste si intendono le camere di commercio italo estere o estere in Italia, associazioni operanti nel territorio nazionale previste dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nell'albo disciplinato dal decreto del Ministero del commercio estero del 15 febbraio 2000, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni.

3. L'Unioncamere contribuisce ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento dell'attività della sezione.

4. La gestione dell'attività della sezione è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dall'assemblea.

 

TITOLO IV

Norme di funzionamento degli organi

 

Art. 15

Convocazioni e deliberazioni

 

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione della metà più uno dei rispettivi componenti.

2. L'assemblea, quando è chiamata a deliberare sullo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti delle camere di commercio.

3. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

4. L'assemblea, per l'elezione del presidente, nei primi due scrutini adotta la deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax o tramite posta elettronica certificata a norma di legge, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'assemblea e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato esecutivo. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è per i presidenti la sede della Camera di commercio, e per gli altri quella dichiarata all'Unioncamere.

L'assemblea può essere convocata, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

6. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano.

Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione del presidente, dei vicepresidenti, dei componenti elettivi del comitato esecutivo, le votazioni avvengono per scrutinio segreto.

7. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione dell'assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dall'assemblea disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

 

TITOLO V

Gestione finanziaria

 

Art. 16

Risorse finanziarie

 

1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:

a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'assemblea a carico delle camere di commercio e della Chambre della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio;

b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;

c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti;

d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

2. Presso l'Unioncamere è costituito il fondo intercamerale d'intervento. Le contribuzioni del fondo, gestito in base ad apposito regolamento approvato dall'assemblea, finanziano i progetti e le iniziative, definiti in raccordo con i programmi del Ministero dello sviluppo economico, che l'Unioncamere assegna alle camere italiane all'estero e alle camere miste, per sostenere le politiche di internazionalizzazione del sistema camerale italiano.

3. Presso l'Unioncamere è istituito il fondo di perequazione ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni. I criteri generali di funzionamento del fondo sono contenuti nel regolamento di gestione del fondo, approvato dall'assemblea.

 

Art. 17

Controlli

 

1. La vigilanza sulla attività dell'Unioncamere spetta al Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni, come disposto dall'art. 12, comma 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Unioncamere comunica al Ministero dello sviluppo economico i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vicepresidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e l'istituzione di aziende speciali.

4. Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma 3 divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotti a trenta per le variazioni del bilancio preventivo, il Ministero dello sviluppo economico non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.

 

Art. 18

Scioglimento

 

1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attività e le eventuali passività di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle Camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.

 

Art. 19

Disposizioni finali

 

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per esteso nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

2. Le camere di commercio i cui organi siano stati sciolti per provvedimento dell'autorità competente, sono rappresentate nell'assemblea dai rispettivi commissari. Il commissario dispone soltanto dell'elettorato attivo. Il commissario che non può partecipare alle sedute dell'assemblea che non prevedono elezioni di organi dell'Unioncamere, può farsi rappresentare dal presidente dell'unione regionale di appartenenza.

3. La decadenza disciplinata dal secondo periodo del comma 2, dell'art. 4 viene meno nel caso in cui il componente acquisisca nuovamente, secondo le relative procedure e comunque entro trenta giorni dalla decadenza, la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all'organo.

4. Fino alla revisione dello statuto, che dovrà essere effettuata per dare attuazione al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, ai componenti del comitato esecutivo in rappresentanza delle unioni regionali poste in liquidazione ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e sue modificazioni, non si applica l'art. 4, comma 2, secondo periodo; gli stessi restano in carica, senza diritto di voto, fino al completamento del mandato in essere.

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 aprile 2018, n. 92.