Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 febbraio 2017, n. 4125

Licenziamento per giusta causa - Diritto di critica - Rispetto della verità oggettiva

Svolgimento del processo

 

1 - La Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello proposto da V.P. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla C.F. s.p.a. il 22 ottobre 2008 e la conseguente condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato e al risarcimento del danno quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso sino a quella della effettiva riammissione in servizio.

2 - La Corte territoriale ha premesso che all'appellante era stato contestato di avere sottoscritto un documento, indirizzato alla Procura della Repubblica di Velletri e al Ministero del Lavoro, con il quale venivano denunciate la utilizzazione illegittima della cassa integrazione guadagni straordinaria e altre violazioni, relative alla disciplina legale e contrattuale del lavoro straordinario, alla utilizzazione di fondi pubblici e alla normativa sulla intermediazione di manodopera.

3 - Il giudice di appello ha evidenziato che il diritto di critica non legittima il lavoratore a iniziative che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, siano idonee a ledere l'immagine e il decoro del datore di lavoro, determinando di conseguenza un possibile pregiudizio per l'impresa. Ha ritenuto che nella fattispecie detti limiti fossero stati travalicati perché sia le indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica di Velletri sia l'ispezione amministrativa avevano escluso la sussistenza degli illeciti denunciati. Ha aggiunto che il lavoratore prima di sollecitare l'intervento delle autorità avrebbe dovuto sincerarsi della verità di quanto denunciato e agire con maggiore prudenza e moderazione, tanto più che la parte finale dell'esposto dimostrava come lo stesso non fosse certo delle condotte, tra l'altro denunciate utilizzando termini gravemente lesivi dell'immagine e della reputazione della società. Infine la Corte territoriale ha evidenziato che il comportamento per la sua gravità era idoneo a ledere il vincolo fiduciario e a impedire la prosecuzione del rapporto, anche in considerazione della delicatezza delle mansioni assegnate ai lavoratori che operano nel settore della produzione alimentare.

4 - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.P. sulla base di due motivi. La C.F. s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1.1 - Con il primo motivo, articolato in più punti, V.P. denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c. nonché dell'art. 2119 c.c. e degli artt. 21 e 24 della Costituzione". In sintesi il ricorrente si duole della errata applicazione dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa ed evidenzia che l'esercizio del diritto di critica non scrimina il lavoratore solo qualora lo stesso travalichi, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva e la divulgazione delle notizie, all'interno o all'esterno della azienda, determini un pregiudizio effettivo al datore di lavoro. La Corte di appello, pertanto, ha errato nel ritenere priva di rilievo la mancanza di diffusione dell'esposto, indirizzato solo alle autorità competenti, e dal quale non era derivato alcun danno alla società. Aggiunge che il giudizio di proporzionalità deve essere effettuato in relazione agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, sicché il giudice del merito avrebbe dovuto considerare le mansioni svolte dal dipendente licenziato, operaio addetto alla macellazione, e non la attività della azienda, operante nel settore alimentare, e condurre anche una attenta indagine sull'elemento soggettivo della condotta.

1.2- Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2119 c.c. e per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare: che la denuncia era rimasta sconosciuta a tutti, tanto che la stessa società ne aveva appreso l'esistenza in modo casuale; che nessun pregiudizio era stato arrecato alla attività aziendale; che le espressioni ritenute inappropriate erano state comunicate solo a soggetti qualificati; che non era stata esercitata l'azione penale nei confronti del lavoratore per il reato di diffamazione sicché, evidentemente, la autorità giudiziaria aveva ritenuto di dovere disporre la archiviazione della querela presentata dalla società.

2 - E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della C.F. s.p.a. che, nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha invocato l'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella I. 7 agosto 2012 n. 134, nella parte in cui esclude che possa essere denunciato in Cassazione il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per le sentenze di appello che abbiano confermato la decisione di primo grado.

La disposizione non è applicabile alla fattispecie, sia perché il giudizio di appello risulta instaurato con ricorso del 7 aprile 2011 (il comma 2 dello stesso art. 54 limita la applicabilità della lettera a del comma 1 ai soli giudizi di appello introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto), sia in quanto viene qui in rilievo, in relazione al primo motivo di ricorso, l'ipotesi prevista dall'art. 360 n. 3 c.p.c..

2.1- Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti Cass. 12.9.2016 n. 17921).

In tema di licenziamento, poi, questa Corte ha affermato che la giusta causa costituisce una nozione che la legge configura con una disposizione, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, che richiede di essere specificata in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni, relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito (Cass. 16.5.2016 n. 10017 che richiama Cass. 2.3.2011 n. 5095 e Cass. 26.4.2012 n. 6498).

2.2 - E' stato, però, precisato che il vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. comprende anche la falsa applicazione della norma, ossia il vizio di sussunzione del fatto, che "consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Estranea a questo secondo momento è la censura di vizio di motivazione, che concerne l'erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa." (Cass. 26.9.2005 n. 18782 e Cass. 23.9.2016 n. 18715).

Il vizio di sussunzione è ipotizzabile anche nel caso di norme che contengano clausole generali o concetti giuridici indeterminati ma, per consentirne lo scrutinio in sede di legittimità, è indispensabile, così come in ogni altro caso di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito; altrimenti si trasmoderebbe nella revisione dell'accertamento di fatto di competenza di detti giudici (Cass. n. 18715 del 2016 cit.).

In altri termini "il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto è stato individuato nella distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata ad un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché - sia detto in breve - ogni qual volta un giudizio apparentemente di fatto si risolva, in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza d'una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d'azione della Corte Suprema" (Cass. 14 marzo 2013 n. 6501).

Esula, pertanto, dal vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. e ricade nella diversa ipotesi della falsa applicazione di norme di diritto la censura con la quale, in tema di licenziamento per giusta causa, si assuma che la condotta, ricostruita negli esatti termini indicati dal giudice del merito, non è idonea a giustificare il recesso immediato dal rapporto, perché non riconducibile alla nozione legale di giusta causa.

3- E' questa l'ipotesi che viene in rilievo nella fattispecie, nella quale occorre accertare se possa assumere rilievo disciplinare, ed eventualmente a quali condizioni e in quali limiti, la condotta del lavoratore che denunci all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa fatti commessi dal datore, in violazione delle norme penali o delle disposizioni che, nel disciplinare il rapporto di lavoro, nei suoi diversi e molteplici aspetti, impongono regole di comportamento soggette a sanzione.

Il Collegio ritiene di dovere dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte che, chiamata a valutare condotte analoghe a quella addebitata al ricorrente, ha escluso che la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale accaduti nell'azienda possa integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a condizione che non emerga il carattere calunnioso della denuncia medesima, che richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e, quindi, la volontà di accusare il datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi (in tal senso Cass. 14 marzo 2013 n. 6501 e Cass. 8.7.2015 n. 14249).

Invero è da escludere che l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., così come interpretato da questa Corte in correlazione con i canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (fra le più recenti in tal senso Cass. 9.1.2015 n. 144), possa essere esteso sino a imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all'interno dell'azienda, giacché in tal caso "si correrebbe il rischio di scivolare verso - non voluti, ma impliciti - riconoscimenti di una sorta di "dovere di omertà" (ben diverso da quello di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.) che, ovviamente, non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento" (Cass. n. 6501 del 2013).

Lo Stato di diritto, infatti, attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato che solleciti l'intervento dell'autorità giudiziaria di fronte alla violazione della legge penale, e, sebbene ritiene doverosa detta iniziativa solo nei casi in cui vengono in rilievo delitti di particolare gravità, guarda con favore la collaborazione prestata dal cittadino, in quanto finalizzata alla realizzazione dell'interesse pubblico alla repressione dei fatti illeciti.

Da ciò discende che l'esercizio del potere di denuncia, riconosciuto dall'art. 333 c.p.p., non può essere fonte di responsabilità, se non qualora il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, ossia agendo nella piena consapevolezza della insussistenza dell'illecito o della estraneità allo stesso dell'incolpato (si rimanda a Cass. pen. n. 29237/2010 e, quanto alla responsabilità civile, fra le più recenti a Cass. 10.6.2016 n. 11898).

La esenzione da responsabilità, anche nei casi di colpa grave (con le sole eccezioni previste, per i reati perseguibili a querela, dall'art. 427 c.p.p. e per i reati perseguibili d'ufficio, nei casi in cui avvenga costituzione di parte civile, dall'art. 541 c.p.p.), si giustifica considerando che la collaborazione del cittadino, che risponde ad un interesse pubblico superiore, verrebbe significativamente scoraggiata ove quest'ultimo potesse essere chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi a seguito di denunce che, sebbene inesatte o infondate, siano state presentate senza alcun intento calunnioso.

3.1- Proprio la presenza e la valorizzazione di interessi pubblici superiori porta ad escludere che nell'ambito del rapporto di lavoro la sola denuncia all'autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato, possa essere fonte di responsabilità disciplinare e giustificare il licenziamento per giusta causa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'iniziativa sia stata strumentalmente presa nella consapevolezza della insussistenza del fatto o della assenza di responsabilità del datore. Perché possa sorgere la responsabilità disciplinare non basta, quindi, che la denuncia si riveli infondata e il procedimento penale venga definito con la archiviazione della notizia criminis o con la sentenza di assoluzione, trattandosi di circostanze non sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa.

Si deve, poi, aggiungere che, a differenza delle ipotesi in cui è in discussione l'esercizio del diritto di critica, non rilevano i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio, e, quindi, può avere rilevanza disciplinare, giacché, come è già stato osservato da questa Corte, ogni denuncia si sostanzia nell'attribuzione a taluno di un reato, per cui non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile esercitare la relativa facoltà senza incolpare il denunciato di una condotta obiettivamente disonorevole e offensiva della reputazione dell'incolpato (Cass. 20.10.2003 n. 15646 e Cass. pen. n. 29237/2010 cit.).

3.2- I medesimi principi devono valere anche in relazione agli esposti inoltrati all'autorità competente che abbiano ad oggetto la commissione di illeciti sanzionati in via amministrativa. In tal caso, infatti, vengono in rilievo gli stessi interessi pubblici che giustificano la limitazione di responsabilità di cui sopra si è detto, sicché solo la consapevolezza della insussistenza del fatto denunciato può integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ove il lavoratore si sia limitato alla presentazione dell'esposto o della denuncia e si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.

4- La sentenza impugnata, che, pur dando atto della non divulgazione degli esposti, ha ritenuto violati gli obblighi di fedeltà e diligenza, per il solo fatto che le accuse non fossero state adeguatamente ponderate prima della presentazione delle denunce, va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: "Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa competente fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell'illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.".

Restano, conseguente, assorbite le censure relative al giudizio di proporzionalità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.