Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 aprile 2017, n. 10440

Lavoro - Contratto di affitto di ramo di azienda - Assunzione dei lavoratori - Recupero di sgravi contributivi - Cartella esattoriale

 

Fatti di causa

 

1. La P. I. s.p.a., poi denominata U. s.r.l., società in liquidazione, proponeva separati ricorsi in opposizione contro i ruoli e le cartelle esattoriali con le quali le era stato richiesto il pagamento di contributi a titolo di recupero di sgravi contributivi di cui aveva goduto ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 4, e 25 L. n. 223/1991 nel periodo da agosto 2004 e settembre 2006 (esclusi i mesi di aprile e maggio 2006) per avere assunto lavoratori posti in mobilità, provenienti dalla società fallita A. C. D. T.

2. Secondo l'ente impositore, si era realizzato tra le due società un contratto di affitto di ramo di azienda, della durata di dodici mesi, per la produzione di macchinari utensili e di componenti per l'industria elettronica e manifatturiera, e i lavoratori assunti, iscritti alle liste di mobilità, erano tutti dipendenti della società cedente.

Il Tribunale di Novara rigettava l'opposizione e la sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata il 20/6/2011.

Contro la sentenza, la U. s.r.l., in liquidazione, propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, cui resiste l'Inps con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con entrambi i motivi di ricorso la società censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 25 L. 23 luglio 1991, n. 223, dell'art. 2112 cod.civ., e 47 L. 29 dicembre 1990, nonché per vizio di motivazione. Assume, in sintesi, che l'assunzione dei lavoratori, licenziati e collocati in mobilità dalla precedente datrice di lavoro prima del contratto di affitto, escludeva la continuità tra la precedente e la nuova occupazione e quindi dava luogo ad una assunzione ex novo dei lavoratori, meritevole delle agevolazioni. Aggiunge che le assunzioni non erano l'effetto di uno specifico obbligo preesistente alla procedura di consultazione sindacale ma la conclusione di una serie di atti successivi al licenziamento svoltasi con la partecipazione degli organi della procedura fallimentare.

3. Il ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha puntualmente indicato la sequenza degli atti che hanno portato all'assunzione di quarantacinque lavoratori già dipendenti della A.C.D. fallita.

Ha precisato che:

a) la società era stata dichiarata fallita il 3 giugno 2004 e il tribunale aveva autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa fino al 30 luglio 2004;

b) il 21 luglio 2004 vi era stato l'esame congiunto ai sensi dell'art. 47 della L. N. 428/1990 e le parti avevano convenuto l'affitto del ramo di azienda della A.C.D. costituito dallo stabilimento di Burolo per un periodo di 12 mesi, con obbligo di assunzione da parte della affittuaria di almeno quarantacinque lavoratori già addetti al ramo, in deroga all'art. 2112 cod.civ. e 47, comma 5, L. cit.;

c) il 30 luglio 2004 il fallimento aveva affittato alla P. il ramo d'azienda e nell'agosto la società aveva assunto i quarantacinque lavoratori, già posti in mobilità;

e) l'amministratore delegato della P. era anche procuratore speciale della A.C.D.

Tali circostanze non risultano contestate.

In particolare, la società P. non pone in discussione l'avvenuta conclusione di un contratto di affitto di ramo di azienda, ma contesta che vi sia stata continuazione dei rapporti di lavoro e che non era tenuta all'assunzione del personale licenziato. Quest'ultima circostanza di fatto è tuttavia smentita dalla ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte territoriale, non censurata adeguatamente dalla parte, mentre, per converso, la Corte ha indicato a sostegno di tale affermazione la documentazione versata in atti (documenti 1 e 2 della produzione dell'Inps).

4. In punto di diritto, il quadro normativo si compone delle seguenti disposizioni.

L'art. 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 [poi abrogato ad opera dalla L. n. 92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. b), ma applicabile ratione temporis] riconosce il diritto alle agevolazioni contributive al datore di lavoro che, «senza esservi tenuto ai sensi del primo comma», assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

La L. 29 aprile 1949, n. 264 del 1949, art. 15, comma 6, e successive modificazioni, richiamata dall'art. 8, comma 1, cit., prevede che «I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno» (termine ridotto a sei mesi dal D.Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002, art. 6, in vigore dal 30.1.2003).

L'art. 2 comma 1 del d.l. n. 299 del 1994, conv. in L. 451 del 1994, ha poi aggiunto all'art. 8, dopo il comma 4, il comma 4 bis, il quale dispone che «Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. La predetta esclusione non opera nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori in mobilità venga effettuata nell'ambito di programmi concordati, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con le organizzazioni territoriali dei sindacati maggiormente rappresentativi.».

5. Questa Corte si è più volte pronunciata sulle norme su richiamate e ha chiarito che il legislatore ha individuato specifiche circostanze ostative (tempo di durata della mobilità, rapporti tra imprese consistenti in assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o in rapporti di collegamento o controllo tra imprese) impeditive degli indicati benefici, perché ritenute capaci di concretizzare comportanti elusivi e fraudolenti. Ha quindi precisato che il riconoscimento dei benefici contributivi in questione presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi (in tal senso, Cass. 27/6/2001, n. 8800; Cass. 9/2/2004, n. 2407; Cass. 3/8/2007, n. 17071; Cass. 20/9/2016, n. 18402).

6. Si è poi precisato che i benefici in esame non possono essere riconosciuti ove tra due imprese sia intervenuto un trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente: in tale ipotesi, non ha rilievo il disposto dell'art. 47, comma 5, della I. n. 428/1990, che, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 2112 cod.civ. in caso di trasferimento di azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi (Cass. 9/9/2015, n. 17838; Cass. 14/12/2011, n. 26873; Cass. 8/4/2011, n. 8069).

Tale esclusione discende dai fatto che la finalità delle agevolazioni è quella di favorire l'occupazione dei lavoratori effettivamente espulsi dal mercato del lavoro; poiché, a norma dell'art. 2112, primo comma, cod. civ., in caso di trasferimento di un'azienda (o di un suo ramo), il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento, questi è tenuto all'assunzione dei lavoratori; la sussistenza di un obbligo di assunzione ostativo alla percezione dei benefici viene dunque riferita al medesimo complesso produttivo che ha collocato i lavoratori in mobilità, senza che ne rilevi la diversa titolarità. Una formalizzazione di un negozio traslativo che rivesta i caratteri oggettivi della cessione d'azienda non può quindi comunque determinare elusione della normativa previdenziale, non disponibile dalle parti per effetto delle sue ripercussioni sulla finanza pubblica.

7. Ne consegue che ove l'azienda - intesa come complesso organizzato non solo di mezzi ma anche di lavoratori stabilmente addetti ad essa - abbia continuato o riprenda ad operare (non (importando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione totale o parziale di azienda), la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod.civ., come modificato dall'art. 47 I. n. 428 del 1990 e dal D.lg. n. 18 del 2001) il cui adempimento non giustifica l'attribuzione dei benefici contributivi in argomento non traducendosi in un reale incremento occupazionale; né assume alcun rilievo in contrario l'eventuale raggiungimento di un accordo tra impresa e sindacati in ordine alle modalità attuative del trasferimento di azienda in quanto simile accordo può derogare agli effetti voluti dal citato art. 2112 c.c. soltanto nella particolare ipotesi prevista dal 5° comma dell'art. 47 L. n. 428 del 1990 cit. (Cass. n. 2407/2004).

8. In questa stessa ottica, si è affermato che, ai fini di ottenere l'applicazione dei benefici contributivi, qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, quali lavoratori ed oggetto sociale, è onere dell'azienda dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura (cfr. al riguardo Cass. 12/11/1999 n. 12589 e Cass. n. 8800/2001, già richiamata) e, si aggiunge, delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire al complesso ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva (v. da ultimo sul tema Cass. 11/5/2016, n. 9682).

9. La corte territoriale ha fatto puntuale e chiara applicazione dei principi su espressi, con la conseguenza che, per un verso, non sussiste alcuna violazione di legge, né erronea sussunzione della fattispecie in esame nell'alveo applicativo delle norme su richiamate e, per altro verso, non è ravvisabile alcun difetto di motivazione avendo la Corte esaminato la documentazione prodotta ed espresso le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente tra le parti un contratto di affitto di ramo di azienda, - di per sé già sufficiente ad escludere i benefici contributivi invocati dall'odierna ricorrente, - nonché l'obbligo della società affittuaria di assumere parte dei lavoratori già alle dipendenze della società fallita.

Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, secondo il criterio della soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7200,00, di cui 7000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario e altri accessori di legge.