Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 12 febbraio 2019

Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per le operazioni finanziarie a rischio tripartito

Art. 1

(Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per le operazioni finanziarie a rischio tripartito)

1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per le "operazioni finanziarie a rischio tripartito", come disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto di riforma, adottate dal Consiglio di gestione di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 26 aprile 2018.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per le "operazioni finanziarie a rischio tripartito", di cui al comma 1, sono riportate nell’unito allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Dell’adozione del presente decreto è data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2

(Decorrenza)

1. Al fine di consentire ai soggetti richiedenti la garanzia del Fondo di adeguare le proprie procedure interne alle disposizioni e agli adempimenti introdotti con il presente decreto, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto di riforma, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. Nelle more dell’entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto di riforma, i soggetti garanti di cui all’articolo 1, lettera ddd), del medesimo decreto di riforma, possono presentare al Gestore del Fondo, a decorrere dalla data indicata dal Gestore stesso con propria circolare operativa e con le forme e modalità ivi riportate, richiesta per il rilascio dell’autorizzazione prevista all’articolo 1, lettera ccc), del decreto di riforma.

Allegato

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E LE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE "OPERAZIONI FINANZIARIE A RISCHIO TRIPARTITO"

 

(Testo dell’allegato)