Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 febbraio 2019, n. 37461

Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune, e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Dispone:

1. Per il periodo di imposta 2018, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 25-octies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, è pari al 30 per cento.

 

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), modificato dall’articolo 25-octies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

In particolare, il comma 632, e successive modificazioni, dispone che la riduzione forfetaria, definita nella misura del 30 per cento dal comma 1 dell’articolo 188-bis del TUIR, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.

Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d’Italia, sono pari per il 2017 a 1,1117 e per il 2018 a 1,1550. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2018 ha registrato un aumento dello 0,0433 rispetto alla media annuale del 2017, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a +3,895 per cento. L’aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporterebbe una diminuzione percentuale della riduzione forfetaria. Tuttavia, occorre tenere in considerazione che, ai sensi del medesimo comma 632 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, la predetta riduzione non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.

Con il presente provvedimento, su parere conforme della Banca d’Italia pervenuto con nota n. 0196363 del 13 febbraio 2019, viene determinata nel 30 per cento la riduzione forfettaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, comma 1, del TUIR da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone una riduzione forfetaria pari al 30 per cento anche per i redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia. Detta riduzione non è oggetto di alcun aggiustamento in conseguenza del rinvio esclusivo al comma 1 dell’articolo 188-bis del TUIR operato dal citato comma 632 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a; art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 188-bis, comma 1.

Legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, articolo 1.

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell’art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell’imposizione sul reddito delle società e che, tra l’altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 28.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), art. 1, commi 631, 632 e 633.

Decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria).

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

---

Provvedimento pubblicato il 15 febbraio 2019 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.