Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 giugno 2019, n. 16837

Rapporto di lavoro - Dirigente scolastico - Diniego di trattare con con i sindacati in determinate materie - Illegittimità - Accertamento

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 544/2014, ha riformato la pronuncia del Tribunale di Lucca che aveva accolto, nelle due fasi proprie del rito, l'azione dispiegata dalla Federazione dei lavoratori della conoscenza - CGIL e dal Sindacato Cobas di Lucca nei confronti del Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 28 L. 300/1970, per far accertare l'iIlegittimità del diniego del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "M. di Sant'A." di Stazzema di trattare con i sindacati nelle materie, ritenute interamente rimesse alla propria discrezionalità, indicate ai punti h), i) ed m) dell'art. 6 del C.C.N.L. Scuola 2005/2006, attinenti, nell'ordine a: modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano dell'attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo (lettera h); criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani (lettera i); criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto (lettera m).

2. La Corte territoriale riteneva, come già il primo giudice, che, effettivamente, la nuova formulazione dell'art. 40 del d. Igs. 165/2001, conseguita al d. Igs. 150/2009, comportasse la sottrazione delle predette materie alla contrattazione collettiva, in quanto riguardanti ambiti "attinenti all'organizzazione degli uffici".

Oltre a ciò, la Corte affermava che non risultava fondata, anche alla luce della sopravvenuta normativa di interpretazione autentica, la tesi, su cui aveva fatto leva la difforme pronuncia del Tribunale di Lucca, secondo cui la normativa transitoria prevista dal d. Igs. 150/2009 era tale per cui le nuove norme della contrattazione collettiva avrebbero trovato applicazione solo a far data dalla tornata sindacale successiva rispetto a quella in corso, sicché poi, essendo intervenuto il blocco ex lege della contrattazione stessa (d.l. 78/2010), la contrattazione collettiva nazionale pregressa era rimasta in vigore e continuava a regolare la materia della riconnessa contrattazione integrativa, qui in evidenza.

3. I summenzionati sindacati hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, poi illustrati da memoria.

Il Ministero è rimasto intimato.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 2, ccnl 2006/2009, dell'art. 28 L. 300/1970, degli artt. 34 e 54 d. Igs. 150/2009, degli artt. 5, 6 e 40 d. Igs. 165/2001, dell'art. 3 L. 15/2009 e degli artt. 1322, 1418 e 1419 c.c., sostenendo che, pur dopo il d. Igs. 150/2009, l'art. 40 del d. Igs. 165/2001, consentiva alla contrattazione collettiva nazionale di regolare, anche mediante rinvio alla contrattazione integrativa, le materie oggetto di giudizio.

Il secondo motivo denuncia sempre la violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 34, 54 e 65 d. Igs. 150/2009, art. 9 co. 17 d.l. 78/2010, art. 1 C.C.N.L. 2006/2009 art. 40 d. Igs. 165/2001, art. 3 L. 15/2009, art. 5 d. Igs. 141/2011, art. 11 disp. prel. c.c., il tutto sul presupposto che la normativa transitoria inerente le modifiche di cui al d. Igs. 150/2009 andrebbe intesa nel senso che (per effetto dell'art. 65, co. 5 del d. Igs. 150 cit.) solo la successiva contrattazione collettiva avrebbe potuto modificare gli ambiti previsti dai previgenti C.C.N.L. per la contrattazione integrativa e quindi, all'epoca dei fatti, essendovi stato blocco ex lege della contrattazione collettiva nazionale continuava ad applicarsi la previgente disciplina, in cui il C.C.N.L. prevedeva appunto la necessità di contrattazione integrativa su quelle materie.

Sostenendosi altresì che la norma di cui all'art. 5 d. Igs. 141/2011, secondo cui la dilazione di efficacia della nuova disciplina sulla contrattazione collettiva avrebbe riguardato la sola disciplina procedurale per la stipula dei relativi contratti, doveva intendersi come di portata innovativa, sollecitandosi in via subordinata, qualora si fosse intesa tale norma come munita effettivamente di portata interpretativa, la proposizione di questione di legittimità costituzionale, in riferimento ad art. 6 C.E.D.U. ed all'art. 117 Cost., per avere la norma modificato l'assetto giuridico successivamente al verificarsi dei fatti di causa.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.

3. Va premesso che il richiamo all'art. 40 d. Igs. 165/2001, operato sia dalla Corte territoriale, sia con il primo motivo di ricorso, non è in sé decisivo, in quanto la norma sostanzialmente rimette le questioni che riguardano la partecipazione sindacale alla disciplina dell'art. 9 del medesimo d. Igs. 165/2001, da integrarsi poi con quella degli artt. 5 e 6. Ciò posto non vi è poi dubbio che l'oggetto del contendere riguardi profili di microrganizzazione, relativi all'utilizzazione di personale già in forza in attività ordinarie o collaterali ad esse (art. 5 d. Igs. 165/2001) e non scelte sul fabbisogno o di macroorganizzazione (art. 6 d. Igs. 165/2001).

4. Dal punto di vista cronologico, la vicenda si inserisce nel periodo successivo alle modifiche che il d. Igs. 150/2009 ha apportato al d. Igs 165/2001 ed assume dunque rilievo decisivo la questione di diritto transitorio in merito al momento in cui tali modifiche sono divenute efficaci rispetto alla disciplina previgente.

4.1 In proposito l'art. 65 d. Igs. 150/2009, ha stabilito che «entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto» (comma 1), che «in caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili» (comma 2) e che (comma 5) «le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso».

4.2 Successivamente, il d. Igs. 141/2011 ha stabilito, al comma 1, che «l'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto» e quindi, al comma 2, che «l'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009».

4.3. I ricorrenti contestano che quella così impostata sia realmente norma interpretativa, sostenendo che si tratti di previsione innovativa, ma l'assunto è infondato.

In realtà, l'interpretazione puramente letterale dell'art. 65, co. 5, nel senso che tutte le norme del d. Igs. 165/2001 che richiamassero la contrattazione collettiva nazionale sarebbero entrate in vigore solo alla tornata contrattuale successiva, sarebbe tale da ingenerare una contraddizione all'interno della stessa disposizione.

Infatti, poiché dai commi 1 e 2 si evince che i contratti integrativi avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova disciplina di legge, divenendo altrimenti inefficaci e poiché la contrattazione integrativa pubblicistica è giuridicamente destinata ad operare nel quadro di quanto stabilito dalla contrattazione nazionale, si determinerebbe la conseguenza distonica per cui il predetto adeguamento del C.C.I. alla nuova normativa di legge avrebbe dovuto avere corso sulla base di una contrattazione nazionale, in tale linea ricostruttiva, che avrebbe potuto rimanere ferma a quanto disposto dalla normativa di legge previgente.

E' dunque chiaro che altra debba essere la lettura dell'art. 65, ad ispirare la quale non potrebbe che essere, per un verso, l'esigenza di pronto adeguamento che è insita nella disciplina dei primi due commi della disposizione e, per altro verso, la considerazione generale che l'intero sistema, quale innovato dal d.lgs. 165/2001, era tale, in difformità da quanto precedentemente previsto, da assicurare comunque preminenza alle disposizioni legali, salvo quanto da esse diversamente disposto, rispetto alla contrattazione collettiva nazionale (art. 2 d. Igs. cit. come modificato appunto dal d. Is. 150 cit.).

Pertanto la norma interpretativa, limitando, per quanto qui interessa, la dilazione di efficacia delle nuove disposizioni, rispetto alla contrattazione collettiva nazionale, solo alle regole procedurali di negoziato, esplicitava un contenuto dell'art. 65 che già era necessitato dall'esigenza di rendere tra loro compatibili i commi 1 e 2, da un lato, ed il comma 5.

Ciò in coerenza sia con i principi di fondo della nuova disciplina (art. 2 cit.), sia con l'esigenza, lineare rispetto al disposto dell'art. 97, co. 2, prima parte, Cost., di non rimettere l'adeguamento organizzativo del sistema rispetto al nuovo assetto di legge ai tempi potenzialmente incerti della futura contrattazione collettiva nazionale.

Quella in esame è dunque norma di effettiva interpretazione autentica dell'originario testo di legge, non a caso intervenuta a fronte di contrastanti orientamenti dei giudici di merito, né vi è manifestamente luogo a dubitare della legittimità costituzionale della stessa in relazione all'art. 117 Cost. ed all'art. 6 C.E.D.U.

Risultando infatti evidente, sulla base di quanto sopra argomentato, che essa è stata ispirata dall'esigenza di interesse generale di assicurare coerenza e certezza all'ordinamento giuridico, ovviando alla contraddittorietà altrimenti insita nel testo originario, e ciò a livello generale ed astratto, senza finalità di interferire rispetto ad una specifica controversia.

Non si può ipotizzare pertanto la lesione di un legittimo affidamento ingenerato nei consociati, stante la riscontrata ambiguità di formulazione del dettato normativo (su tali requisiti come idonei a giustificare l'adozione di norme di interpretazione autentica e quindi retroattive, v. tra le molte, in via di sintesi, recentemente, Corte Costituzionale 6 aprile 2016, n. 132).

Da ciò consegue che le nuove regole di cui all'art. 5 d. Igs. 165/2001 trovano applicazione fin dalla data di entrata in vigore del d. Igs. 150/2011 e che quindi sono esse a disciplinare la vicenda oggetto di causa.

4.4 Da quanto sopra deriva che, al caso di specie, riguardando esso un diniego di trattativa manifestato nel corso dell'anno 2011, trova applicazione l'art. 5 d. Igs. 165/2001, quale modificato dal d. Igs. 150/2009, ma nel testo anteriore alle modifiche poi apportate con l'art. 2, co. 17 d.l. 95/2012, conv. con mod. in L. 135/2012.

Pertanto, le decisioni oggetto del presente contenzioso, ratione temporis, erano da assumere «in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9, del medesimo d. Igs. 165/2001, ovverosia dalla norma che appunto rimette ai «contratti collettivi nazionali» la disciplina «delle modalità e gli istituti della partecipazione».

4.5 In definitiva, a partire dal d. Igs. 150/2012, la misura della partecipazione sindacale alle decisioni sulla c.d. microrganizzazione, è stata rimessa dall'art. 5 (e 9) d. Igs. 165/2001 alla disciplina della contrattazione collettiva, legittimata dapprima (tra l'entrata in vigore delle modifiche di cui al d. Igs. 150/2009 e le successive modifiche di cui all'art. 2, co. 17, d.l. 95/2012, conv,. con mod. in L. 135/2012) soltanto a prevedere una mera informativa, quindi (con le modifiche di cui all'art. 2, co. 17, cit.) a prevedere l'informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero l'esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro ed ora infine, con le ulteriori modifiche di cui all'art. 2 lett. b) d. Igs. 75/2017, a prevedere l'informativa predetta o, più ampiamente, «le ulteriori forme di partecipazione».

Il caso di specie rientra nella prima fase di tale evolversi della disciplina sulla partecipazione sindacale e dunque è corretto che la Corte territoriale abbia escluso la sussistenza di un qualche obbligo del Dirigente Scolastico non solo a contrarre, ma anche a procedere ad esame congiunto, risultando possibile soltanto che la contrattazione collettiva prevedesse un obbligo di previa informativa alle OO.SS., sulla quale non vi è però questione.

5. Il ricorso va quindi rigettato, senza nulla statuire sulle spese, atteso che il Ministero è rimasto intimato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13.