Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16173

Esposizione ad amianto su navi italiane -Rendita per malattia - Domanda - Soglia di indennizzabilità

 

Rilevato che

 

con sentenza n. 1161 del 2012, la Corte d'appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da G. R. avverso la sentenza del Tribunale della Spezia di rigetto della propria domanda tesa ad ottenere la rendita per malattia (asbestosi) messa in relazione causale con la prolungata azione della esposizione ad amianto su navi anche straniere nel periodo compreso tra il 1962 ed il 1986;

la Corte d’appello ha rilevato che dalla c.t.u era emersa una esposizione ad amianto su navi italiane, per cui era operativa la copertura assicurativa Ipsema (oggi gestita dall'Inail a seguito della legge 122/2010 che ha attribuito all’Inail le funzioni già svolte dall’Ipsema) solo dal 1957 al 1962; da ciò la Corte territoriale ha tratto la conclusione che il lavoro su navi estere avrebbe assunto il valore di causa sufficiente ad escludere il nesso eziologico, essendo quelle derivanti dall'esposizione su navi italiane percentuali irrilevanti a far raggiungere la soglia di indennizzabilità; avverso tale sentenza ricorre per cassazione G. R. formulando un motivo illustrato da memoria; resiste l'INAIL con controricorso;

 

Considerato che

 

con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 144 d.p.r. n. 1124/1965 in relazione alla regola di cui all'art. 41 cod. pen. ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ; in particolare, si denuncia la violazione della regola dell'equivalenza causale fissata nell'articolo 41 del codice penale, centrale nella disciplina delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro per cui nessun peso poteva essere attribuito dalla Corte territoriale alla maggior durata dei periodi di servizio presso navi estere rispetto a quelle italiane, trattandosi (come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio) al più di concause tutte equivalenti sul piano causale; aggiunge, ancora, il ricorrente che il c.t.u. non è neanche giunto alla conclusione di escludere una qualunque efficacia causale al periodo compreso tra il 1957 ed il 1962, di modo che se anche il R. avesse smesso di navigare nel 1962, non si potrebbe comunque escludere che l'asbestosi di cui era affetto non sarebbe stata contratta; deve osservarsi che la consulenza tecnica svolta in secondo grado, adeguatamente e puntualmente riprodotta nel ricorso per cassazione, è pervenuta a conclusioni non coincidenti con quanto statuito dalla Corte territoriale che ha motivato la pronuncia dando atto di un'espressa adesione all'esito dell'indagine peritale;

in particolare il c.t.u., come si legge nello stralcio della relazione riportato in ricorso senza contestazioni, ha evidenziato che < [...] l'esposizione ad amianto che ha causato detta malattia è avvenuta sia durante il periodo in cui il ricorrente era assicurato presso Ipsema (anni dal 1957 al 1962) sia in misura alquanto superiore (in rapporto all'incirca 2.0:6.8) durante quello successivo; è probabile che entrambe le esposizioni siano risultate necessarie - nella proporzione indicata - nel determinare la malattia, sebbene non possa essere escluso che ciascuno avrebbe potuto causarla anche isolatamente>;

i risultati della consulenza tecnica, che si riferiscono ad una malattia professionale , vanno poi utilizzati all'interno della disciplina assicurativa del rischio professionale oggetto del giudizio ed, in particolare, viene in rilievo il T.U. n. 1124 del 1965, art. 144, che prevede che "Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1 (..)" e che l'art. 1 include a sua volta nell'assicurazione obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965 (al n. 11) gli addetti alla navigazione marittima, senza distinzione di mansioni;

la tabella n. 8 allegata a detto T.U. prevede poi genericamente come causa di asbestosi tutte le lavorazioni che comportano l'impiego e l'applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto e si tratta di una definizione generica, onnicomprensiva di tutte le lavorazioni che comportano il contatto nei termini previsti con la sostanza nociva, e ciò a prescindere dalle previsioni normative, quali il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, che impongano per determinati settori l'adozione di cautele specifiche e che non si applichino alla navigazione marittima per le peculiarità che la caratterizzano; questa Corte di cassazione (Cass. n. 19399 del 2014) ha, pure, affermato che la normativa di riferimento depone univocamente per l'inclusione tra le malattie tabellate dell'asbestosi anche se contratta nella navigazione marittima, né sussisterebbero ragionevoli giustificazioni ad un'eventuale esclusione di tale settore di attività;

la questione giuridica da risolvere, dunque, si inserisce nell'ambito della vicenda interpretativa che riguarda l'operatività del sistema presuntivo dell'origine professionale in ipotesi di malattia tabellata; secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Cass. n. 13024 del 2017) quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata ) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella);

la presunzione in questione non è assoluta (Cass.14023/2004), rimanendo la possibilità per l'INAIL di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi; ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella; non potendo essere sufficiente neppure la prova di un fattore extraprofessionale di carattere concorrente (non idoneo, in quanto tale, a superare la rilevanza quantomeno concausale del fattore professionale tabellato);

la sentenza impugnata, laddove ha disconosciuto, senza spiegarne le ragioni, l'efficacia causale del periodo di esposizione all'amianto svolto su navi italiane nell'insorgere della silicosi, non ha seguito i principi sopra esposti;

in definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati;

il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.