Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 luglio 2016, n. 13818

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Insinuazione al passivo - Mancato avviso da parte del curatore - Domanda cd. "supertardiva" per causa non imputabile al creditore - Esclusione in caso di avvenuta notizia del fallimento

 

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Con decreto in data 10 marzo 2015, il Tribunale di Firenze, ha accolto l'opposizione allo stato passivo di L. SpA in A.S. proposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, nonostante la sua proposizione oltre tre anni dopo il decreto ministeriale di messa in A.S., atteso che il ritardo nella richiesta d' insinuazione non sarebbe dovuto a causa imputabile all'ente pubblico.

Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso L. SpA in A.S., con atto notificato il 7 aprile 2015, sulla base di un unico motivo articolato su tre profili di violazione di legge: artt. 101 L.F., 9 L. n. 205/2000, 170, IV co., c.p.c.

L’A.S. resiste con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato, giacché:

a) con riguardo all'accertamento della non imputabilità del ritardo del creditore supertardivo, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4310 del 2012) ha affermato il principio di diritto secondo cui «Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto»;

b) l'accertamento compiuto dal giudice di merito è un accertamento in fatto caratterizzato dall'esclusione (o dall'affermazione) dell'avvenuta notizia del fallimento o della dichiarazione di insolvenza della società debitrice, ricevuta dalla parte del rapporto giuridico di credito/debito;

c) il ragionamento giudiziale sul tema può certamente - in astratto - violare un principio di diritto e, quindi, essere, sotto tale profilo, censurabile da parte del ricorrente che intenda dimostrare l'avvenuta conoscenza del fallimento/insolvenza della debitrice, ma tale error iuris deve riguardare lo specifico accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito;

d) nella specie, la ricorrente A.S. intende mostrare che la conoscenza da parte dell'ente pubblico sarebbe avvenuta, ipso iure, per mezzo delle scansioni del processo amministrativo e delle sue vicende, sull'implicito - ma non condivisibile - presupposto che il difensore della parte (pubblica) abbia sicuramente comunicato al proprio cliente l'oggetto di una istanza di fissazione dell'udienza, nell'ambito di un giudizio pendente da anni presso il Consiglio di Stato, ed in pericolo di perenzione ultraquinquennale;

e) tuttavia, pur non escludendosi le deduzioni sugli effetti giuridici delle osservazioni della ricorrente rispetto alla parte avversaria in quel giudizio, con tali osservazioni non sì dà automaticamente dimostrazione dell'avvenuta comunicazione di quelle dichiarazioni (compiute dall'A.S.) alla parte sostanziale del rapporto (ossia alla Provincia), poiché l’accertamento della notizia del fallimento/insolvenza non può essere ottenuto per effetto di un atto processuale che non sia comunicato direttamente alla parte, ove non soccorra la dimostrazione (quand'anche data per via presuntiva) che il difensore di questa non abbia - per dovere o per opportunità - compiuto quella comunicazione al dominus del rapporto;

f) tale deduzione (e censura) non vien svolta in questa sede onde il ricorso si palesa, in parte, inammissibile, ed in parte, manifestamente infondato.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c..».

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse osservazioni critiche solo nel corso della discussione orale, da parte della difesa della ricorrente;

- che, tuttavia, tali osservazioni non appaiono idonee a far mutare il convincimento del Collegio, poiché tali deduzioni - ancora una volta - sono del tutto interne alle già esplicitate ragioni di inammissibilità/infondatezza delle deduzioni svolte con il ricorso per cassazione (e sopra illustrate nella Relazione del Consigliere incaricato);

- che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;

- che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, che si liquidano come da dispositivo, e al raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi € 6.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.