Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 ottobre 2016, n. 20225

Prestazioni di lavoro temporaneo - Proroghe - Superamento del termine - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso in data 29.11.2005 al Tribunale di Ancona, (...) impugnava il contratto di prestazioni di lavoro temporaneo concluso in data 24.2.2003 con la società (...), svoltosi fino al 19.4.2003 per effetto di due proroghe, deducendo il superamento del termine di scadenza stabilito nel contratto e chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della società utilizzatrice (...) ovvero,  in subordine, della fornitrice (...).

La società proponeva domanda di man leva nei confronti della società. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 20.2-12.4.2007 (nr. 164/2007), accoglieva il ricorso dichiarando costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società (...) e condannando la stessa società al pagamento in favore del delle retribuzioni maturate a far data del 3 settembre 2003; accoglieva la domanda di manleva, condannando la società (...) a tenere indenne la (...) di quanto dovuto in esecuzione della sentenza.

Avverso la sentenza proponevano separato appello le due società.

Alla udienza di discussione del 14.5.2010 i due appelli venivano riuniti; la società (...) rinunziava all'appello nei confronti del lavoratore, con il quale la lite era stata transatta.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14-26 maggio 2010 (nr. 269/10):

- dichiarava improcedibile, per effetto della intervenuta rinunzia, l'appello proposto dalla società (...) nei confronti di (...)

- accoglieva parzialmente l'appello della società (...) dichiarando la stessa società obbligata a tenere indenne la società (...)  limitatamente alle retribuzioni maturate dal 3 settembre 2003 al 20 febbraio 2007 e detratto I'aliunde perceptum (€ 4.014,18).

La Corte territoriale esponeva che -a tenore dell'articolo 3, co. 3 e 4, L. 196/1997 - era richiesta la forma scritta per la proroga del periodo di assegnazione del lavoratore temporaneo non soltanto relativamente alla proposta di proroga ma anche per la accettazione del lavoratore; in assenza della manifestazione del consenso del lavoratore con atto scritto non era rilevante il fatto che egli avesse reso le sue prestazioni all'utilizzatore.

Quanto alla eccezione di mutuo consenso, la richiesta di conciliazione del lavoratore, intervenuta a brevissima distanza di tempo, smentiva la pretesa intesa sulla risoluzione del rapporto di lavoro, senza che potesse assumere contrario rilievo l'elemento, meramente negativo, dell' attesa nel proporre la azione giudiziaria.

I rapporti di lavoro conclusi dal (...) dopo la cessazione del contratto di causa erano di apprendistato e si erano protratti per periodi non lunghi; la perdurante volontà di trovare sbocchi occupazionali non implicava la volontà di risolvere il precedente rapporto.

Fondato era il motivo di appello con cui si denunziava la mancata detrazione dell'aliunde perceptum, limitatamente al periodo considerato ai fini del risarcimento (successivo al 3.9.2003), per complessivi € 4.014,18.

Da ultimo, andava confermato l'obbligo di rivalsa della impresa fornitrice di lavoro temporaneo, fondato sulla inesatta informazione da essa fornita all'utilizzatore circa la intervenuta proroga del contratto di lavoro.

Vi erano precisi obblighi del fornitore nei confronti dell'utilizzatore, tanto nella fase della contrattazione con il lavoratore, onde tutelare gli interessi del terzo-utilizzatore, che in punto di informazione.

La (...) aveva assunto che le due missive con le quali aveva comunicato alla società utilizzatrice la intervenuta proroga riguardavano il solo contratto di fornitura e non anche il contratto stipulato con il lavoratore.

Tale tesi non considerava che nelle comunicazioni vi era espresso riferimento anche all'articolo 3 co.3 L.196/1997, norma relativa alla disciplina del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo - ed in particolare alla sua forma e contenuti- sicché la comunicazione era idonea ad indurre in errore l'utilizzatore.

L'obbligo di manleva doveva essere limitato temporalmente al momento in cui la (...) essendo direttamente obbligata alla reintegrazione, avrebbe potuto evitare l'aggravamento del danno, provvedendo ad utilizzare il lavoratore.

Tale momento era individuabile soltanto dalla data della sentenza esecutiva di primo grado, con conseguente limitazione della responsabilità della (...) alle retribuzioni maturate fino al 20.2.007.

Per la Cassazione della sentenza ricorre la società (...) articolando cinque motivi.

Resiste con controricorso la società (...) successivamente dichiarata fallita.

Nei confronti (...) il ricorso non è stato notificato.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente la Corte precisa che la dichiarazione di fallimento della parte controricorrente non costituisce causa di interruzione del presente giudizio; deve infatti escludersi la possibilità di estendere al giudizio di cassazione, pure in mancanza di una espressa precisazione in tale senso, la disposizione dell'articolo 43, ultimo comma, della legge fallimentare - (che ha incluso espressamente tra gli effetti processuali della apertura del fallimento l’interruzione del processo di cui sia parte il fallito) - giacché la disciplina del giudizio di legittimità è dominata dall'impulso d'ufficio e risulta incompatibile con l'applicabilità delle cause di interruzione previste in via generale dalla legge processuale (in termini: Cassazione civile, sez. I, 01/10/2014, n. 20722).

Non rileva ai fini della procedibilità della impugnazione la mancata notifica del ricorso a (...) non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario e venendo in discussione in questa sede il solo rapporto tra le due società fornitrice ed utilizzatrice.

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunziato - ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cpc - violazione e falsa applicazione degli articoli 1219 cc. e 112 cpc.

La censura afferisce al l'omesso esame da parte del giudice del l'appello, in conseguenza della rinunzia all'appello da parte della (...) della questione della inidoneità della richiesta di reintegra del lavoratore a costituire in mora il datore di lavoro ( pagina 10 della sentenza impugnata).

Il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello aveva errato nel non procedere all'esame, giacché si trattava di una eccezione in senso lato o improprio, come tale non soggetta a preclusioni e decadenze e rilevabile anche d'ufficio sulla base delle risultanze acquisite al processo.

Ha comunque riproposto in questa sede di legittimità la questione della mancata offerta delle prestazioni di lavoro da parte del (...) in quanto introdotta nel giudizio di merito dalla (...) e non implicante nuovi accertamenti in fatto.

Il motivo è infondato.

Nella fattispecie di giudizio appare assorbente, rispetto alla prospettata questione della rilevabilltà d'ufficio de! difetto di costituzione in mora del creditore, la regola processuale di cui all'articolo 329 u.c. cpc, sulla definitività delle parti non impugnate della sentenza, In sostanza la rinunzia all'appello della società (...) originariamente proposto anche in punto di erroneità della individuazione del dies a quo della costituzione in mora, ha comportato la definitività della relativa statuizione di primo grado, per mancanza di impugnazione.

La formazione del giudicato interno sul punto esclude, dunque, la rilevabilità di ogni ulteriore questione, come correttamente statuito nella sentenza qui impugnata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunziato - ai sensi dell'articolo 360 co. 3 cpc - violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 10 della legge 196/1997.

Con il motivo si censura la statuizione sulla necessità della forma scritta del consenso del prestatore di lavoro temporaneo alla proroga del termine apposto al contratto.

Il ricorrente ha evidenziato sia la specialità del contratto di lavoro interinale, che si svolge presso un soggetto-terzo rispetto al datore di lavoro, che gli usi invalsi circa la forma della proroga del termine; ha richiamato a sostegno della interpretazione proposta la giurisprudenza di legittimità relativa alle disposizioni dell'articolo 2 L. 230/1962 e dell'articolo 3 D.lvo 368/2001, in materia di proroga del contratto a termine.

Ha sollecitato una revisione del contrario orientamento espresso da questa Corte in materia di contratto di prestazione di lavoro temporaneo (sentenza nr. 16017/2006).

Il motivo è infondato.

L'articolo 3, co. 4 L. 196/1997, vigente ratione temporis, stabiliva che la proroga del periodo di assegnazione del lavoratore inizialmente stabilito potesse essere effettuata, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, "con il consenso del lavoratore e per atto scritto".

Questa Corte, con l'arresto nr. 16017/2006 cui in questa sede si intende dare continuità, ha chiarito che la proroga del contratto di lavoro interinale costituisce negozio giuridico contrattuale e non atto unilaterale; ciò comporta che se il legislatore, derogando al principio di libertà della forma indirettamente sancito dall'art. 1350 cod. civ., richieda la scrittura ad substantiam, questo elemento formale investe tutte le dichiarazioni di volontà dei contraenti, le quali, per avere rilevanza giuridica, debbono essere manifestate per iscritto (Cass. 27 maggio 1971 n. 1573, 2 gennaio 1997 n. 2, 14 maggio 1993 n. 5486,18 giugno 2003 n. 9687).

Ad identica soluzione questa Corte è pervenuta anche in punto di interpretazione della analoga disciplina prevista per il contratto di lavoro in somministrazione dall'articolo 22 co. 2 D.Lvo 276/2003 (Cass. sent. 21520/2014).

La necessità della forma scritta esclude poi la possibilità che l'accordo possa concludersi con l’inizio della esecuzione del contratto - a tenore dell'articolo 1327 cc. - o che la volontà del lavoratore possa essere validamente espressa per fatti concludenti.

Non giova invece il richiamo alla disciplina del contratto di lavoro a termine giacché per tale fattispecie contrattuale la legislazione non prevede la necessità della forma scritta ad substantiam per la proroga del termine, tanto nel regime di cui all'articolo 4 D.lvo 368/2001 (Cass. sez. lav. 1058/2016) che nel previgente regime ex lege 230/62.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha impugnato la sentenza - ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e nr. 5 cpc - in punto di ritenuta insussistenza della risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 1372 cc.

Ha assunto il mancato esame di alcune evidenze probatorie di rilievo decisivo ovvero:

- Il fatto che dopo il primo tentativo di conciliazione il (...) non si era presentato alla convocazione della Direzione Provinciale del Lavoro, come dal verbale del 26.3.2003 agli atti del fascicolo di primo grado di parte convenuta;

- Il fatto che il (...) aveva proposto due tentativi di conciliazione ed impugnato il licenziamento senza mai offrire la prestazione o richiedere la riammissione in servizio (documenti 5 e 7 della produzione del ricorrente);

- Il fatto che egli aveva percepito le competenze di fine rapporto senza sollevare alcuna contestazione

circostanze che si univano ai rilievo che egli aveva trovato altra occupazione subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro presso almeno due datori di lavoro e che aveva proposto la azione dopo due anni e sette mesi dalla cessazione del rapporto.

Ha denunziato la illogicità della motivazione, fondata sulla richiesta del tentativo di conciliazione, per non avere considerato: che tale atto poteva essere mirato anche ad un mero riconoscimento economico, non avendo il lavoratore offerto le sue prestazioni ed avendo altresì reperito altra occupazione; che la richiesta del tentativo di conciliazione era all'epoca dei fatti propedeutica alla introduzione di qualunque giudizio; che comunque la azione era stata intrapresa più di due anni dopo.

La società ricorrente ha ancora denunziato la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui si evidenziava la breve durata dei rapporti di lavoro instaurati successivamente alla cessazione del rapporto di causa ed ha assunto che la rioccupazione era in sé inconciliabile con il persistere dell'interesse a riprendere servizio. Ulteriore illogicità, ha esposto la ricorrente, era dovuta all'immotivato rigetto, in quanto asseritamente generica, della richiesta di ordinare la esibizione delle dichiarazioni reddituali per gli anni dal 2004 al 2006 onde verificare se dopo avere lavorato per ben otto mesi nell'anno 2003 (dall'1.5 al 31.12), a fronte di appena 44 giorni di durata del rapporto di causa, il avesse reperito altra occupazione.

Il ricorrente ha dedotto da ultimo il vizio di falsa applicazione dell'articolo 1372 cc.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente va evidenziato che il giudizio relativo alla esistenza del consenso del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro è giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità nei limiti di cui al numero 5 dell'articolo 360 cpc.

Per costante giurisprudenza di legittimità il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, I’esame e la valutazione operata dal giudice del merito; il vizio di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" deve essere poi riferito ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" secondo la formulazione della norma risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis (laddove il testo previgente riferiva il medesimo vizio ad un "punto decisivo della controversia).

Il giudice del merito ha ritenuto che la volontà del lavoratore di risolvere il rapporto fosse incompatibile con la richiesta immediata del tentativo di conciliazione.

I fatti di cui in questa sede si lamenta il mancato esame appaiono invece privi di decisività.

Ed invero:

- La circostanza che il (...) dopo avere richiesto in data 6.6.2003 il tentativo di conciliazione non si sia presentato dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro non è significativa alla luce del fatto che prontamente, in data 14.7.2003, egli esperiva un nuovo tentativo di conciliazione, che veniva regolarmente svolto e si concludeva in data 22.7.2003 con esito negativo;

- Il fatto che la richiesta del tentativo di conciliazione non contenesse l'offerta della prestazione è privo di rilievo, giacché tale richiesta è diretta alla commissione di conciliazione e non già al datore di lavoro; ciò che rileva è, piuttosto, la volontà, univocamente risultante, di contestare la cessazione del contratto di lavoro.

- Analogamente, la richiesta del (...) di reintegra nel posto di lavoro, spedita attraverso un legale in data 27.8.2003, denota la volontà di contestare la scadenza del contratto di lavoro ed è incompatibile con la volontà di risolverlo; su tale valutazione non incide la mancanza della offerta della prestazione di lavoro, che attiene al diverso piano del risarcimento del danno.

- Sulla irrilevanza della percezione del TFR come condotta di per sé significativa del mutuo consenso vi è costante giurisprudenza di questa Corte, in quanto la accettazione delle competenze di fine rapporto trova logica giustificazione alternativa in esigenze di tipo alimentare.

Escluso il vizio di omessa motivazione, per quanto sin qui osservato, neppure si ravvisa il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione quanto all'apprezzamento fatto dalla Corte territoriale in ordine al decorso del tempo ed alla stipula di due successivi contratti di lavoro.

La Corte di merito ha rilevato:

- che la impugnazione del contratto di causa era coeva alla stipula dei contratti di apprendistato;

- che gli stessi avevano avuto breve durata;

- che il reperimento di altra occupazione di per sé non implica la volontà risolutiva del precedente rapporto;

- che non assumeva rilievo il tempo decorso per la proposizione della azione giudiziaria.

La ricostruzione della volontà delle parti compiuta non è affetta dal vizio logico denunziato giacché II tempo trascorso tra le iniziative di impugnazione stragiudiziale ed il deposito del ricorso, pari a circa un biennio, non è tale da indicare univocamente una sopraggiunta contraria volontà del lavoratore; la brevità dei diversi rapporti di lavoro conclusi egualmente non consente di ritenere cessati la volontà e l'interesse de espressi con plurimi atti, a proseguire il rapporto di causa.

Da quanto esposto in punto di motivazione della sentenza emerge la insussistenza del vizio di violazione dell'articolo 1372 cc.

4. Con il quarto motivo la società ricorrente ha denunziato - ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cpc - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla statuizione di mancato accoglimento della richiesta di ordinare la esibizione della dichiarazioni dei redditi del onde provare l'aliunde perceptum.

Ha osservato che la richiesta di esibizione non era generica, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata (pagina 20), essendo stati individuati i documenti di cui si chiedeva la esibizione; la richiesta inoltre non era esplorativa poiché vi era prova del reperimento di altra occupazione. L'ordine di esibizione costituiva l'unico mezzo di prova cui la società poteva ricorrere, non avendo la possibilità di reperire testi o assumere informazioni.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata non contiene alcuna pronunzia sulla richiesta dell' ordine di esibizione e tanto meno in punto di sua genericità sicché la censura resta del tutto inconferente rispetto ai contenuti della decisione .

Nè il ricorrente ha adempiuto all'onere di indicare in ricorso la sede processuale in cui la richiesta dell'ordine di esibizione era stata proposta - e poi coltivata - ed il momento in cui era stato reso il contestato provvedimento di rigetto della istanza onde consentire a questa Corte di valutare sotto altro profilo la ammissibilità del motivo.

5. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'articolo 360 nr 5 cpc, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla statuizione di accertamento dell'obbligo di garanzia e di manleva.

Ha dedotto di non avere mai comunicato alla fornitrice per iscritto la intervenuta proroga del contratto di prestazione di lavoro temporaneo ma di essersi limitata a comunicare la proroga del contratto commerciale di fornitura, riferita genericamente a due risorse (che avrebbero potuto essere anche lavoratori diversi dal (...).

La Corte di merito trascurava di considerare che nello svolgimento del rapporto di lavoro non vi erano contatti tra la impresa fornitrice ed il lavoratore e che questi rendeva la sua prestazione presso l'utilizzatore , con il quale aveva rapporti diretti: la (...) prima di accettare le prestazioni del (...) era tenuta dunque a verificare se il lavoratore avesse effettivamente sottoscritto la proroga.

Essendo configurabile quantomeno una corresponsabilità della (...) - ex articolo 1227 co.1 cc. - non sussisteva un suo diritto di garanzia e di manleva.

Il motivo è inammissibile.

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 prevede "l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" laddove il testo previgente riferiva il medesimo vizio ad un "punto decisivo della controversia" .

I "fatti" in ordine ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono i "fatti principali", ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati dall'art. 2697 c.c. ovvero al più i "fatti secondari": in ogni caso il termine "fatto" non può considerarsi equivalente a "questione" o "argomentazione", dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, non assimilabile a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo (Cfr. Cassazione civile, sez. trib., 08/10/2014, n. 21152).

Con la censura viene indicato quale unico fatto storico oggetto del preso vizio di motivazione il contenuto di una delle due missive con le quali, per quanto si legge in sentenza, la (...) aveva dato notizia aII'utilizzatore (...) della intervenuta proroga; la ricorrente ha contestato che esso potesse indurre in errore la società destinataria quanto alla legittimità della proroga del contratto di lavoro.

La censura tuttavia non coglie le concorrenti ed autonome rationes decidendi sulla base della quali è stato affermato con la sentenza impugnata l'obbligo di manleva; si legge in sentenza (pagina 26): "Ma anche a prescindere da tale valutazione in fatto, non può prescindersi da quanto si è premesso circa la configurabilità di uno specifico dovere di attivazione per garantire l'interesse dell'utilizzatore alla proroga (provvedendo alla stipula del collegato contratto di lavoro con modalità che ne garantiscano la giuridica efficacia e regolarità) e soprattutto di informazione".

Tali argomentazioni non attengono ad un fatto storico ma affermano la esistenza in punto di diritto di precisi obblighi di attivazione e di informazione del fornitore di lavoro temporaneo per la tutela degli interessi dell'utilizzatore; in sostanza il giudice del merito ha affermato sussistere un obbligo del fornitore di lavoro temporaneo di tutelare gli interessi dell'utilizzatore sia provvedendo alla conclusione di un patto valido con il lavoratore sia comunicandogli ogni possibile ragione di contestazione.

La relativa statuizione non può essere censurata sotto il profilo del vizio della motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., che concerne esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione e non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di (...), che liquida in € 100 per esborsi ed € 5.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.