Atti di riscossione coattiva: la mancata impugnazione non "cambia" la prescrizione

Lo spirare del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale (Corte di Cassazione, ordinanza 10 aprile 2019, n. 10042)

Una Corte d'appello territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, aveva annullato le intimazioni di pagamento notificate a un lavoratore autonomo dal Concessionario della riscossione per il pagamento di contributi previdenziali già richiesti con cartelle esattoriali non opposte, per intervenuta maturazione della prescrizione quinquennale successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali.
Ricorreva così in Cassazione il concessionario, lamentando che la sentenza impugnata, nel valutare l'eccezione di prescrizione, avesse calcolato correttamente il relativo decorso a far data dalla notifica delle cartelle di pagamento non opposte, ma aveva errato nel ritenere quinquennale il detto termine, dovendo invece trovare applicazione l'art. 2953 c.c., secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Per la Suprema Corte il motivo è infondato. Il credito previdenziale è infatti assoggettato ad una disciplina di legge specifica (art. 3, co. 9, L. n. 335/1995), per cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei seguenti termini:
- dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà (art. 9-bis, co. 2, D.L. 29 marzo 1991, n. 103), ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996, tale termine é ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Tale disciplina è quindi improntata al principio di "ordine pubblico" della irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 e da altre pronunce di Cassazione (ex multis, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21830).
In sostanza, stante il disposto normativo (art. 3, co. 9, L. n. 335/1995), la prescrizione ha nel caso un'efficacia effettivamente estintiva, e non soltanto acquisitiva in favore del soggetto passivo del potere di contrastare la pretesa avanzata dal creditore, posto che il decorso dei termini previsti dalla legge preclude il versamento dei contributi.
Di qui, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito contributivo e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione del credito (art. 3, L. n. 335/1995) e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale (art. 2953 c.c.). Il termine breve si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
Tantomeno è rilevante a tal fine il richiamo agli effetti derivanti dalla mancata opposizione alle cartelle di pagamento, giacché la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016).