Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 22 maggio 2019, n. 46

Novità in materia di formazione professionale: 1 Modifiche al Protocollo d'intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell'adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali - 2 Protocollo d'intesa CNDCEC-ASSIREVI per il riconoscimento delle attività formative realizzate dalle società di revisione aderenti ad ASSIREVI ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto in capo agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

 

Nei giorni scorsi è stato siglato il nuovo protocollo d'intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Questa seconda versione del protocollo, che Le trasmetto in allegato, oltre a contenere i riferimenti al vigente Regolamento FPC pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2018, prevede che:

il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali a partire dal 2019 possono erogare le attività formative anche a favore dei revisori legali non iscritti nei nostri albi (art. 3 bis);

la partecipazione agli eventi in qualità di relatore consente l'acquisizione dei crediti formativi (art. 1, comma 6).

Colgo l'occasione per trasmetterle anche il Protocollo d'intesa siglato con ASSIREVI, nel gennaio scorso, per il riconoscimento delle attività formative realizzate dalle società di revisione aderenti ad ASSIREVI ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo posto in capo agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Visto l'art. 5, comma 10 del d.lgs. 39/2010 che riconosce sia l'attività di formazione effettuata all’interno delle società di revisione legale sia quella svolta presso gli Ordini territoriali equipollente ai fini dell’assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, si è ritenuto opportuno non duplicare l'obbligo formativo degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che operano all'interno delle società di revisione.

In virtù del protocollo siglato con ASSIREVI le società di revisione potranno richiedere l'accreditamento delle attività formative da loro realizzate e trasmettere successivamente al Consiglio Nazionale gli elenchi degli iscritti nei nostri albi che hanno partecipato a tali eventi. Sarà cura del Consiglio Nazionale, attraverso il portale della formazione, trasmettere agli Ordini territoriali gli elenchi dei partecipanti e dei crediti formativi acquisiti affinché ne possano tener conto ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo posto dal Regolamento FPC.

Nei prossimi mesi sul portale FPC saranno disponibili anche i dati relativi ai crediti formativi acquisiti per il tramite delle attività formative realizzate dalle società di revisione aderenti ad ASSIREVI negli anni 2017 e 2018. Gli Ordini potranno aggiornare la posizione formativa degli Iscritti senza dover effettuare nessuna comunicazione al Consiglio Nazionale per la trasmissione dei crediti al MEF.

 

Convenzione

Protocollo d’intesa tra Il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

 

Articolo 1

(Contenuto dell’obbligo formativo)

 

1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal Ministero dell’economia e delle finanze con determina 37343/2017, aggiornata con determina 183112/2017, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A). Gli altri 10 crediti formativi annui potranno essere conseguiti in qualsiasi delle materie di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Materie Gruppi A, B e C).

2. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali scelgono liberamente gli eventi ed i corsi da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

3. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Ministero dell’economia e delle finanze riconoscono che i crediti attribuiti alle attività di cui all’articolo 16 del Regolamento per la formazione professionale continua (FPC) adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato nel Bollettino del Ministero della giustizia in data 31 gennaio 2018 non possono essere considerati validi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.

4. Qualora un iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisca in un anno più di 20 crediti formativi utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per i revisori legali, quelli eccedenti non possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale dei revisori legali.

5. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Ministero dell’economia e delle finanze riconoscono che gli iscritti nell’Albo e nell’Elenco speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 39/2010, senza possibilità di far valere i casi di esclusione (iscrizione nell’elenco speciale) e le ipotesi di riduzione dei crediti formativi o di esonero previste agli articoli 6 e 8 e del vigente Regolamento per la formazione professionale adottato dal Consiglio Nazionale, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.

6. I docenti maturano i crediti formativi relativi ai corsi tenuti. Le informazioni su tali crediti sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze, con le stesse modalità indicate per i partecipanti ai corsi all’articolo 3 del presente accordo.

7. Le disposizioni della presente convenzione si applicano agli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

 

Articolo 2

(Eventi formativi che consentono di assolvere l’obbligo formativo dei revisori legali)

 

1. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva gli eventi di formazione professionale continua ed obbligatoria organizzati dagli Ordini territoriali, dai Soggetti autorizzati, dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni. Per la partecipazione alle attività di "aggiornamento" di cui all’art. 1, comma 4, del Regolamento della formazione professionale continua il Consiglio Nazionale, tenuto conto della durata effettiva dell’evento attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale. Per le attività di "formazione" di cui all’art. 1, comma 5, del Regolamento per la formazione professionale il Consiglio Nazionale attribuisce almeno un credito formativo professionale per ogni ora, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 12 del vigente Regolamento per la formazione professionale.

2. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero, per i quali gli Ordini territoriali ed i Soggetti autorizzati richiedono l’accreditamento al Consiglio Nazionale, utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali sono inseriti sul portale della formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i codici indicati nell’allegato 1, tenuto conto del raccordo fra il programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze e l’elenco delle materie del Regolamento della formazione professionale continua (FPC) di cui all’allegato 2. Gli allegati 1 e 2 sono soggetti a modifiche periodiche per tener conto degli eventuali aggiornamenti apportati al programma annuale formativo adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Qualora un evento formativo abbia ad oggetto argomenti rientranti in più materie dovranno essere indicati i codici di ciascuna materia trattata e la relativa durata, al fine di consentire l’attribuzione dei crediti formativi distinguendo fra le materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) e le altre materie (nel programma annuale definite Materie Gruppo B e C).

5. Gli Ordini territoriali e i Soggetti autorizzati dal CNDCEC, allegano alla richiesta di accreditamento il programma dell’evento formativo al fine di consentire al Consiglio Nazionale di valutare la rispondenza con il programma formativo annuale adottato dal Ministero.

6. Il MEF attribuisce piena validità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali agli eventi accreditati dal Consiglio Nazionale, a condizione della corrispondenza con il programma annuale.

Quest’ultimo si impegna a trasmettere mensilmente al Ministero, l’elenco degli eventi accreditati ed i relativi programmi acquisiti dagli Ordini e dai Soggetti autorizzati, con l’indicazione del codice del singolo evento formativo, del codice materia, del titolo, della data e del numero di crediti formativi attribuiti a ciascun evento.

7. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica periodicamente al Consiglio Nazionale l’elenco degli eventi formativi autorizzati ai Soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 5, comma 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

8. Per consentire il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione ai corsi elearning predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 5, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili in materia di formazione professionale continua (FPC), il Consiglio Nazionale stesso accredita i corsi e-learning predisposti dal Ministero attraverso l’adozione di una specifica delibera e l’inserimento di tali eventi nel portale della formazione. Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi ai singoli professionisti, il Ministero delle finanze si impegna a consentire la trasmissione al Consiglio Nazionale dei nominativi dei partecipanti contestualmente iscritti nel registro dei revisori legali e negli albi territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché i crediti formativi conseguiti attraverso la fruizione dei corsi e-learning, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Articolo 3

(Trasmissione dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo)

 

1. Gli Ordini territoriali, attraverso una specifica piattaforma informatica, comunicano al Consiglio Nazionale, i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo dei propri iscritti, in modo tale da consentire l’inoltro dei dati stessi all’ente che gestisce il registro entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la formazione si riferisce, di cui alla circolare n. 26/2017. A tal fine entro, il 31 gennaio gli Ordini territoriali verificano l’adempimento dell’obbligo formativo annuale da parte degli iscritti e richiedono a coloro che non risultano in regola, sulla base dei dati in loro possesso, di autocertificare l’attività formativa svolta nell’anno precedente. Entro il 31 marzo, gli Ordini territoriali, sulla base della documentazione ricevuta e di quella in loro possesso, predispongono per ogni iscritto il riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti nell’anno precedente da indicare nella specifica piattaforma informatica.

2. Il Consiglio Nazionale rappresenta al Ministero dell’economia e delle finanze i motivi dell’eventuale inosservanza del termine del 31 marzo sopra indicato.

3. In relazione a ciascun iscritto, gli Ordini territoriali comunicano, in conformità al modello contenuto nell’allegato 3, i codici degli eventi (NOTA 1)a cui hanno partecipato, il codice della materia e il numero di crediti acquisiti per ciascun evento, distinti fra materie caratterizzanti e non caratterizzanti, nonché la data dell’evento.

4. Al fine di consentire la comunicazione di cui al comma 1, i Soggetti autorizzati e gli Ordini che hanno organizzato l’evento formativo, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dello stesso, ovvero dall’ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, devono trasmettere all’Ordine di appartenenza dei partecipanti all’evento l’elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati dagli iscritti nell’albo da questo tenuto.

5. I dati relativi ai crediti formativi acquisiti dagli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali, tramite la partecipazione ad eventi organizzati sia dai Soggetti autorizzati sia dal Consiglio Nazionale che dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono ricompresi nei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo di cui al comma 1.

6. il Consiglio Nazionale trasmette all’ente cui è affidata la gestione informatica del registro, i dati acquisiti dagli Ordini territoriali relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili iscritti anche al Registro dei revisori legali.

7. Ai fini del comma precedente il Consiglio Nazionale ed il Ministero dell’economia e delle finanze confrontano entro il 31 gennaio di ogni anno i codici fiscali degli iscritti nell’albo e nel registro dei revisori legali.

 

Articolo 3 bis

(Attività formative erogate a favore di revisori legali non iscritti negli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)

 

1. Gli Ordini territoriali ed il Consiglio Nazionale possono erogare le attività formative anche a favore dei revisori legali non iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. Nel caso in cui gli Ordini territoriali abbiano erogato le attività formative anche a favore dei revisori legali non iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dovranno comunicare i dati relativi ai partecipanti e al numero dei crediti conseguiti al Ministero dell’economia e delle finanze nel rispetto delle modalità e dei termini previsti all’articolo 3 del presente accordo.

3. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale abbia erogato le attività formative anche a favore dei revisori legali non iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dovrà comunicare i dati relativi ai partecipanti e al numero dei crediti conseguiti al Ministero dell’economia e delle finanze nel rispetto delle modalità e dei termini previsti all’articolo 3 del presente accordo.

 

Articolo 4

(Vigilanza)

 

1. Il Consiglio Nazionale si impegna a collaborare con il Ministero nel controllo, svolto a campione e anche successivamente, della regolarità della formazione riconosciuta ai sensi di legge ai fini del registro della revisione legale.

 

Articolo 5

(Disposizioni transitorie)

 

1. Il Ministero si impegna a registrare, a condizione della corrispondenza con le materie, i temi e gli argomenti elencati nel programma annuale, i crediti comunicati dal Consiglio nazionale e trasmessi ai sensi dei precedenti articoli, relativi a tutti gli eventi organizzati dagli Ordini e dai Soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, classificati con i seguenti codici.

- Codici utilizzabili per il conseguimento dei crediti formativi nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A)

- C.2 "Revisione aziendale e controllo legale dei conti";

- Codici utilizzabili per il conseguimento dei crediti formativi annui nelle restanti materie di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (nel programma definite Materie Gruppo B e C)

- C.1 "Ragioneria generale ed applicata";

- C.3 "Controllo di gestione e contabilità direzionale";

- C.4 "Finanza";

- C.7 "Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche"

- C.7. bis Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

- D.2 "Diritto Privato";

- D.3 "Diritto Commerciale";

- D.4 "Diritto della crisi d’impresa";

- D.7 "Diritto Tributario";

- D.8 "Diritto del lavoro e della previdenza sociale";

- D.9 "Diritto penale dell’economia";

- D.6 "Metodi alternativi di risoluzione delle controversie";

- C.10 "Gestione informatica dei dati aziendali";

- B.4 "Antiriciclaggio".

 

2. In relazione alle attività di formazione relative agli anni 2018 e seguenti, si farà riferimento ai nuovi programmi annuali del Ministero dell’economia e delle finanze, tranne che sia tacitamente confermato il programma in essere.

 

Articolo 6

(Efficacia e durata della Convenzione)

 

1. Il presente accordo rimane valido fino a che una delle parti non proponga motivate modifiche alle modalità di trasmissione dei crediti.

 

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Nota:

1) Il codice evento è quello attribuito dal portale della formazione del Consiglio Nazionale in fase di accreditamento.

 

Allegato 1

(testo dell’allegato)

 

Allegato 2

(testo dell’allegato)

 

Allegato 3

(testo dell’allegato)

 

Allegato 4

Protocollo d'intesa tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e l’Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI)

 

Articolo 1

(Procedura per l'accreditamento delle attività formative realizzate dalle società di revisione)

 

1. Per consentire il riconoscimento delle attività formative realizzate dalle società di revisione anche ai fini del l'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili in materia di formazione professionale continua (FPC), il CNDCEC si impegna ad accreditare ai sensi del l’art. 12, comma 1 del Regolamento FPC le attività di formazione realizzate dalle società di revisione aderenti ad ASSIREVI indicate nell'allegato 1. ASSIREVI si impegna a comunicare tempestivamente al CNDCEC qualsiasi variazione dovesse intervenire nell'elenco delle associate indicate nell'allegato 1.

2. Al fine di consentire al CNDCEC l'accreditamento delle attività formative di cui al comma 1, ciascuna società di revisione associata ad ASSIREVI si impegna a trasmettere al Consiglio Nazionale, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'attività formativa, il programma dell'evento, indicando oltre al titolo, il luogo di svolgimento, la durata dello stesso, la/e data/e di svolgimento, il codice argomento MEF ed i codici materia riportati nell'allegato 2 (raccordo fra il programma annuale di formazione MEF e l'elenco delle materie del Regolamento della formazione professionale continua). Poiché l'allegato 2 è soggetto a modifiche periodiche dovute ad eventuali aggiornamenti apportati al programma annuale formativo adottato dal MEF, il CNDCEC si impegna a dare tempestiva comunicazione ad ASSIREVI e alle sue associate delle variazioni che dovessero intervenire.

3. Qualora un evento formativo abbia ad oggetto argomenti rientranti in più materie dovranno essere indicati i codici di ciascuna materia trattata e la relativa durata, al fine di consentire l'attribuzione dei crediti formativi distinguendo fra le materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) e le altre materie (nel programma annuale definite Materie Gruppo B e C).

4. Il CNDCEC tenuto conto della durata effettiva dell'attività formativa realizzata dalle società di revisione attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.

5. A seguito dell'accreditamento dell'attività formativa il CNDCEC comunica alla società di revisione assodata il codice evento attribuito all'attività formativa (NOTA 1).

 

Articolo 2

(Trasmissione dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo)

 

1. Al fine di consentire agli Ordini di contabilizzare i crediti formativi acquisiti dagli iscritti attraverso la partecipazione alle attività formative realizzate dalle società di revisione, all'esito dell'attività formativa, ed in ogni caso entro 30 giorni dalla data di svolgimento della stessa, ovvero dall'ultimo giorno di svolgimento qualora si tenga in più giornate, la società di revisione associata che ha richiesto l'accreditamento dell'evento formativo si impegna a trasmettere al Consiglio Nazionale l'elenco dei nominativi dei partecipanti all'attività formativa, iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese in conformità al modello di cui all'allegato 3, il quale riporta per ciascun partecipante il codice dell'evento  a cui ha partecipato, il codice della materia e il numero di crediti acquisiti per ciascun evento, distinti fra materie caratterizzanti e non caratterizzanti, nonché la data dell'evento.

3.  Il CNDCEC si impegna a trasmettere i dati ricevuti dalle società di revisione associate ad ASSIREVI agli Ordini territoriali di appartenenza degli iscritti che hanno partecipato alle attività formative realizzate dalle società di revisione.

 

Articolo 3

(Eventi e-learning realizzati attraverso la piattaforma ASSIREVI)

 

1. ASSIREVI si impegna a trasmettere al CNDCEC la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione della propria piattaforma e-learning ai sensi dell'art. 3 del Regolamento FPC pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2018.

2. Per l'accreditamento delle attività formative e-learning ASSIREVI si impegna a trasmettere al CNDCEC le informazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del presente accordo.

3. Con cadenza trimestrale le società di revisione associate ad ASSREVI si impegnano a trasmettere l'elenco dei revisori legali iscritti all'albo che hanno fruito dei corsi e-learning ed il dettaglio dei crediti formativi conseguiti. Tali informazioni sono rese attraverso il modello di cui all'allegato 3.

 

Articolo 4

(Disposizioni transitorie)

 

1. Per le attività formative realizzate dalle società di revisione aderenti ad ASSIREVI dal 1° gennaio 2017 sino all'entrata in vigore del presente accordo, il CNDCEC si impegna a procedere all'accreditamento su richiesta delle associate di ASSIREVI. A tal fine è necessario che le società di revisione associate ad ASSIREVI trasmettano al CNDCEC, entro il 31 gennaio 2019, l'elenco delle attività formative già realizzate con l'indicazione delle relative date e l'elenco dei partecipanti e dei crediti formativi trasmettendo lo stesso tracciato utilizzato per le comunicazioni già effettuate o da effettuare al MEF.

 

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Nota:

1) Il codice evento è quello attribuito dal portale della formazione del Consiglio Nazionale in fase di accreditamento

 

Allegato 5

(testo dell’allegato)