Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 ottobre 2018, n. 26038

Dipendente comunale - Infortunio sul lavoro - Polizza assicurativa - Estensione del rischio assicurato anche alla responsabilità civile nei confronti dei propri lavoratori

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza n. 1284 del 2012, la Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello proposto da G. A. s.p.a., nei confronti dell'INAIL e del Comune di Salerno, avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di I. A. s.p.a ed accolto la domanda di regresso proposta dall'Inail nei riguardi del Comune di Salerno e di G. A. s.p.a., chiamata in causa dal Comune quale cessionaria di ramo d'azienda di I. A. s.p.a., condannando tali parti al pagamento in solido di € 53.681,17, in relazione alla rendita costituita a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data 13 luglio 1996 al dipendente comunale N. F., dal quale erano residuati postumi permanenti valutati nella misura del 16 per cento, nonché l'indennità per inabilità assoluta temporanea.

2. La Corte territoriale, nel respingere il motivo d'appello con il quale G. A. s.p.a. aveva ribadito che il contratto stipulato con il Comune non copriva il rischio dedotto in lite, ha affermato trattarsi di azione di rivalsa posta in essere dall'INAIL iure proprio con posizione giuridicamente diversa da quella del lavoratore infortunato, che, inoltre, non si era verificata la prescrizione della pretesa garanzia ai sensi dell'art. 2952 cod. civ. perché il ricorso dell'Inail era stato notificato il 24 maggio 2007 e la chiamata in garanzia risultava effettuata l'il aprile del 2008; nel merito, poi, era evidente la responsabilità del Comune, derivante dall'inadeguatezza della scala utilizzata durante il proprio servizio dal lavoratore, in ordine all'infortunio occorso al medesimo dal quale era scaturito, in sede penale, il procedimento nei confronti del dirigente comunale U. P. poi archiviato per prescrizione. Inoltre, su richiesta dell'Inail, la Corte ha aggiornato il costo dell'infortunio a fronte della variazione quantitativa della rendita.

3. Per la cassazione della sentenza, ricorre G. A. s.p.a sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Salerno mentre l'Inail è rimasto intimato.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di censura, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 113 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1882, 1917 cod. civ. cod. civ., artt. 10 e 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 in ragione del fatto che la polizza stipulata originariamente dal Comune di Salerno con I. A. (cedente il ramo d'azienda acquisito da G. A. s.p.a.) copriva esclusivamente il rischio della responsabilità civile verso i terzi e non quella verso i prestatori d'opera come era evidente dalla segnalata clausola contrattuale e dalla assenza di dati alla relativa voce dei massimali assicurati.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e o falsa applicazione degli artt. 99, 106 e 112 cod. proc. civ. posto che la condanna in solido, disposta dalla Corte territoriale, non era stata richiesta da alcuna delle parti.

3. Il ricorso è fondato. Il primo motivo proposto si fonda, essenzialmente, sulla interpretazione della polizza n. 75/60/272538, posta a fondamento della domanda di manleva, ed è necessario innanzi tutto ricordare che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte (v., fra le molte pronunce, Cass. 24.6.2008 n. 17088; Cass. sez. lav. 13.6.2008 n. 16036; Cass. sez. lav. 12.6.2008 n 15795; Cass., 22.2.2007, n. 4178), l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non può, dunque, investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.

4. Argomentando da questi rilievi la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che sia stata privilegiata l'altra.

5. Alla luce di tali principi il motivo all'esame si appalesa fondato, ove si osservi che la regola che riserva al giudice di merito l'interpretazione dell'accordo trova il limite della coerenza logica del ragionamento e degli argomenti svolti dal decidente, coerenza che si sostanzia nel rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale.

6. Rileva invero il Collegio che, in tema d'interpretazione del contratto, la volontà delle parti - da intendersi quale volontà esteriormente riconoscibile - dev'essere desunta dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui "clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363 c.c.).

7. Con la ulteriore precisazione che, se pur è vero che a norma dell'art. 1362 c.c. l'interpretazione della norma contrattuale richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, come trasfusa nel contratto stesso e quale risulta da loro comportamento complessivo, l'elemento basilare per l'accertamento di tale comune intenzione è fornito dal senso letterale delle parole usate; e pertanto, in presenza di dichiarazione bilaterale o plurilaterale, siffatta comune intenzione delle parti non può prescindere dalla formulazione letterale della dichiarazione medesima, e quindi dal senso letterale delle parole che tale dichiarazione compongono.

8. Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove vengano usate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali conservano ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367 - 1370, le regole contenute in tali norme operano solo se, applicati i criteri degli artt. 1362 - 1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose, oscure). In via ulteriormente sussidiaria e del tutto residuale si può ricorrere alle regole finali fissate dall'art. 1371.

9. Per quanto attiene, in particolare al contratto di assicurazione, va ricordato ( Cass. n. 10596 del 2010) che tale interpretazione deve procedere, in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall'assicurato e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore, sicché proprio la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite massimo del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni.

10. Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che la formulazione della polizza sopra citata comprendesse anche la copertura del rischio scaturente dall'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dell'Inail, a seguito dell'infortunio occorso al prestatore di lavoro del Comune assicurato, in quanto l'Inail sarebbe < terzo e la polizza risultava riferita al rischio della responsabilità civile verso terzi (RCT).

11. Il contenuto della clausola, secondo quanto riferito in ricorso, prevede che < [...] la società A. - Le Assicurazioni d'Italia presta l'assicurazione per le conseguenze della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all'assicurato per fatto dei suoi amministratori, dirigenti e delle persone addette al funzionamento dei servizi di vigilanza, nettezza urbana ivi compresi i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani installati nel territorio comunale, uffici annonari e similari, mortuari, manutenzione strade, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, parchi e giardini nonché i rischi afferenti la proprietà e conduzioni di fabbricati adibiti a pubblici servizi che all'Ente istituzionalmente competono].

12. Il premio pagato dal Comune di Salerno non comprende, come si evince dalla documentazione ritualmente riportata ed allegata al ricorso, la indicazione di alcun importo riferito al rischio connesso alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

13. Il ragionamento della Corte territoriale, a quanto si comprende, poggia non sulla affermazione di una estensione del rischio assicurato anche alla responsabilità civile nei confronti dei propri lavoratori, ma sul contenuto dell'espressione "verso terzi", che, ad avviso della sentenza impugnata dovrebbe includere anche l'INAIL che, agendo in via di rivalsa e non surrogatoria, sarebbe portatore di un diritto proprio, diverso da quello del lavoratore infortunato. Tale interpretazione della nozione di cresponsabilità verso terzi> non è corretta perché confonde il piano dei soggetti interessati dall'operatività dello schema assicurativo obbligatorio, di cui l'INAIL è soggetto istituzionalmente titolare ai sensi degli artt. 10 e 11 del t.u. n. 1124 del 1965, con quello dell'assicurazione volontariamente stipulata dal Comune di Salerno con la compagnia ricorrente.

14. Dunque, seppure è condivisibile l'affermazione che l'Inail agendo in rivalsa si fa portatore di un proprio interesse, tipizzato dal legislatore mentre la surrogazione dell'assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile, va dato atto che la sentenza impugnata non ha compreso quale fosse l'oggetto del proprio accertamento che si risolve nell' applicazione delle regole codicistiche di interpretazione della polizza assicurativa concretamente stipulata dal Comune di Salerno.

15. Solo tale procedimento interpretativo consente di giungere ad una verifica della fondatezza della domanda di garanzia proposta dal Comune a fronte della difesa della ricorrente che si fonda sulla limitazione soggettiva del rischio assicurato che, per essere limitato alla responsabilità civile verso terzi non includerebbe la posizione dell’Inail, attore in rivalsa, trattandosi di effetto riflesso di responsabilità civile verso il prestatore di lavoro .

16. Invero, dal punto di vista tecnico, a fronte di una teorica possibilità di copertura totale derivante dalla responsabilità per qualsiasi fatto colposo commesso dall'assicurato, è possibile che il contratto in concreto stipulato abbia circoscritto il rischio assicurato con specifiche delimitazioni sia oggettive che soggettive che andranno nel dettaglio esaminate dal giudice di merito.

17. Rileva, conclusivamente, il Collegio che, alla stregua delle considerazioni svolte, il percorso motivazionale adottato dalla Corte territoriale relativo alla interpretazione della polizza assicurativa in questione si appalesa non conforme alle regole di ermeneutica contrattuale sopra indicate per cui il primo motivo di ricorso deve essere accolto, rimanendo assorbita - in quanto condizionata dall'esito del giudizio di merito sulla interpretazione della polizza- la questione che ha formato oggetto del secondo motivo di ricorso per cassazione, relativa alla correttezza della condanna della ricorrente, in via solidale.

18. Si impone, di conseguenza, la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio della causa per un nuovo esame, alla stregua delle osservazioni in precedenza svolte, ad altro giudice di appello, designato nella Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 385 cod.proc.civ.

 

P.Q.M.

 

Accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.