Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 20 settembre 2018, n. 9/D

D.Lgs. n. 504/95, art.17,comma 1, lett. c) - Forniture carburanti agevolati al personale assegnato ai Comandi USA/NATO. Prelievo da impianti di distribuzione stradale mediante carte elettroniche - Integrazione circolare n. 5/D del 19/2/2003

 

Nell’ambito del riordino delle modalità applicative dell’agevolazione di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 504/95, la circolare n.5/D del 19.2.2003 ha disciplinato (par. 2) le "Forniture di carburanti ad imposta assolta presso impianti di distribuzione stradale nazionale con utilizzo di buoni "P", "G" e "IT", omissis...". I predetti buoni di prelevamento cartacei vengono contraddistinti in ragione della categoria di appartenenza dei soggetti legittimati al beneficio quali membri del personale civile e delle Forze armate NATO.

Il Commander - Navy Region Europe, Africa, Southwest Asia, organo cui è riservata l’amministrazione delle forniture per tutto il personale dipendente dai diversi Comandi USA/NATO, ha manifestato l’opportunità di una razionalizzazione della gestione prospettando il ricorso all’uso di carte elettroniche identificative per il prelievo dei carburanti, in luogo dei buoni cartacei.

Alla somministrazione continuativa dei prodotti possono concorrere la società petrolifera che emette le carte ed altro soggetto giuridico titolato alla rilevazione dei litri di carburante erogati nei limiti ammessi al beneficio.

La nuova modalità applicativa, assicurando la completa tracciabilità delle operazioni di rifornimento effettuate dall’utilizzatore, viene valutata funzionale, compatibile ed ulteriormente garantista dell’interesse fiscale sotteso alla disposizione di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 504/95. Alla luce di tali considerazioni, l’impiego di carte elettroniche per le forniture agevolate in oggetto viene consentito nei termini di seguito esplicitati.

Ciascuna carta elettronica deve possedere determinate caratteristiche minime ovvero essere contrassegnata dal proprio numero identificativo univoco, dalla serie di pertinenza ("P", "G" o "IT") nonché dal Comando USA/NATO interessato; ulteriori requisiti potranno essere richiesti per esigenze che dovessero maturare all’esito della concreta attuazione della fattispecie esente. La carta è associata ad un Comando od ad un singolo titolare, ad un veicolo ed al quantitativo di prodotto agevolato riconosciuto all’utilizzatore.

Nelle more dell’aggiornamento della disciplina, che sarà reso possibile dal consolidamento della rendicontazione in forma telematica dei consumi effettivi, resta immutata la procedura fissata dal par. 2 della circolare n. 5/D per fruire dell’esenzione da accisa nelle distinte fasi in cui è stata articolata, salvo taluni adattamenti del contenuto della richiesta di fabbisogno trimestrale formulata dal Commander - Navy Region Europe, Africa, Southwest Asia.

In particolare, la richiesta di fabbisogno che fa riferimento alle carte elettroniche (suddivise per serie) dovrà contenere l’indicazione, oltrechè della società petrolifera fornitrice del deposito fiscale prescelto per l’accredito d’imposta, di altro soggetto giuridico che intervenga nell’erogazione del beneficio per finalità connesse all’esercizio delle carte elettroniche ed alla rilevazione dei quantitativi erogati. Tale richiesta dovrà contenere altresì la descrizione:

a) dei lineamenti del sistema di controllo interno adottato per garantire la regolarità dell’assegnazione e della distribuzione delle carte elettroniche anche ricorrendo alla designazione, presso ogni Comando, di un responsabile per la consegna e la custodia delle stesse;

b) del flusso informativo dei dati utili a generare il rapporto di consumo trimestrale redatto a cura e sotto la responsabilità del Commander - Navy Region Europe, Africa, Southwest Asia, a partire dal momento dell’attivazione delle carte sino a quello della rendicontazione periodica dei carburanti riforniti, con specificazione dei distinti ruoli rivestiti dalle parti negoziali coinvolte.

Il Commander - Navy Region Europe, Africa, Southwest Asia si impegna a conservare per un periodo di tempo di cinque anni tutta la documentazione giustificativa del rapporto di consumo trimestrale. Stesso obbligo grava sulla società petrolifera nonché sul soggetto giuridico che interviene nella gestione delle carte elettroniche, quest’ultimo con particolare riguardo all’onere di esibire, su richiesta, le scritturazioni riepilogative dei dati sui quantitativi erogati.