Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 giugno 2017, n. 15392

Obbligo contributivo - Verbale ispettivo - Illegittima fruizione degli sgravi previsti dalla legge n. 448/1998 - Accertamento

Fatti di causa

 

Con sentenza n. 216/2010 la Corte d'appello di Campobasso, qualificando l'opposizione a cartella proposta da Q.P. come opposizione agli atti esecutivi e ritenendo privi di idonea motivazione sia la cartella che il verbale ispettivo notificato alla parte il 9.11.2005, ha respinto l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza del locale Tribunale nei giudizi riuniti aventi ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo preteso a seguito del citato verbale ispettivo e l'opposizione alla iscrizione a ruolo dei crediti ed alla cartella esattoriale che ne erano scaturite per un importo di Euro 52026,91.

La Corte territoriale, in particolare, ha disatteso le censure dell'Inps relative alla circostanza che il verbale opposto aveva accertato l'illegittima fruizione di sgravi previsti ai sensi della legge n. 448/1998 e che l'opponente non aveva adempiuto all'onere di provare l'esistenza del diritto.

Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Q.P. resiste con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo l'Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ed alla omessa valutazione della tardività dell'opposizione stessa, essendo decorso il termine di decadenza di venti giorni tra la notifica della cartella avvenuta il giorno 8 giugno 2006, fondata sul verbale notificato il 9 novembre 2015, ed il deposito dei ricorsi in opposizione dei due atti avvenuti il 13 luglio 2006.

2. Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente lamenta la violazione e o falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999 ed in relazione allo stesso del d.m. del 28 giugno 1999 n. 744200 e del d.m. 3 settembre 1999 n. 321, nonché vizio di motivazione in ragione del fatto che la Corte d'appello aveva rinvenuto un vizio di forma pur essendo la cartella impugnata conforme al modello previsto dai citati decreti ministeriali; inoltre, la cartella aveva fatto riferimento ai contenuti del verbale ispettivo del 9 novembre 2005 ed il vizio era stato affermato senza riscontrare in che cosa, dato il rinvio a tale verbale contenuto in cartella, si fosse determinato in concreto il vizio di motivazione.

3. Il terzo motivo di ricorso ha per oggetto la violazione e o falsa applicazione, nuovamente, dell'art. 617 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, sotto il diverso profilo dell'errore commesso dalla Corte territoriale nell'aver ritenuto che anche il giudizio di opposizione a verbale ispettivo, riunito all'opposizione a cartella, potesse essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi, trattandosi necessariamente di ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della pretesa contributiva.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo (l. 2248/1865 all.to E) in relazione ai poteri del giudice ordinario sul verbale ispettivo nel senso che spetta al giudice la valutazione del medesimo quale strumento di definizione dell'oggetto della pretesa contributiva o quale elemento probatorio mentre è inibito al medesimo giudice il potere di mero annullamento del verbale, attesa la sua natura di atto amministrativo.

5. Con il quinto motivo, infine, si critica la sentenza impugnata sotto il profilo della insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativamente alla circostanza che la Corte territoriale non aveva spiegato in alcun modo il proprio convincimento sull'assenza di indicazione dei presupposti di fatto e di diritto relativi alla pretesa contributiva e ciò in relazione ai dati contenuti nel verbale ispettivo richiamato in cartella ed alle ulteriori precisazioni offerte dall'Inps all'atto della propria costituzione nei due giudizi.

6. Il contro ricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in ragione della tardività del medesimo ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. posto che la sentenza è stata depositata il 4 giugno 2010 ed il ricorso è stato spedito per la notifica a mezzo posta il 7 giugno 2011.

7. Il ricorso è tempestivo dal momento che lo stesso risulta consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica lunedì sei giugno 2011, primo giorno utile (ai sensi del quinto comma dell'art. 155 cod. proc. civ.) successivo a sabato 4 giugno 2011, giorno di scadenza del termine annuale di decadenza dall'impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. nella versione antecedente a quella introdotta dalla legge n. 69/2009, applicabile in ragione della data di inizio del giudizio in primo grado antecedente al 4 luglio 2009.

8. Il primo ed il quinto motivo, entrambi fondati, sono connessi e logicamente pregiudiziali rispetto agli altri che restano per tale ragioni assorbiti; essi vanno trattati congiuntamente giacché presuppongono la valutazione sistematica delle tutele offerte al destinatario delle pretese contributive fatte valere dall'Inps a seguito dell'espletamento di attività ispettiva avente ad oggetto la fruizione indebita di sgravi e della successiva iscrizione a ruolo delle inadempienze accertate, laddove il destinatario delle pretese opponga, instaurando due autonomi giudizi avverso il verbale e la successiva cartella, esclusivamente di non aver avuto idonea contezza delle ragioni dell'INPS.

9. In particolare, quanto alla questione dei termini in cui deve porsi l'onere di allegazione e prova nei giudizi di accertamento negativo proposti a seguito di notifica di verbale ispettivo, va ricordato che questa Corte di cassazione ha ormai da tempo affermato che grava sul datore di lavoro l'onere di provare le c.d. circostanze eccettuative cioè le circostanze in base alle quali si ricadrebbe nell'ambito di una deroga rispetto all'onere contributivo ordinariamente previsto. Così grava sull'impresa, che invochi il diritto al riconoscimento di benefici (come gli sgravi etc.), la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo (vedi: Cass. 10 ottobre 2015, n. 19639; Cass. 16 aprile 2015, n. 7781; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22381; Cass. 7 agosto 2012, n. 14205; Cass. 3 maggio 2012, n. 6671; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21898; Cass.15 dicembre 2008, n. 29324).

10. Quanto poi alla conseguenza derivante dalla qualificazione, peraltro, corretta dell'opposizione a cartella quale opposizione agli atti esecutivi posta in essere dalla sentenza impugnata, va ricordato che questa Corte di cassazione (vd. Cass. 25208/2010; 11338/2010, 21080/2015) ha avuto modo di affermare che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 46 cit., che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nei termine di venti giorni dalla notifica della cartella, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma quinto, del medesimo d.lgs., riferibile all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contiene alcun riferimento al credito, non essendo possibile in tal caso proporre con un unico atto l'opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, giacché la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa.

11. Nel caso di specie l'Inps, come emerge dal ricorso, ha notificato, in data 9 novembre 2005, al contro ricorrente un verbale con il quale comunicava che la Direzione provinciale del lavoro aveva accertato che la ditta Q.P. aveva conguagliato indebitamente le agevolazioni contributive previste dalla legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sulle posizioni matricolari nn. 1901519859 e 9400768141 per il periodo compreso tra febbraio 2000 e dicembre 2002, esclusi alcuni mesi espressamente indicati, e richiedeva il pagamento di contributi per l'importo di Euro 28.475 e di Euro 9.541 a titolo di somme aggiuntive ed avverso tale verbale Q.P. propose opposizione in data 17 marzo 2006 deducendo il difetto di specificazione degli addebiti mossi. Fu poi notificata la cartella n. 053 2006 00031342 7000 in data 8 giugno 2006 ed il P. propose opposizione il 13 luglio 2006.

12. Applicando i principi sopra riportati alla fattispecie in esame si deduce l'erroneità della pronuncia della Corte d'appello di Campobasso sotto un duplice profilo:

a) in primo luogo ha omesso di accertare l'avvenuta decadenza della opponente rispetto all'azione di opposizione alla cartella per il vizio formale del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.;

b) in secondo luogo ha commesso errore di motivazione sul punto decisivo per la controversia relativo alla presenza in seno al verbale n. 530, notificato dall'Inps il 9 novembre 2005, di concrete indicazioni sulle ragioni della pretesa con ovvie ricadute in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere all'accertamento della titolarità dell'obbligo di specifica indicazione degli elementi costitutivi della fruizione degli sgravi contributivi che, invece, ha finito per porre erroneamente a carico dell'Inps facendone discendere automaticamente l'accoglimento dell'opposizione al verbale ispettivo.

13. La sentenza deve, dunque, essere cassata sulla base dell'accoglimento del primo e del quinto motivo di ricorso con assorbimento degli ulteriori motivi e rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso in altra composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.